Page 76 - MediAppalti, Anno XIV - N. 5
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Mediappalti Osservatorio sulla Corte dei Conti
Disciplina applicabile agli incentivi tra codice del 2016
e decreto legislativo 36/2023
1. L’analisi della disciplina in tema di incentivi
Il Collegio si sofferma, che ciò che interessa questa analisi, sulle principali novità dell’art. 45 del
nuovo codice (in tema di incentivi) rispetto al pregresso articolo 113 (del codice del 2016). Le novità
principali possono essere così schematizzate:
a) in primo luogo, l’art. 113 limitava espressamente il campo applicativo dei predetti incentivi
tecnici agli “appalti di lavori, servizi e forniture”, laddove il nuovo art. 45 prevede che “gli oneri
relativi alle attività tecniche indicate nell’allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti
per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione
della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti”. Dunque, l’art. 45
estende tali incentivi a tutte le procedure di affidamento (cfr. Relazione illustrativa redatta
dall’Ufficio studi del Consiglio di Stato)
b) in secondo luogo, con la nuova formulazione non sono più elencate nel testo dell’articolo le
attività incentivabili; l’individuazione delle stesse è demandata all’allegato I.10.
c) la terza novità è relativa ai soggetti che attivano le procedure di affidamento che, mentre in
passato coincidevano con le sole stazioni appaltanti, oggi includono anche gli enti concedenti.
d) infine, l’ulteriore novità risiede nel comma 4 del predetto art. 45, ove prevede, a differenza
della previgente disposizione normativa, un più elevato limite massimo per l’incentivo annuo
che un dipendente può ottenere. Tale limite è stato infatti innalzato al 100% del trattamento
economico complessivo annuo lordo, in luogo del precedente 50%.
Questa evoluzione normativa – a sommesso parere autentico passaggio culturale se si pensa
l’elencazione dei servizi che, anche nel sottosoglia possono beneficiare dell’incentivo (art. 32
dell’allegato II.14) – porta, secondo la deliberazione “alla luce il mutamento della ratio legis:
l’originario obiettivo del legislatore era infatti quello di collocare all’interno degli uffici l’attività di
progettazione tecnica, valorizzando la professionalità dei dipendenti.
Tale obiettivo è stato gradualmente affiancato e poi sostituito con quello di accrescere efficienza
ed efficacia di attività tipiche dell’amministrazione, passibili di divenire economicamente
rilevanti nella misura in cui producono risparmi in termini di rispetto dei tempi e di riduzione
di varianti in corso d’opera; ma ciò pur sempre incrementando le professionalità interne
all’amministrazione e il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni.
2. Il tempo dell’applicazione delle nuove norme
Al fine di fornire riscontro alla domanda su come si applichi la nuova disciplina, il Collegio ricorda
che ai sensi dell’art. 226, co. 2, le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 continuano ad applicarsi ai
procedimenti in corso, ossia:
“a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del
contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;
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