Page 83 - MediAppalti, Anno XIV - N. 5
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Osservatorio sulla Corte dei Conti                                                   Mediappalti
               La concessione nel nuovo codice:
               il problema della qualificazione e degli incentivi per funzioni tecniche











               2. L’analisi


               Il Collegio si sofferma, dapprima, sulle nuove norme in tema di qualificazione e sul fatto che per la
               concessione il legislatore ha imposto un regime rafforzato (anche per le concessioni della sottosoglia
               comunitario)  richiedendo  un  livello  di  qualificazione  almeno  pari  al  secondo.  In  deliberazione  si
               legge che “nel quadro del d.lgs. n. 36 del 2023 (d’ora in poi, anche, Codice dei contratti pubblici
               o Codice), l’esercizio delle funzioni di stazione appaltante è strutturato sulla base del sistema di
               qualificazione.

               L’art.  63  del  Codice,  infatti,  con  l’intento  di  favorire  l’accorpamento  e  la  riorganizzazione  dei
               contraenti pubblici in chiave di miglioramento della relativa capacità professionale (art. 1, comma 2,
               lett. c, della legge delega n. 78 del 2022), subordina la capacità operativa delle stazioni appaltanti
               all’ottenimento,  nell’ambito  dell’elenco  tenuto  dall’ANAC,  di  un  livello  di  qualificazione  adeguato
               al tipo di procedura di acquisto da effettuare, da conseguirsi dando dimostrazione del possesso
               di requisiti specifici nei tre ambiti procedurali in cui si articola l’attività contrattuale della pubblica
               amministrazione:  a)  la  capacità  di  progettazione  tecnico-amministrativa  delle procedure;  b) la
               capacità di affidamento e controllo dell’intera procedura; c) la capacità di verifica sull’esecuzione
               contrattuale, ivi incluso il collaudo e la messa in opera”.


               Pertanto, in carenza di qualificazione, in base all’art. 62, comma 1, del Codice, le stazioni appaltanti
               possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi:

                  1.  di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti,
                  2.  all’affidamento di lavori d’importo pari o inferiore a 500.000 euro,
                  3.  attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle
                     centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori (beni e servizi nella sottosoglia e
                     lavori di manutenzione ordinaria fino al milione di euro).


               Per  le  procedure  di acquisto  di importo  superiore  alle  predette  soglie,  le  stazioni appaltanti  non
               qualificate, in base al disposto dell’art. 62, comma 6, del Codice, hanno la possibilità di ricorrere ad
               una centrale di committenza qualificata (lettera a) ovvero, per attività di committenza ausiliaria di
               cui all’articolo 3, comma 1, lettera z), dell’allegato I.1, anche ad altre stazioni appaltanti qualificate
               per i livelli di cui all’articolo 63, comma 2, lettere b) e c), ossia di secondo e terzo livello (cfr. anche
               comma 11).


               Parimenti, qualora non siano qualificate per l’esecuzione, possono ricorrere a una stazione appaltante
               qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori. Il successivo comma
               9, dell’art. 62 del Codice, prevede che il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale
               di committenza qualificata debba essere formalizzato mediante un accordo ex art. 30 del d. lgs. n.
               n. 267 del 2000 (d’ora in poi, anche, Tuel), o ai sensi dell’art. 15 della l. n. 241 del 1990, ovvero
               mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di
               committenza.


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