Page 20 - MediAppalti, Anno XIV - N. 7
P. 20

Mediappalti                                                                               Il Punto






               Sul punto, il Nuovo Codice, in attuazione del criterio   relativo  mercato.  Per  le  stesse  ragioni,  ovvero
               detto, è intervenuto sulla disciplina prevedendone   per l’elevato numero atteso dei concorrenti, può,
               oggi la regolamentazione all’articolo 58.       inoltre, essere limitato anche il numero di lotti ai
                                                               quali è possibile partecipare.
               La citata disposizione stabilisce un vero e proprio
               obbligo  per  le  stazioni  appaltanti  di  procedere   Una  peculiarità  la  si  ha  nell’ambito  dei  settori
               alla  divisione  degli  appalti  in  lotti  funzionali,   speciali,  ove  il  Legislatore  ha  previsto,  all’art.
               prestazionali  o  quantitativi,  in  conformità  alle   141 del Nuovo Codice che «le stazioni appaltanti
               categorie o specializzazioni nel settore dei lavori,   o gli enti concedenti possono determinare le
               servizi  e  forniture.  La  regola  è,  pertanto,  la   dimensioni dell’oggetto dell’appalto e dei lotti in
               suddivisione in lotti, di modo da garantire, come si   cui  eventualmente  suddividerlo,  senza  obbligo
               diceva, una piena ed effettiva partecipazione delle   di motivazione aggravata e tenendo conto delle
               micro, piccole e medie imprese alle procedure ad   esigenze del settore speciale in cui operano».
               evidenza pubblica. Partecipazione che, altrimenti,   La  disposizione,  dunque,  è  costruita  in  termini
               risulterebbe insostenibile per ragioni di tipo pratico   di  mera  “possibilità”  per  le  stazioni  appaltanti,
               e materiale, non possedendo, le piccole realtà   rivestite della  discrezionalità di  decidere  se
               imprenditoriali, gli stessi mezzi organizzativi e lo   procedere con l’affidamento frazionato, o meno.
               stesso know how delle grandi imprese.
                                                               In questo caso, è stato osservato, la disposizione
               Le stazioni appaltanti sono chiamate ad indicare   si porrebbe in termini di novità rispetto al
               nel  bando  o  nell’avviso  di  indizione  il  valore   passato.  Nel  dettaglio,  da  un  lato,  la  norma
               dell’appalto, adeguato  in modo  da  garantire   certamente  riprende  in  modo  preciso  quanto
               l’effettiva  possibilità  di  partecipazione  da  parte   previsto dall’articolo 65 della Direttiva 2014/25/
               delle micro imprese, piccole e medie imprese.   UE,  risolvendo  così  il  problema  del  gold  plating
               Tale regola può subire una sostanziale deroga solo   derivante dall’articolo 51 del Vecchio Codice, che
               ed esclusivamente previa adeguata motivazione    imponeva un obbligo di motivazione dettagliata in
                                                          3
               resa da parte della stazione appaltante, tenendo   caso di mancata suddivisione dell’appalto in lotti.
               conto  dei  princìpi  europei  sulla  promozione  di   Dall’altro  lato, la  norma  si rileva l’applicazione
               condizioni di concorrenza paritarie per le piccole   pratica  dei  principi  del  risultato  e  della  fiducia
               e  medie  imprese.  Rimane,  comunque,  vietato   introdotti  nel  Nuovo  Codice,  poiché  consente
               l’artificioso accorpamento dei lotti.           all’amministrazione di esercitare un ampio potere
                                                               discrezionale nella definizione delle regole di gara
               È,  poi,  consentita  anche  la  limitazione  del   e nella decisione sulle dimensioni dell’appalto e
               numero massimo dei lotti da aggiudicare al      sulla  sua  suddivisione  in  lotti,  sulla  base  di  una
               medesimo  concorrente  per  ragioni  connesse   valutazione semplificata che consideri gli interessi
               alle  caratteristiche  della  gara  e  all’efficienza   funzionali e strategici perseguiti .
                                                                                           4
               della prestazione, oppure per ragioni inerenti al





               3. Sul punto, come argomentato all’interno della Relazione Illustrativa al Nuovo Codice, non sono presenti
               maggiori  indicazioni circa  i  criteri  che  le  stazioni appaltanti  devono  seguire  per  l’esercizio  del  potere
               discrezionale  di  scelta  fra  suddivisione  o  accorpamento.  La  normativa  oggi  vigente,  infatti,  stabilisce
               soltanto che tale ultima scelta vada motivata. Ad ogni modo, conformemente al pacifico indirizzo della
               giurisprudenza, il parametro di tale discrezionalità amministrativa potrebbe ben desumersi ed evincersi
               da uno sguardo sistematico ed è dato sia dalle esigenze connesse alla funzionalità organizzativa, sia dalla
               convenienza  economica  per  la  stazione  appaltante,  normalmente  favorita  dalla  soluzione  “aggregante”
               (sent.  Consiglio  di  Stato,  21  marzo  2019,  n.  1857).  La  giurisprudenza  solitamente  afferma  che  nella
               vigenza della disciplina del Vecchio Codice la decisione di non suddividere in lotti, o di suddividere in macro-
               lotti, può essere giustificata da “valutazioni di carattere tecnico-  economico” (sent. Consiglio di Stato, 13
               novembre 2017, n. 5224).
               4. C. M. Oriolo, Prime riflessioni sul nuovo Codice dei contratti per i settori speciali: la suddivisione in lotti
               come possibile caso di attuazione dei principi codificati, Urbanistica e appalti, n. 2, 1 marzo 2023, p. 160,
               Commento alla normativa.

                                                           20
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25