Page 49 - MediAppalti, Anno XIV - N. 4
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Pareri & Sentenze                                                                    Mediappalti






               T.A.R. Campania, Napoli, 16 novembre 2016, n. 5274). Trattandosi di una deroga alla regola della
               gara  pubblica,  occorre  che  l’infungibilità  sia  debitamente  accertata  e  motivata  nella  determina  a
               contrarre dell’amministrazione, nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e
               correttezza, ovvero dei principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza
               e proporzionalità. Come affermato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea (Corte Giust.
               UE 8 aprile 2008, causa C-337/05), la procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara
               riveste carattere di eccezionalità rispetto all’obbligo delle amministrazioni aggiudicatrici di individuare
               il loro contraente attraverso il confronto concorrenziale, per cui la scelta di tale modalità richiede un
               particolare rigore nell’individuazione dei presupposti giustificativi, da interpretarsi restrittivamente,
               ed è onere dell’amministrazione committente dimostrarne l’effettiva esistenza;”





               Autorità Nazionale Anticorruzione

               DELIBERA N. 234 del 15 maggio 2024
               UPREC-PRE-0105-2024-S-PREC

               “Appalto  pubblico  –  Servizi  –  Scelta  del  contraente  –  Requisiti  di  capacità  generale  –  Obbligo  di
               pagamento imposte, tasse e contributi previdenziali – Violazioni gravi definitivamente accertate e
               non – Esclusione non automatica – Condizioni di “gravità” e “definitivo accertamento” – Valutazione
               discrezionale della Stazione appaltante – Condizioni e limiti normativi – Esclusione illegittima.”

               “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 2 del Codice la “gravità” della violazione (non definitivamente
               accertata) agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali deve essere
               valutata sulla base delle condizioni dettate dall’art. 3 dell’Allegato II.10 del Codice, ossia quando
               la violazione è pari o superiore al 10 per cento del valore dell’appalto e purché tale l’importo non
               sia inferiore a 35.000 euro. La disposizione di cui all’art. 95, comma 2, 3° periodo secondo cui «La
               gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell’appalto» deve essere intesa
               quale clausola interpretativa che la Stazione appaltante deve utilizzare, all’interno dei due sopracitati
               parametri di riferimento predeterminati dal legislatore, ai fini della valutazione discrezionale circa
               l’esclusione o meno del concorrente che sia incorso nella violazione non immediatamente escludente.”




               Autorità Nazionale Anticorruzione


               DELIBERA N. 236 del 15 maggio 2024
               UPREC-PRE-0095-2024-S-PREC


               “La  Stazione  appaltante  dispone  di  ampia  discrezionalità  nella  redazione  degli  atti  di  gara  ed  è
               legittimata  ad  introdurre  disposizioni  atte  a  limitare  la  platea  dei  concorrenti,  purché  tale  scelta
               non sia eccessivamente ed irragionevolmente limitativa della concorrenza, in quanto correttamente
               esercitata attraverso la previsione di requisiti pertinenti e congrui rispetto allo scopo perseguito, e
               risponda, quindi, ai parametri della ragionevolezza e della proporzionalità rispetto alla tipologia e
               all’oggetto dello specifico appalto.”

               “VISTO quanto previsto dall’articolo 100, del d.lgs. n. 36/2023 che, al comma 2, sancisce: «le stazioni
               appaltanti richiedono requisiti i partecipazione proporzionali e attinenti all’oggetto dell’appalto»;
               CONSIDERATO il contenuto dispositivo dell’articolo 10, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, secondo cui
               «Fermi i necessari requisiti di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, le stazioni appaltanti

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