Page 84 - MediAppalti, Anno XIV - N. 5
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Mediappalti Osservatorio sulla Corte dei Conti
La concessione nel nuovo codice:
il problema della qualificazione e degli incentivi per funzioni tecniche
3. Gli incentivi
In tema di incentivi nella deliberazione si rammenta che per l’attività di committenza delegata la
disciplina correlata (art. 45 del nuovo codice) trova applicazione anche nelle ipotesi in cui ad avvalersi
di una centrale di committenza siano stazioni appaltanti non qualificate aventi natura di soggetti
privati. Al riguardo, occorre osservare che il dato letterale del richiamato comma 8 dell’art. 45 del
Codice assume un perimetro molto ampio con riferimento al soggetto delegante, utilizzando i termini
di “amministrazione” e di “ente” che si avvale della centrale di committenza.
Ad una lettura coerente con la prospettiva funzionale (cfr. Cons. St., sez. VI, sentenza 26/5/2015,
n 2660) che permea il Codice e che emerge anche dalle definizioni “di stazione appaltante” e di
“ente concedente” (lettere a e b dell’art. 1, all. I.1), deve ritenersi che, con tale duplice locuzione,
il legislatore abbia inteso richiamare in via generale tutte le ipotesi dei soggetti, pubblici e privati,
tenuti, nella scelta del contraente, al rispetto delle disposizioni codicistiche.
È d’uopo, infatti, sottolineare che le norme in materia di incentivi alle funzioni tecniche, essendo
disposizioni onerose, devono trovare applicazione esclusivamente entro i confini legislativamente
delineati dalla norma, non essendo l’art. 45, comma 8, del Codice, suscettibile di estensione analogica
in omaggio al principio di legalità ex art. 23 Cost. e non potendosi la sua attuazione tradurre in una
ingiustificata attribuzione patrimoniale.
4. Il riscontro
Sull’incentivabilità delle attività svolge in committenza, il Collegio, infine, ritiene che anche in tale
fattispecie trovi conferma il principio di tassatività delle funzioni che possono beneficiare dell’incentivo,
al pari di quanto previsto per le procedure di acquisto direttamente gestite dalla stazione appaltante
con proprio personale interno.
Milita in tale direzione, come si legge in deliberazione, sia il richiamo diretto, nel comma 8 dell’art.
45, alle risorse finanziarie e all’incentivo di cui al comma 2 e, conseguentemente, alla sua limitazione
alle attività elencate nell’allegato I.10, sia la circostanza che le forme di incentivazione per funzioni
tecniche “costituiscono eccezioni al generale principio della onnicomprensività del trattamento
economico e pertanto possono essere riconosciuti solo per le attività espressamente e tassativamente
previste dalla legge” (Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazioni n. 9/2018/QMIG, n.
5/2017/PAR e n. 108/2017/PAR).
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