Page 52 - MediAppalti, Anno XIV - N. 4
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Mediappalti A. D. R.
Le stazioni appaltanti e gli
4 stabilire termini per i pagamenti
operatori economici, possono
superiori a 30 gg dal ricevimento
della fattura?
Il D.Lgs 231/2002 “Attuazione della direttiva
2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi
Come si deve comportare la di pagamento nelle transazioni commerciali”
3 cui il concorrente non possieda la stabilisce all’art. 4 i termini di pagamento, che
stazione appaltante nel caso in
generalmente sono di 30 gg dal ricevimento
certificazione di qualità richiesta
della fattura; è possibile che le parti stabiliscano
né una equivalente?
per iscritto termini superiori, quando ci siano
delle condizioni oggettive che necessitano di
uno slittamento nel tempo di tale termine (ma
Sul punto, si è espresso il Tar Catanzaro con non oltre i 60 gg).
sentenza n. 759 del 29 aprile 2022, confermando
che “se un’impresa concorrente ha scelto di non La norma in questione ha un deciso carattere
conseguire una determinata certificazione di imperativo tale che nel caso in cui nei documenti
qualità, richiesta espressamente dal bando di di gara, o in quelli che ne derivano, sia inserito
gara, l’impresa stessa non può pretendere che un termine non conforme a quelli previsti dalla
la sua offerta sia valutata come equivalente a norma, lo stesso è soggetto all’eterointegrazione
quella di altra impresa certificata, ricorrendo ex art. 1339 del c.c. (Parere Anac n.4 del
ad una descrizione “in concreto” dei suoi 10.04.2024)
processi aziendali, per dimostrare il rispetto
dei requisiti di cui alla certificazione richiesta.
Una simile estensione applicativa del principio
di equivalenza violerebbe, non solo, il principio
di parità di trattamento tra i concorrenti della
gara, ma si porrebbe anche in contrasto con il 5
principio concorrenziale, perché consentirebbe Quali novità nel pagamento del
ad una impresa di risparmiare i costi necessari contributo ANAC?
per ottenere le certificazioni ed essere così,
potenzialmente, più competitiva sul mercato
rispetto ad altre imprese che, al contrario, quei Per il pagamento del Contributo Anac, si è
costi hanno sostenuto” (TAR Catanzaro, II, avviata la nuova modalità, sia per gli operatori
29 aprile 2022, n. 759). economici sia per le stazioni appaltanti,
attraverso il sistema PagoPA, o suoi intermediari.
Siccome l’avvio della nuova modalità era
prevista per l’inizio dell’anno, e poi a seguito di
problematiche tecniche è stata evidentemente
rinviata, fino alla fine di maggio, l’Anac aveva
fornito un iban, che potevano utilizzare
gli operatori economici per provvedere al
pagamento.
Ebbene, dall’avvio della nuova modalità, non è
più consentito effettuare il bonifico.
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