Page 48 - MediAppalti, Anno XIV - N. 4
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Mediappalti                                                                     Pareri & Sentenze






               non potrebbe giammai sostituire le proprie valutazioni rispetto a quelle della commissione di gara; c)
               se del caso potrebbe soltanto chiedere chiarimenti e approfondimenti alla stessa commissione; d) è
               fatto salvo il potere di intervento sostitutivo del RUP soltanto allorché la commissione abbia espresso
               una valutazione manifestamente illogica o palesemente erronea.”





               Autorità Nazionale Anticorruzione

               DELIBERA N. 222 del 8 maggio 2024
               UPREC-PRE-0088-2024-F-PREC

               “Appalto pubblico – Forniture – Clausola revisione prezzi – Mancata previsione nella lex specialis –
               Disciplina in deroga ex d.l. n. 4/2022 – Invito a partecipare pubblicato successivamente alla data di
               entrata in vigore del decreto – Eterointegrazione della lex specialis – Applicabilità.”


               “In conformità a quanto previsto dall’art. 29, comma 1, lett. a) del d.l. n. 4/2022, convertito con l. n.
               25/2022, è obbligatorio l’inserimento della clausola di revisione dei prezzi in tutti i casi in cui il bando
               o l’avviso di gara o, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, la data dell’invio degli
               inviti a presentare offerta sia stato pubblicato dopo l’entrata in vigore del decreto e nel caso in cui tale
               clausola non sia stata originariamente prevista nella lex specialis deve ritenersi comunque applicabile
               sulla base del principio di eterointegrazione delle fonti della disciplina di gara nei limiti indicati dalla
               normativa medesima.”





               Autorità Nazionale Anticorruzione

               DELIBERA N. 223 del 8 maggio 2024
               UPREC/PRE/0090/2024/F/PREC

               Presupposti per l’utilizzo della procedura negoziata in caso di concorrenza assente per motivi tecnici

               “l’art. 76, comma 1, del d.lgs. 36/2023 stabilisce che “Le stazioni appaltanti possono aggiudicare
               appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara quando
               ricorrono  i  presupposti  fissati  dai  commi  seguenti,  dandone  motivatamente  conto  nel  primo  atto
               della  procedura  in  relazione  alla  specifica  situazione  di  fatto  e  alle  caratteristiche  dei  mercati
               potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano, e nel rispetto dei principi di cui
               agli articoli 1, 2 e 3. A tali fini le stazioni appaltanti tengono conto degli esiti delle consultazioni
               di mercato  eventualmente  eseguite,  rivolte  anche  ad  analizzare  i mercati  europei  oppure,  se  del
               caso,  extraeuropei.”  Il  successivo  comma  2,  lett.  b),  n.  2)  prevede  che  “Le  stazioni  appaltanti
               possono ricorrere  a  una  procedura negoziata  senza  pubblicazione  di un bando  nei seguenti  casi:
               …  quando  i  lavori,  le  forniture  o  i  servizi  possono  essere  forniti  unicamente  da  un  determinato
               operatore economico per una delle seguenti ragioni:… la concorrenza è assente per motivi tecnici”;
               come precisato dall’Autorità nelle Linee guida n. 8, per il ricorso a procedure negoziate senza previa
               pubblicazione di un bando, per i casi in cui una fornitura e un servizio siano effettivamente infungibili,
               il  legislatore,  comunitario  e  nazionale,  ha  previsto  deroghe  alla regola  della selezione attraverso
               una selezione pubblica, considerato che l’esito di un’eventuale gara risulterebbe scontato, esistendo
               un unico operatore economico in grado di aggiudicarsela e, conseguentemente, l’indizione di una
               procedura ad evidenza pubblica determinerebbe uno spreco di tempo e di risorse (sul punto, Cons.
               Stato, Sez. III, 8 gennaio 2013, n. 26; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 21 febbraio 2018, n. 500;

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