Page 21 - MediAppalti, Anno XIV - N. 7
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Il Punto                                                                             Mediappalti






                  2. I chiarimenti dell’AGCM                   con  le  parole  dell’Autorità,  «solo  in  forza  di
                                                               specifica  e  congrua  motivazione  espressa  nella
               Nel  bollettino  n.  35  del  9  settembre  2024,  è   documentazione di gara, circostanza che peraltro
               stata pubblicata una recente deliberazione con   non appare riscontrata nel caso di specie».
               cui l’AGCM, nello svolgimento della sua attività
               di  segnalazione  consultiva,  ha  fornito  alcune   D’altronde, il valore stesso dell’appalto, pari a €
               utilissime  indicazioni  relative  alla  disciplina   360.000, avrebbe di per sé, anche unitariamente
               della  suddivisione  in  lotti  nella  filiera  della   considerato, imposto alla Stazione Appaltante di
               corrispondenza (di seguito il “Parere”).        procedere con la divisione in lotti.

               In particolare, l’Autorità è stata chiamata a   La Stazione Appaltante, nel dettaglio, secondo
               pronunciarsi,  ai  sensi  dell’art.  22  della  legge  10   l’AGCM, avrebbe dovuto dividere l’oggetto
               ottobre 1990, n. 287, con riguardo al bando di   dell’appalto  in  più  lotti,  quantomeno  in  un  lotto
               gara d’appalto indetta da una società nel settore   riferito  alla  Regione  Lombardia,  e  in  un  lotto
               dei  trasporti  stradali  (di  seguito  “Stazione   per le restanti destinazioni dei solleciti dei
               Appaltante”  o “Società”)  per  l’affidamento  del   mancati pagamenti del pedaggio nel territorio
               servizio di stampa, imbustamento, predisposizione   italiano,  tutto  ciò  al  fine  di  «non  restringere  la
               dei  plichi  e  recapito  della  corrispondenza  (di   partecipazione alla gara a detrimento dei principi di
               seguito la “Gara”).                             concorrenza, favor partecipationis, ragionevolezza
                                                               e  proporzionalità».  La  suddivisione  in  lotti,
               L’Autorità,  richiesta  di  fornire  parere  in  merito   infatti, con conseguente riduzione del valore dei
               alla legittimità della Gara ha riscontrato nella   contratti,  «incentiverebbe  la partecipazione  alla
               redazione del bando, talune previsioni contrasti   procedura di gara anche degli operatori di minori
               con il principio di concorrenza. Con l’occasione,   dimensioni».
               L’AGCM  ha  fornito  alcune  indicazioni  utili  per  gli
               operatori  di  settore,  al  fine  di  evitare  eventuali   È  evidente,  e  va  da  sé,  che,  come  riconosce
               lesioni dei principi di libero accesso al mercato,   l’Autorità stessa, un unico lotto potrebbe garantire
               parità di trattamento e non discriminazione.    maggiori  agevolazioni  procedimentali nell’iter
                                                               di  assegnazione  della  commessa  consentendo
               In particolare, le previsioni attenzionate dall’AGCM   alla stazione appaltante di entrare direttamente
               sono state, come anticipato in premessa, quelle   in contatto con un unico operatore economico
               riguardanti  la  divisione  in  lotti  dell’appalto  e,  in   referente per l’espletamento dell’intera gamma dei
               minima parte, la regolamentazione del subappalto   servizi postali aggiudicati. Tuttavia, tale beneficio
               nella filiera della corrispondenza.             di mera “economia procedimentale”, continua
                                                               rigidamente l’AGCM, non può considerarsi da
                                                               solo  sufficiente  «a  controbilanciare  il  vulnus
                   2.1  La  divisione  in  lotti  “funzionali”  nel   concorrenziale  connesso  alla  forte  limitazione
                      settore della corrispondenza             della partecipazione discendente dalla mancata
                                                               divisione  in  lotti  funzionali  dei  servizi  messi  a
               Con stretto riferimento alla suddivisione in lotti,   gara».
               il bando di Gara prevedeva un unico lotto relativo
               all’intero territorio nazionale.                Il  Parere  è  utile  perché  fornisce  concrete
                                                               indicazioni circa la divisione dell’appalto e la
               L’AGCM ha ritenuto tale disposizione del bando, in   natura dei lotti conseguenti. Infatti, i lotti devono
               netto contrasto sia con la normativa comunitaria,   essere  “funzionali”,  vale  a  dire,  «distinti  per
               che  con  la  normativa  nazionale,  avendo,  la   settori  di  attività»   e,  quindi,  nel  caso  di  specie
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               Stazione Appaltante, eluso l’obbligo di procedere   «da un lato, quelli di stampa e imbustamento e,
               alla  suddivisione  in  lotti  dell’appalto  derogabile,   dall’altro, quelli di recapito».






               5. Sent. T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, 8 novembre 2016, n. 917.

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