Page 76 - MediAppalti, Anno XIV - N. 5
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Mediappalti                                                     Osservatorio sulla Corte dei Conti
                                                    Disciplina applicabile agli incentivi tra codice del 2016
                                                                             e decreto legislativo 36/2023











               1. L’analisi della disciplina in tema di incentivi


               Il Collegio si sofferma, che ciò che interessa questa analisi, sulle principali novità dell’art. 45 del
               nuovo codice (in tema di incentivi) rispetto al pregresso articolo 113 (del codice del 2016). Le novità
               principali possono essere così schematizzate:

                  a)  in primo luogo, l’art. 113 limitava espressamente il campo applicativo dei predetti incentivi
                     tecnici agli “appalti di lavori, servizi e forniture”, laddove il nuovo art. 45 prevede che “gli oneri
                     relativi alle attività tecniche indicate nell’allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti
                     per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione
                     della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti”. Dunque, l’art. 45
                     estende  tali  incentivi  a  tutte  le  procedure  di  affidamento  (cfr.  Relazione  illustrativa  redatta
                     dall’Ufficio studi del Consiglio di Stato)
                  b) in secondo luogo, con la nuova formulazione non sono più elencate nel testo dell’articolo le
                     attività incentivabili; l’individuazione delle stesse è demandata all’allegato I.10.
                  c)  la terza novità è relativa ai soggetti che attivano le procedure di affidamento che, mentre in
                     passato coincidevano con le sole stazioni appaltanti, oggi includono anche gli enti concedenti.
                  d) infine, l’ulteriore novità risiede nel comma 4 del predetto art. 45, ove prevede, a differenza
                     della previgente disposizione normativa, un più elevato limite massimo per l’incentivo annuo
                     che un dipendente può ottenere. Tale limite è stato infatti innalzato al 100% del trattamento
                     economico complessivo annuo lordo, in luogo del precedente 50%.

               Questa  evoluzione  normativa  –  a  sommesso  parere  autentico  passaggio  culturale  se  si  pensa
               l’elencazione  dei  servizi  che,  anche  nel  sottosoglia  possono  beneficiare  dell’incentivo  (art.  32
               dell’allegato II.14)  –  porta,  secondo  la deliberazione  “alla luce il mutamento  della ratio legis:
               l’originario obiettivo del legislatore era infatti quello di collocare all’interno degli uffici l’attività di
               progettazione tecnica, valorizzando la professionalità dei dipendenti.


               Tale obiettivo è stato gradualmente affiancato e poi sostituito con quello di accrescere efficienza
               ed efficacia di attività tipiche dell’amministrazione, passibili di divenire economicamente
               rilevanti nella misura in cui producono risparmi in termini di rispetto dei tempi e di riduzione
               di varianti in corso d’opera; ma ciò pur sempre incrementando le professionalità interne
               all’amministrazione e il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni.




               2. Il tempo dell’applicazione delle nuove norme

               Al fine di fornire riscontro alla domanda su come si applichi la nuova disciplina, il Collegio ricorda
               che ai sensi dell’art. 226, co. 2, le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 continuano ad applicarsi ai
               procedimenti in corso, ossia:
               “a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del
               contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;


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