Page 81 - MediAppalti, Anno XIV - N. 5
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Osservatorio sulla Corte dei Conti                                                   Mediappalti
               Diritti di rogito nei contratti con opzioni
               di prosecuzione del contratto











               Diritti di rogito nei contratti con opzioni

               di prosecuzione del contratto








               Premessa


               Sempre  alla  sezione  regionale  del  Trentino  A.  Adige,  viene  posta  ulteriore  problematica  relativa
               ai rapporti (e calcoli) tra diritti di rogito e contratti con opzioni di durata (es, proroga, rinnovo o
               ripetizione). In pratica il quesito mira a comprendere quale debba essere il valore di riferimento su
               cui calcolare il rogito.



               1. Riscontro


               Il Collegio  evidenzia  che  la stipulazione di contratti con  opzioni “dovrebbe  comprendere  il valore
               delle proroghe eventuali, in base a quanto stabilito dal nuovo codice dei contratti pubblici (D.Lgs.
               36/2023), il quale prevede che l’imposta di bollo sia determinata sull’importo massimo del contratto,
               incluse opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti.”
               Nel caso ipotizzato nella richiesta di parere ovvero di  contratto a cui acceda un’opzione, per es. un
               contratto di servizi, con l’opzione di proroga, - segnala il Collegio -,  nei ristretti limiti consentiti dalla
               normativa vigente (se la relativa clausola venga già inserita nel bando quale opzione da esercitarsi da
               parte della Stazione appaltante in favore dell’operatore economico aggiudicatario della selezione, alle
               condizioni fissate sin dall’inizio nella lex specialis di gara, definendosi preventivamente condizioni e
               termini della proroga, in modo da escludere pregiudizi alla leale concorrenza nel mercato economico
               di riferimento).
               In questo caso il contratto da stipulare conterrebbe già le opzioni di prosecuzione fermo restando
               che l’attivazione concreta è rimessa alla decisione discrezionale del RUP della stazione appaltante
               (interessato dal contratto).

               In ultima analisi, quindi, “alla determinazione del valore della stipula nel senso che debba comprendere
               anche il valore delle proroghe eventuali soccorre, in particolare, quanto stabilito dall’allegato I.4 del
               nuovo codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 36/2023, riportante la disciplina dell’imposta
               di bollo, disponendo espressamente che l’imposta “è determinata sulla base di scaglioni crescenti
               in relazione  all’importo massimo  previsto  nel  contratto,  ivi comprese  eventuali  opzioni o  rinnovi
               esplicitamente stabiliti”. Non si tratterebbe di estensione dell’ambito di applicazione di un tributo
               evidentemente non consentita, sulla base del disposto dell’art. 23 della Costituzione, come pure sopra
               precisato, ma delle modalità di determinazione del valore della stipulazione su cui applicare il tributo
               positivamente previsto, tenuto conto della natura di tributo sull’atto, condivisa sia dall’imposta di
               bollo che dai diritti di rogito”.

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