Page 47 - MediAppalti, Anno XIV - N. 4
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Pareri & Sentenze Mediappalti
TAR Basilicata, Sez. I, 21/05/2024, n. 273
Sul ribasso sui costi della manodopera
“... il Collegio richiama, dando qui a esso continuità, l’orientamento pretorio secondo cui l’art. 41,
comma 14, del vigente codice dei contratti pubblici debba essere interpretato in maniera coerente
con: - l’articolo 108, comma 9, del d.lgs. n. 36 del 2023, che prescrive al concorrente di indicare
nell’offerta economica, a pena di esclusione, i costi della manodopera, oltre agli oneri di sicurezza
aziendali; - l’art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 36 del 2023, ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti
valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a
elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell’articolo 108, comma 9, appaia anormalmente
bassa. Il bando o l’avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione”.
Se ne deduce che i costi della manodopera sono assoggettabili a ribasso, come è del resto precisato
dall’ultimo periodo del comma 14, dell’art. 41 citato, secondo cui: “Resta ferma la possibilità per
l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più
efficiente organizzazione aziendale”. Se, infatti, il legislatore avesse voluto considerare tali costi fissi
e invariabili, non avrebbe avuto senso richiedere ai concorrenti di indicarne la misura nell’offerta
economica, né avrebbe avuto senso includere anche i costi della manodopera tra gli elementi che
possono concorrere a determinare l’anomalia dell’offerta.”
Consiglio di Stato, Sez. V, 17/5/2024, n. 4435
Sui rapporti tra RUP e commissione giudicatrice
“Il RUP può “esercitare un legittimo potere di verifica sulla regolarità della procedura”;
… Lo stesso RUP non può sostituire “alle valutazioni discrezionali della Commissione (cioè dell’organo
tecnico munito della necessaria preparazione ed esperienza professionale nello specifico settore cui
si riferisce l’oggetto del contratto, inteso in modo coerente con la molteplicità delle competenze
richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare) un opposto, soggettivo e autonomo
giudizio sui medesimi profili di “accettabilità” dell’offerta tecnica già vagliati dalla stessa Commissione
e da questa ritenuti inidonei a condurre all’esclusione dell’operatore economico”;
… In siffatta direzione spetta “alla commissione di gara, nell’attività di valutazione e qualificazione delle
proposte progettuali … un ampio margine di discrezionalità tecnica, con conseguente insindacabilità
nel merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti, ove non inficiate da macroscopici errori di fatto,
da illogicità o da irragionevolezza manifesta (Cons. Stato, V, 1.2.2022, n. 696, Id. 3 maggio 2019,
n. 2873; Cons. Stato, sez. III, 14 novembre 2017, n. 5258; Cons. Stato, sez. V, 27 marzo 2015, n.
601; Cons. Stato, V, 11 dicembre 2015, n. 5655; 7 marzo 2014 n. 1072)”;
… A conferma di quanto appena evidenziato, si veda altresì quanto previsto nell’Allegato I.2 del
decreto legislativo n. 36 del 2023 (Attività del RUP) il cui art. 7 prevede, sì, che il RUP “dispone le
esclusioni dalle gare” [lettera d)], ma stabilisce allo stesso tempo che lo stesso RUP: “in caso di
procedura che prevede l’affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
può svolgere tutte le attività che non implicano l’esercizio di poteri valutativi, che spettano alla
commissione giudicatrice” [lettera e)]. Dunque si conferma, anche nel nuovo codice dei contratti, che
in caso di appalto aggiudicato con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa “l’esercizio
di poteri valutativi”, quali quelli del caso di specie, spettino alla commissione di gara e non al RUP.
... in estrema sintesi: a) il RUP può esercitare un controllo di regolarità della procedura; b) dunque
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