Page 79 - MediAppalti, Anno XIV - N. 5
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Osservatorio sulla Corte dei Conti Mediappalti
Contratto di donazione e diritti di rogito
Contratto di donazione e diritti di rogito
Premessa
Nella deliberazione della sezione del Trentino Aldo adige, una prima questione posta ha riguardato
la possibilità di richiedere i diritti di rogito per una donazione (per un contratto di donazione). La
sezione pur non rispondendo direttamente evidenzia come l’ipotesi non sia affatto pacifica con un
ragionamento condivisibile (che porta ad escludere, in definitiva, che si possano richiedere i diritti in
parola per questo tipo di contratto).
1. L’analisi
Sotto il profilo pratico risulta di particolare interesse l’analisi sviluppata dal Collegio che sotto si
sintetizza:
• In tema di assoggettabilità dei contratti di donazione ricevuti in forma pubblica amministrativa
alla disciplina dei c.d. “diritti di rogito”, la richiesta di parere è inammissibile poiché “la potestà
rogatoria del segretario comunale in relazione ai contratti di donazione, da ricevere in forma
pubblica, risulta tutt’altro che pacifica. In effetti, per quanto la potestà rogatoria del
segretario (in forza dell’art.7, comma 68, della l. 15 maggio 1997, n. 127) sia ora estesa alla
totalità dei contratti di cui sia parte l’ente, è posto in dubbio che tale potestà si estenda anche
a quei contratti (quale, in forza dell’art. 769, è nell’ordinamento civilistico la donazione) che
prevedono la specifica forma dell’atto pubblico (si veda, ed esempio, in senso contrario, la
circolare del Ministero dell’Interno, 15 luglio 1997, n. 18). Di conseguenza, il quesito posto si
risolverebbe in realtà nell’interpretazione di norme sostanziali relative alla produzione di atti
giuridici” (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, delibera n. 3/2016/
PAR).
• Il Collegio condivide la delibera della Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, secondo la
quale appare tutt’altro che pacifica la potestà del segretario comunale di rogare donazioni e su
tale indefettibile presupposto la Corte non ha competenza ad esprimersi.
• Va osservato che, nonostante le modifiche, in senso espansivo, della potestà rogatoria del
segretario comunale apportate alla legge 8 giugno 1962 n. 604, non risulta emendata
l’allegata tabella D che, al numero 4, consente la riscossione dei “diritti di rogito”,
solo ricorrendo le fattispecie contrattuali tassativamente previste.
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