Page 49 - MediAppalti, Anno XIV - N. 4
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Pareri & Sentenze Mediappalti
T.A.R. Campania, Napoli, 16 novembre 2016, n. 5274). Trattandosi di una deroga alla regola della
gara pubblica, occorre che l’infungibilità sia debitamente accertata e motivata nella determina a
contrarre dell’amministrazione, nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e
correttezza, ovvero dei principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza
e proporzionalità. Come affermato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea (Corte Giust.
UE 8 aprile 2008, causa C-337/05), la procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara
riveste carattere di eccezionalità rispetto all’obbligo delle amministrazioni aggiudicatrici di individuare
il loro contraente attraverso il confronto concorrenziale, per cui la scelta di tale modalità richiede un
particolare rigore nell’individuazione dei presupposti giustificativi, da interpretarsi restrittivamente,
ed è onere dell’amministrazione committente dimostrarne l’effettiva esistenza;”
Autorità Nazionale Anticorruzione
DELIBERA N. 234 del 15 maggio 2024
UPREC-PRE-0105-2024-S-PREC
“Appalto pubblico – Servizi – Scelta del contraente – Requisiti di capacità generale – Obbligo di
pagamento imposte, tasse e contributi previdenziali – Violazioni gravi definitivamente accertate e
non – Esclusione non automatica – Condizioni di “gravità” e “definitivo accertamento” – Valutazione
discrezionale della Stazione appaltante – Condizioni e limiti normativi – Esclusione illegittima.”
“Ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 2 del Codice la “gravità” della violazione (non definitivamente
accertata) agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali deve essere
valutata sulla base delle condizioni dettate dall’art. 3 dell’Allegato II.10 del Codice, ossia quando
la violazione è pari o superiore al 10 per cento del valore dell’appalto e purché tale l’importo non
sia inferiore a 35.000 euro. La disposizione di cui all’art. 95, comma 2, 3° periodo secondo cui «La
gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell’appalto» deve essere intesa
quale clausola interpretativa che la Stazione appaltante deve utilizzare, all’interno dei due sopracitati
parametri di riferimento predeterminati dal legislatore, ai fini della valutazione discrezionale circa
l’esclusione o meno del concorrente che sia incorso nella violazione non immediatamente escludente.”
Autorità Nazionale Anticorruzione
DELIBERA N. 236 del 15 maggio 2024
UPREC-PRE-0095-2024-S-PREC
“La Stazione appaltante dispone di ampia discrezionalità nella redazione degli atti di gara ed è
legittimata ad introdurre disposizioni atte a limitare la platea dei concorrenti, purché tale scelta
non sia eccessivamente ed irragionevolmente limitativa della concorrenza, in quanto correttamente
esercitata attraverso la previsione di requisiti pertinenti e congrui rispetto allo scopo perseguito, e
risponda, quindi, ai parametri della ragionevolezza e della proporzionalità rispetto alla tipologia e
all’oggetto dello specifico appalto.”
“VISTO quanto previsto dall’articolo 100, del d.lgs. n. 36/2023 che, al comma 2, sancisce: «le stazioni
appaltanti richiedono requisiti i partecipazione proporzionali e attinenti all’oggetto dell’appalto»;
CONSIDERATO il contenuto dispositivo dell’articolo 10, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, secondo cui
«Fermi i necessari requisiti di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, le stazioni appaltanti
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