Page 84 - MediAppalti, Anno XIV - N. 5
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Mediappalti                                                     Osservatorio sulla Corte dei Conti
                                                                         La concessione nel nuovo codice:
                                     il problema della qualificazione e degli incentivi per funzioni tecniche











               3. Gli incentivi


               In tema di incentivi nella deliberazione si rammenta che per l’attività di committenza delegata la
               disciplina correlata (art. 45 del nuovo codice) trova applicazione anche nelle ipotesi in cui ad avvalersi
               di una centrale di committenza siano stazioni appaltanti non qualificate aventi natura di soggetti
               privati. Al riguardo, occorre osservare che il dato letterale del richiamato comma 8 dell’art. 45 del
               Codice assume un perimetro molto ampio con riferimento al soggetto delegante, utilizzando i termini
               di “amministrazione” e di “ente” che si avvale della centrale di committenza.

               Ad una lettura coerente con la prospettiva funzionale (cfr. Cons. St., sez. VI, sentenza 26/5/2015,
               n 2660) che permea il Codice e che emerge anche dalle definizioni “di stazione appaltante” e di
               “ente concedente” (lettere a e b dell’art. 1, all. I.1), deve ritenersi che, con tale duplice locuzione,
               il legislatore abbia inteso richiamare in via generale tutte le ipotesi dei soggetti, pubblici e privati,
               tenuti, nella scelta del contraente, al rispetto delle disposizioni codicistiche.


               È d’uopo, infatti, sottolineare che le norme in materia di incentivi alle funzioni tecniche, essendo
               disposizioni  onerose,  devono  trovare  applicazione  esclusivamente  entro  i  confini  legislativamente
               delineati dalla norma, non essendo l’art. 45, comma 8, del Codice, suscettibile di estensione analogica
               in omaggio al principio di legalità ex art. 23 Cost. e non potendosi la sua attuazione tradurre in una
               ingiustificata attribuzione patrimoniale.



               4. Il riscontro

               Sull’incentivabilità delle attività svolge in committenza, il Collegio, infine, ritiene che anche in tale
               fattispecie trovi conferma il principio di tassatività delle funzioni che possono beneficiare dell’incentivo,
               al pari di quanto previsto per le procedure di acquisto direttamente gestite dalla stazione appaltante
               con proprio personale interno.

               Milita in tale direzione, come si legge in deliberazione,  sia il richiamo diretto, nel comma 8 dell’art.
               45, alle risorse finanziarie e all’incentivo di cui al comma 2 e, conseguentemente, alla sua limitazione
               alle attività elencate nell’allegato I.10, sia la circostanza che le forme di incentivazione per funzioni
               tecniche  “costituiscono eccezioni al generale  principio della onnicomprensività  del trattamento
               economico e pertanto possono essere riconosciuti solo per le attività espressamente e tassativamente
               previste dalla legge” (Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazioni n. 9/2018/QMIG, n.
               5/2017/PAR e n. 108/2017/PAR).












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