Page 52 - MediAppalti, Anno XIV - N. 4
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Mediappalti                                                                                A. D. R.







                                                                      Le stazioni appaltanti e gli
                                                               4      stabilire termini per i pagamenti
                                                                      operatori economici, possono

                                                                      superiori a 30 gg dal ricevimento
                                                                      della fattura?



                                                               Il D.Lgs  231/2002  “Attuazione  della direttiva
                                                               2000/35/CE  relativa alla lotta contro  i ritardi
                       Come si deve comportare la              di  pagamento  nelle  transazioni  commerciali”
               3       cui il concorrente non possieda la      stabilisce all’art. 4 i termini di pagamento, che
                       stazione appaltante nel caso in
                                                               generalmente  sono  di 30  gg  dal  ricevimento
                       certificazione di qualità richiesta
                                                               della fattura; è possibile che le parti stabiliscano
                       né una equivalente?
                                                               per  iscritto  termini  superiori,  quando  ci  siano
                                                               delle condizioni  oggettive  che  necessitano  di
                                                               uno slittamento nel tempo di tale termine (ma
               Sul punto, si è espresso  il  Tar  Catanzaro  con   non oltre i 60 gg).
               sentenza n. 759 del 29 aprile 2022, confermando
               che “se un’impresa concorrente ha scelto di non   La  norma  in  questione  ha  un  deciso  carattere
               conseguire  una  determinata  certificazione  di   imperativo tale che nel caso in cui nei documenti
               qualità,  richiesta  espressamente  dal  bando  di   di gara, o in quelli che ne derivano, sia inserito
               gara, l’impresa stessa non può pretendere che   un termine non conforme a quelli previsti dalla
               la sua offerta sia valutata come equivalente a   norma, lo stesso è soggetto all’eterointegrazione
               quella  di  altra  impresa  certificata,  ricorrendo   ex  art.  1339  del  c.c.  (Parere  Anac  n.4  del
               ad  una  descrizione  “in  concreto”  dei  suoi   10.04.2024)
               processi  aziendali,  per  dimostrare  il  rispetto
               dei  requisiti  di  cui  alla  certificazione  richiesta.
               Una  simile  estensione  applicativa  del  principio
               di equivalenza violerebbe, non solo, il principio
               di parità di trattamento tra i concorrenti della
               gara, ma si porrebbe anche in contrasto con il   5
               principio  concorrenziale,  perché  consentirebbe        Quali novità nel pagamento del
               ad una impresa di risparmiare i costi necessari          contributo ANAC?
               per  ottenere  le  certificazioni  ed  essere  così,
               potenzialmente,  più  competitiva  sul  mercato
               rispetto ad altre imprese che, al contrario, quei   Per  il pagamento  del Contributo  Anac,  si è
               costi  hanno  sostenuto”  (TAR  Catanzaro,  II,   avviata la nuova modalità, sia per gli operatori
               29 aprile 2022, n. 759).                        economici sia per  le stazioni appaltanti,
                                                               attraverso il sistema PagoPA, o suoi intermediari.

                                                               Siccome  l’avvio  della nuova  modalità  era
                                                               prevista per l’inizio dell’anno, e poi a seguito di
                                                               problematiche  tecniche  è  stata  evidentemente
                                                               rinviata, fino alla fine di maggio, l’Anac aveva
                                                               fornito  un  iban,  che  potevano  utilizzare
                                                               gli operatori  economici  per  provvedere  al
                                                               pagamento.
                                                               Ebbene, dall’avvio della nuova modalità, non è
                                                               più consentito effettuare il bonifico.


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