Page 48 - MediAppalti, Anno XIV - N. 4
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Mediappalti Pareri & Sentenze
non potrebbe giammai sostituire le proprie valutazioni rispetto a quelle della commissione di gara; c)
se del caso potrebbe soltanto chiedere chiarimenti e approfondimenti alla stessa commissione; d) è
fatto salvo il potere di intervento sostitutivo del RUP soltanto allorché la commissione abbia espresso
una valutazione manifestamente illogica o palesemente erronea.”
Autorità Nazionale Anticorruzione
DELIBERA N. 222 del 8 maggio 2024
UPREC-PRE-0088-2024-F-PREC
“Appalto pubblico – Forniture – Clausola revisione prezzi – Mancata previsione nella lex specialis –
Disciplina in deroga ex d.l. n. 4/2022 – Invito a partecipare pubblicato successivamente alla data di
entrata in vigore del decreto – Eterointegrazione della lex specialis – Applicabilità.”
“In conformità a quanto previsto dall’art. 29, comma 1, lett. a) del d.l. n. 4/2022, convertito con l. n.
25/2022, è obbligatorio l’inserimento della clausola di revisione dei prezzi in tutti i casi in cui il bando
o l’avviso di gara o, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, la data dell’invio degli
inviti a presentare offerta sia stato pubblicato dopo l’entrata in vigore del decreto e nel caso in cui tale
clausola non sia stata originariamente prevista nella lex specialis deve ritenersi comunque applicabile
sulla base del principio di eterointegrazione delle fonti della disciplina di gara nei limiti indicati dalla
normativa medesima.”
Autorità Nazionale Anticorruzione
DELIBERA N. 223 del 8 maggio 2024
UPREC/PRE/0090/2024/F/PREC
Presupposti per l’utilizzo della procedura negoziata in caso di concorrenza assente per motivi tecnici
“l’art. 76, comma 1, del d.lgs. 36/2023 stabilisce che “Le stazioni appaltanti possono aggiudicare
appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara quando
ricorrono i presupposti fissati dai commi seguenti, dandone motivatamente conto nel primo atto
della procedura in relazione alla specifica situazione di fatto e alle caratteristiche dei mercati
potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano, e nel rispetto dei principi di cui
agli articoli 1, 2 e 3. A tali fini le stazioni appaltanti tengono conto degli esiti delle consultazioni
di mercato eventualmente eseguite, rivolte anche ad analizzare i mercati europei oppure, se del
caso, extraeuropei.” Il successivo comma 2, lett. b), n. 2) prevede che “Le stazioni appaltanti
possono ricorrere a una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando nei seguenti casi:
… quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato
operatore economico per una delle seguenti ragioni:… la concorrenza è assente per motivi tecnici”;
come precisato dall’Autorità nelle Linee guida n. 8, per il ricorso a procedure negoziate senza previa
pubblicazione di un bando, per i casi in cui una fornitura e un servizio siano effettivamente infungibili,
il legislatore, comunitario e nazionale, ha previsto deroghe alla regola della selezione attraverso
una selezione pubblica, considerato che l’esito di un’eventuale gara risulterebbe scontato, esistendo
un unico operatore economico in grado di aggiudicarsela e, conseguentemente, l’indizione di una
procedura ad evidenza pubblica determinerebbe uno spreco di tempo e di risorse (sul punto, Cons.
Stato, Sez. III, 8 gennaio 2013, n. 26; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 21 febbraio 2018, n. 500;
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