Page 79 - MediAppalti, Anno XIV - N. 5
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Osservatorio sulla Corte dei Conti                                                   Mediappalti
               Contratto di donazione e diritti di rogito












               Contratto di donazione e diritti di rogito















               Premessa

               Nella deliberazione della sezione del Trentino Aldo adige, una prima questione posta ha riguardato
               la possibilità di richiedere i diritti di rogito per una donazione (per un contratto di donazione). La
               sezione pur non rispondendo direttamente evidenzia come l’ipotesi non sia affatto pacifica con un
               ragionamento condivisibile (che porta ad escludere, in definitiva, che si possano richiedere i diritti in
               parola per questo tipo di contratto).



               1. L’analisi


               Sotto  il  profilo  pratico  risulta  di  particolare  interesse  l’analisi  sviluppata  dal  Collegio  che  sotto  si
               sintetizza:

                  •  In tema di assoggettabilità dei contratti di donazione ricevuti in forma pubblica amministrativa
                     alla disciplina dei c.d. “diritti di rogito”, la richiesta di parere è inammissibile poiché “la potestà
                     rogatoria del segretario comunale in relazione ai contratti di donazione, da ricevere in forma
                     pubblica,  risulta  tutt’altro  che  pacifica. In  effetti,  per  quanto  la potestà  rogatoria  del
                     segretario (in forza dell’art.7, comma 68, della l. 15 maggio 1997, n. 127) sia ora estesa alla
                     totalità dei contratti di cui sia parte l’ente, è posto in dubbio che tale potestà si estenda anche
                     a quei contratti (quale, in forza dell’art. 769, è nell’ordinamento civilistico la donazione) che
                     prevedono la specifica forma dell’atto pubblico (si veda, ed esempio, in senso contrario, la
                     circolare del Ministero dell’Interno, 15 luglio 1997, n. 18). Di conseguenza, il quesito posto si
                     risolverebbe in realtà nell’interpretazione di norme sostanziali relative alla produzione di atti
                     giuridici”  (Corte dei  conti,  Sezione regionale di  controllo  per l’Abruzzo, delibera n. 3/2016/
                     PAR).
                  •  Il Collegio condivide la delibera della Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, secondo la
                     quale appare tutt’altro che pacifica la potestà del segretario comunale di rogare donazioni e su
                     tale indefettibile presupposto la Corte non ha competenza ad esprimersi.
                  •  Va  osservato  che,  nonostante  le  modifiche,  in  senso  espansivo,  della  potestà  rogatoria  del
                     segretario  comunale  apportate  alla legge 8 giugno 1962 n.  604,  non  risulta  emendata
                     l’allegata tabella D che, al numero 4, consente la riscossione dei “diritti di rogito”,
                     solo ricorrendo le fattispecie contrattuali tassativamente previste.

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