Page 83 - MediAppalti, Anno XIV - N. 5
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Osservatorio sulla Corte dei Conti Mediappalti
La concessione nel nuovo codice:
il problema della qualificazione e degli incentivi per funzioni tecniche
2. L’analisi
Il Collegio si sofferma, dapprima, sulle nuove norme in tema di qualificazione e sul fatto che per la
concessione il legislatore ha imposto un regime rafforzato (anche per le concessioni della sottosoglia
comunitario) richiedendo un livello di qualificazione almeno pari al secondo. In deliberazione si
legge che “nel quadro del d.lgs. n. 36 del 2023 (d’ora in poi, anche, Codice dei contratti pubblici
o Codice), l’esercizio delle funzioni di stazione appaltante è strutturato sulla base del sistema di
qualificazione.
L’art. 63 del Codice, infatti, con l’intento di favorire l’accorpamento e la riorganizzazione dei
contraenti pubblici in chiave di miglioramento della relativa capacità professionale (art. 1, comma 2,
lett. c, della legge delega n. 78 del 2022), subordina la capacità operativa delle stazioni appaltanti
all’ottenimento, nell’ambito dell’elenco tenuto dall’ANAC, di un livello di qualificazione adeguato
al tipo di procedura di acquisto da effettuare, da conseguirsi dando dimostrazione del possesso
di requisiti specifici nei tre ambiti procedurali in cui si articola l’attività contrattuale della pubblica
amministrazione: a) la capacità di progettazione tecnico-amministrativa delle procedure; b) la
capacità di affidamento e controllo dell’intera procedura; c) la capacità di verifica sull’esecuzione
contrattuale, ivi incluso il collaudo e la messa in opera”.
Pertanto, in carenza di qualificazione, in base all’art. 62, comma 1, del Codice, le stazioni appaltanti
possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi:
1. di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti,
2. all’affidamento di lavori d’importo pari o inferiore a 500.000 euro,
3. attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle
centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori (beni e servizi nella sottosoglia e
lavori di manutenzione ordinaria fino al milione di euro).
Per le procedure di acquisto di importo superiore alle predette soglie, le stazioni appaltanti non
qualificate, in base al disposto dell’art. 62, comma 6, del Codice, hanno la possibilità di ricorrere ad
una centrale di committenza qualificata (lettera a) ovvero, per attività di committenza ausiliaria di
cui all’articolo 3, comma 1, lettera z), dell’allegato I.1, anche ad altre stazioni appaltanti qualificate
per i livelli di cui all’articolo 63, comma 2, lettere b) e c), ossia di secondo e terzo livello (cfr. anche
comma 11).
Parimenti, qualora non siano qualificate per l’esecuzione, possono ricorrere a una stazione appaltante
qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori. Il successivo comma
9, dell’art. 62 del Codice, prevede che il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale
di committenza qualificata debba essere formalizzato mediante un accordo ex art. 30 del d. lgs. n.
n. 267 del 2000 (d’ora in poi, anche, Tuel), o ai sensi dell’art. 15 della l. n. 241 del 1990, ovvero
mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di
committenza.
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