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Mediappalti Osservatorio sulla Corte dei Conti
Contratto di donazione e diritti di rogito
2. Il diritto di rogito
In deliberazione si legge che il diritto di rogito è un tributo dovuto alla pubblica amministrazione
dai destinatari di alcune attività da questa compiute nello svolgimento delle sue funzioni di diritto
pubblico (Corte cost. sent. 156/1990), la natura di tributo del diritto di rogito, impedirebbe comunque
di accogliere la tesi prospettata, nella richiesta di parere, di un’interpretazione evolutiva del quadro
normativo al modificato contesto, stante il dettato costituzionale dell’art 23 secondo il quale “Nessuna
prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”.
Del resto, precisa il Collegio dovrebbe ritenersi almeno “singolare che le donazioni a favore dei
comuni, esentate dalle imposte di registrazione, ipotecaria e catastale (D.lgs 31.10.1990 n.347),
venissero poi assoggettate ai “diritti di segreteria” richiesti dal comune al “destinatario” delle attività
di diritto pubblico, che nel caso di specie sarebbe il donante”.
In disparte, dunque, la dubbia potestà rogatoria dei segretari comunali di rogare donazioni,
sembrerebbe che, comunque, nessun tributo, sub specie di diritto di rogito, possa essere imposto
per le donazioni.
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