Page 20 - MediAppalti, Anno XIV - N. 7
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Mediappalti Il Punto
Sul punto, il Nuovo Codice, in attuazione del criterio relativo mercato. Per le stesse ragioni, ovvero
detto, è intervenuto sulla disciplina prevedendone per l’elevato numero atteso dei concorrenti, può,
oggi la regolamentazione all’articolo 58. inoltre, essere limitato anche il numero di lotti ai
quali è possibile partecipare.
La citata disposizione stabilisce un vero e proprio
obbligo per le stazioni appaltanti di procedere Una peculiarità la si ha nell’ambito dei settori
alla divisione degli appalti in lotti funzionali, speciali, ove il Legislatore ha previsto, all’art.
prestazionali o quantitativi, in conformità alle 141 del Nuovo Codice che «le stazioni appaltanti
categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, o gli enti concedenti possono determinare le
servizi e forniture. La regola è, pertanto, la dimensioni dell’oggetto dell’appalto e dei lotti in
suddivisione in lotti, di modo da garantire, come si cui eventualmente suddividerlo, senza obbligo
diceva, una piena ed effettiva partecipazione delle di motivazione aggravata e tenendo conto delle
micro, piccole e medie imprese alle procedure ad esigenze del settore speciale in cui operano».
evidenza pubblica. Partecipazione che, altrimenti, La disposizione, dunque, è costruita in termini
risulterebbe insostenibile per ragioni di tipo pratico di mera “possibilità” per le stazioni appaltanti,
e materiale, non possedendo, le piccole realtà rivestite della discrezionalità di decidere se
imprenditoriali, gli stessi mezzi organizzativi e lo procedere con l’affidamento frazionato, o meno.
stesso know how delle grandi imprese.
In questo caso, è stato osservato, la disposizione
Le stazioni appaltanti sono chiamate ad indicare si porrebbe in termini di novità rispetto al
nel bando o nell’avviso di indizione il valore passato. Nel dettaglio, da un lato, la norma
dell’appalto, adeguato in modo da garantire certamente riprende in modo preciso quanto
l’effettiva possibilità di partecipazione da parte previsto dall’articolo 65 della Direttiva 2014/25/
delle micro imprese, piccole e medie imprese. UE, risolvendo così il problema del gold plating
Tale regola può subire una sostanziale deroga solo derivante dall’articolo 51 del Vecchio Codice, che
ed esclusivamente previa adeguata motivazione imponeva un obbligo di motivazione dettagliata in
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resa da parte della stazione appaltante, tenendo caso di mancata suddivisione dell’appalto in lotti.
conto dei princìpi europei sulla promozione di Dall’altro lato, la norma si rileva l’applicazione
condizioni di concorrenza paritarie per le piccole pratica dei principi del risultato e della fiducia
e medie imprese. Rimane, comunque, vietato introdotti nel Nuovo Codice, poiché consente
l’artificioso accorpamento dei lotti. all’amministrazione di esercitare un ampio potere
discrezionale nella definizione delle regole di gara
È, poi, consentita anche la limitazione del e nella decisione sulle dimensioni dell’appalto e
numero massimo dei lotti da aggiudicare al sulla sua suddivisione in lotti, sulla base di una
medesimo concorrente per ragioni connesse valutazione semplificata che consideri gli interessi
alle caratteristiche della gara e all’efficienza funzionali e strategici perseguiti .
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della prestazione, oppure per ragioni inerenti al
3. Sul punto, come argomentato all’interno della Relazione Illustrativa al Nuovo Codice, non sono presenti
maggiori indicazioni circa i criteri che le stazioni appaltanti devono seguire per l’esercizio del potere
discrezionale di scelta fra suddivisione o accorpamento. La normativa oggi vigente, infatti, stabilisce
soltanto che tale ultima scelta vada motivata. Ad ogni modo, conformemente al pacifico indirizzo della
giurisprudenza, il parametro di tale discrezionalità amministrativa potrebbe ben desumersi ed evincersi
da uno sguardo sistematico ed è dato sia dalle esigenze connesse alla funzionalità organizzativa, sia dalla
convenienza economica per la stazione appaltante, normalmente favorita dalla soluzione “aggregante”
(sent. Consiglio di Stato, 21 marzo 2019, n. 1857). La giurisprudenza solitamente afferma che nella
vigenza della disciplina del Vecchio Codice la decisione di non suddividere in lotti, o di suddividere in macro-
lotti, può essere giustificata da “valutazioni di carattere tecnico- economico” (sent. Consiglio di Stato, 13
novembre 2017, n. 5224).
4. C. M. Oriolo, Prime riflessioni sul nuovo Codice dei contratti per i settori speciali: la suddivisione in lotti
come possibile caso di attuazione dei principi codificati, Urbanistica e appalti, n. 2, 1 marzo 2023, p. 160,
Commento alla normativa.
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