Page 21 - MediAppalti, Anno XIV - N. 7
P. 21
Il Punto Mediappalti
2. I chiarimenti dell’AGCM con le parole dell’Autorità, «solo in forza di
specifica e congrua motivazione espressa nella
Nel bollettino n. 35 del 9 settembre 2024, è documentazione di gara, circostanza che peraltro
stata pubblicata una recente deliberazione con non appare riscontrata nel caso di specie».
cui l’AGCM, nello svolgimento della sua attività
di segnalazione consultiva, ha fornito alcune D’altronde, il valore stesso dell’appalto, pari a €
utilissime indicazioni relative alla disciplina 360.000, avrebbe di per sé, anche unitariamente
della suddivisione in lotti nella filiera della considerato, imposto alla Stazione Appaltante di
corrispondenza (di seguito il “Parere”). procedere con la divisione in lotti.
In particolare, l’Autorità è stata chiamata a La Stazione Appaltante, nel dettaglio, secondo
pronunciarsi, ai sensi dell’art. 22 della legge 10 l’AGCM, avrebbe dovuto dividere l’oggetto
ottobre 1990, n. 287, con riguardo al bando di dell’appalto in più lotti, quantomeno in un lotto
gara d’appalto indetta da una società nel settore riferito alla Regione Lombardia, e in un lotto
dei trasporti stradali (di seguito “Stazione per le restanti destinazioni dei solleciti dei
Appaltante” o “Società”) per l’affidamento del mancati pagamenti del pedaggio nel territorio
servizio di stampa, imbustamento, predisposizione italiano, tutto ciò al fine di «non restringere la
dei plichi e recapito della corrispondenza (di partecipazione alla gara a detrimento dei principi di
seguito la “Gara”). concorrenza, favor partecipationis, ragionevolezza
e proporzionalità». La suddivisione in lotti,
L’Autorità, richiesta di fornire parere in merito infatti, con conseguente riduzione del valore dei
alla legittimità della Gara ha riscontrato nella contratti, «incentiverebbe la partecipazione alla
redazione del bando, talune previsioni contrasti procedura di gara anche degli operatori di minori
con il principio di concorrenza. Con l’occasione, dimensioni».
L’AGCM ha fornito alcune indicazioni utili per gli
operatori di settore, al fine di evitare eventuali È evidente, e va da sé, che, come riconosce
lesioni dei principi di libero accesso al mercato, l’Autorità stessa, un unico lotto potrebbe garantire
parità di trattamento e non discriminazione. maggiori agevolazioni procedimentali nell’iter
di assegnazione della commessa consentendo
In particolare, le previsioni attenzionate dall’AGCM alla stazione appaltante di entrare direttamente
sono state, come anticipato in premessa, quelle in contatto con un unico operatore economico
riguardanti la divisione in lotti dell’appalto e, in referente per l’espletamento dell’intera gamma dei
minima parte, la regolamentazione del subappalto servizi postali aggiudicati. Tuttavia, tale beneficio
nella filiera della corrispondenza. di mera “economia procedimentale”, continua
rigidamente l’AGCM, non può considerarsi da
solo sufficiente «a controbilanciare il vulnus
2.1 La divisione in lotti “funzionali” nel concorrenziale connesso alla forte limitazione
settore della corrispondenza della partecipazione discendente dalla mancata
divisione in lotti funzionali dei servizi messi a
Con stretto riferimento alla suddivisione in lotti, gara».
il bando di Gara prevedeva un unico lotto relativo
all’intero territorio nazionale. Il Parere è utile perché fornisce concrete
indicazioni circa la divisione dell’appalto e la
L’AGCM ha ritenuto tale disposizione del bando, in natura dei lotti conseguenti. Infatti, i lotti devono
netto contrasto sia con la normativa comunitaria, essere “funzionali”, vale a dire, «distinti per
che con la normativa nazionale, avendo, la settori di attività» e, quindi, nel caso di specie
5
Stazione Appaltante, eluso l’obbligo di procedere «da un lato, quelli di stampa e imbustamento e,
alla suddivisione in lotti dell’appalto derogabile, dall’altro, quelli di recapito».
5. Sent. T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, 8 novembre 2016, n. 917.
21