Page 77 - MediAppalti, Anno XIV - N. 5
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Osservatorio sulla Corte dei Conti                                                   Mediappalti
               Disciplina applicabile agli incentivi tra codice del 2016
               e decreto legislativo 36/2023











               b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai
               quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte
               …”.


               Da quanto sopra evidenziato emerge, pertanto, che l’art. 45 del nuovo codice si applica solo alle
               procedure e procedimenti avviati a far data dal 1° luglio 2023 e non è suscettibile di applicazione
               retroattiva. Più nel dettaglio, nella deliberazione si legge che “Dal combinato disposto delle predette
               norme si ricava che la disciplina contenuta nell’art. 45, D.Lgs. n. 36/2023, non oggetto di deroghe
               specifiche, si applica soltanto alle procedure di aggiudicazione indette (attraverso la pubblicazione del
               bando o dell’avviso) in data successiva al 30.6.2023 e per attività incentivate svolte successivamente
               a  tale data,  altrimenti  trovando  applicazione la disciplina  contenuta  nell’art.  113  del D.Lgs.  n.
               50/2016”.  Sia  l’articolo  226  sia  l’articolo  229  del  nuovo  codice,  quindi,  esprimono  la  volontà  del
               legislatore che rende non praticabile un’opzione ermeneutica che giunga alla conclusione di applicare
               alla nuova previsione il principio della retroattività o, comunque, la regola del tempus regit actum,
               che si porrebbe in contrasto con il dato normativo di riferimento.



               3. L’intervento della giurisprudenza contabile


               La  sezione  ricorda  che  già  la  giurisprudenza  contabile si è  già  pronunciata  nel  senso  della
               irretroattività  delle  nuove  previsioni (e  delle  nuove  prerogative),  osservando  che  il legislatore  ha
               “inteso assoggettare alla vecchia regolamentazione tutti i procedimenti iniziati prima del 30 giugno:
               di conseguenza,  l’esecuzione  del contratto  quale  parte  del procedimento  avviato  in vigenza  del
               vecchio codice resterà disciplinata da quest’ultimo … D’altro canto, vengono considerate nell’art. 225
               del nuovo codice diverse eccezioni e, in particolare, al secondo comma sono evidenziati in maniera
               puntuale gli articoli del previgente codice cui si applicano deroghe per la decorrenza dell’applicazione
               … non ricomprendendo tra queste l’art. 45 del nuovo codice, ha di fatto confermato l’applicazione
               dell’art. 113 del d.lgs. 50 del 2016 per tutta la durata della procedura …” (Corte dei conti, Sez. reg.
               contr. per l’Abruzzo, n. 332/2023).

               Pertanto, le gare che non rientrano nell’ambito del nuovo codice, avviate quindi prima del 1° luglio
               2023, continueranno a subire – quanto agli incentivi – i limiti già indicati nell’articolo 113 del codice
               del 2016 anche se le correlate attività vengono svolte sotto l’egida del nuovo codice. Aggiunge, infatti,
               la  deliberazione  che  per  consolidata  giurisprudenza  costituzionale,  il principio di non  retroattività
               della legge costituisce un “fondamentale valore di civiltà giuridica, non solo nella materia penale”, in
               quanto principio connaturato allo stato di diritto, da considerarsi ricaduta dell’indispensabile coerenza
               complessiva  dell’ordinamento  giuridico,  quale  manifestazione  del valore  della certezza  del diritto
               stesso. Sicché l’eccezionale retroattività della norma necessita di un chiaro fondamento normativo
               e  deve  trovare  una  ragionevole  giustificazione  nell’esigenza  di  “tutelare  principi,  diritti  e  beni
               costituzionali”, sul presupposto che solo imperative ragioni di interesse generale possono consentire
               l’esercizio di un potere di tale tipologia da parte del legislatore, che non deve porsi in contrasto con
               valori non obliterabili, quali, ad esempio, la ragionevolezza, la coerenza, la certezza del diritto, il


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