Page 47 - MediAppalti, Anno XIV - N. 4
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Pareri & Sentenze                                                                    Mediappalti






               TAR Basilicata, Sez. I, 21/05/2024, n. 273

               Sul ribasso sui costi della manodopera

               “... il Collegio richiama, dando qui a esso continuità, l’orientamento pretorio secondo cui l’art. 41,
               comma 14, del vigente codice dei contratti pubblici debba essere interpretato in maniera coerente
               con: - l’articolo 108, comma 9, del d.lgs. n. 36 del 2023, che prescrive al concorrente di indicare
               nell’offerta economica, a pena di esclusione, i costi della manodopera, oltre agli oneri di sicurezza
               aziendali; - l’art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 36 del 2023, ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti
               valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a
               elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell’articolo 108, comma 9, appaia anormalmente
               bassa. Il bando o l’avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione”.

               Se ne deduce che i costi della manodopera sono assoggettabili a ribasso, come è del resto precisato
               dall’ultimo periodo del comma 14, dell’art. 41 citato, secondo cui: “Resta ferma la possibilità per
               l’operatore  economico  di dimostrare  che  il ribasso  complessivo  dell’importo  deriva  da  una  più
               efficiente organizzazione aziendale”. Se, infatti, il legislatore avesse voluto considerare tali costi fissi
               e invariabili, non avrebbe avuto senso richiedere ai concorrenti di indicarne la misura nell’offerta
               economica, né avrebbe avuto senso includere anche i costi della manodopera tra gli elementi che
               possono concorrere a determinare l’anomalia dell’offerta.”





               Consiglio di Stato, Sez. V, 17/5/2024, n. 4435

               Sui rapporti tra RUP e commissione giudicatrice


               “Il RUP può “esercitare un legittimo potere di verifica sulla regolarità della procedura”;
               … Lo stesso RUP non può sostituire “alle valutazioni discrezionali della Commissione (cioè dell’organo
               tecnico munito della necessaria preparazione ed esperienza professionale nello specifico settore cui
               si  riferisce  l’oggetto  del  contratto,  inteso  in  modo  coerente  con  la  molteplicità  delle  competenze
               richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare) un opposto, soggettivo e autonomo
               giudizio sui medesimi profili di “accettabilità” dell’offerta tecnica già vagliati dalla stessa Commissione
               e da questa ritenuti inidonei a condurre all’esclusione dell’operatore economico”;

               … In siffatta direzione spetta “alla commissione di gara, nell’attività di valutazione e qualificazione delle
               proposte progettuali … un ampio margine di discrezionalità tecnica, con conseguente insindacabilità
               nel merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti, ove non inficiate da macroscopici errori di fatto,
               da illogicità o da irragionevolezza manifesta (Cons. Stato, V, 1.2.2022, n. 696, Id. 3 maggio 2019,
               n. 2873; Cons. Stato, sez. III, 14 novembre 2017, n. 5258; Cons. Stato, sez. V, 27 marzo 2015, n.
               601; Cons. Stato, V, 11 dicembre 2015, n. 5655; 7 marzo 2014 n. 1072)”;

               …  A  conferma  di  quanto  appena  evidenziato,  si  veda  altresì  quanto  previsto  nell’Allegato  I.2  del
               decreto legislativo n. 36 del 2023 (Attività del RUP) il cui art. 7 prevede, sì, che il RUP “dispone le
               esclusioni dalle gare” [lettera d)], ma stabilisce allo stesso tempo che lo stesso RUP: “in caso di
               procedura  che  prevede  l’affidamento  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,
               può  svolgere  tutte  le attività  che  non  implicano l’esercizio  di poteri  valutativi,  che  spettano  alla
               commissione giudicatrice” [lettera e)]. Dunque si conferma, anche nel nuovo codice dei contratti, che
               in caso di appalto aggiudicato con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa “l’esercizio
               di poteri valutativi”, quali quelli del caso di specie, spettino alla commissione di gara e non al RUP.
               ... in estrema sintesi: a) il RUP può esercitare un controllo di regolarità della procedura; b) dunque

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