Page 50 - MediAppalti, Anno XIV - N. 4
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Mediappalti Pareri & Sentenze
e gli enti concedenti possono introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e
tecnicoprofessionale, attinenti e proporzionati all’oggetto del contratto, tenendo presente l’interesse
pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo, purché sia compatibile con le
prestazioni da acquisire e con l’esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione
della spesa pubblica, l’accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie
imprese»; … come precisato dal Consiglio di Stato , sez. IV, sentenza del 1 febbraio 2024 n. 1048,
attua un principio generale dell’ordinamento secondo cui «le amministrazioni aggiudicatrici possono
imporre requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e
l’esperienza necessarie per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità»: ciò in quanto
«la pubblica amministrazione ha interesse ad incentivare la partecipazione alle gare di soggetti
particolarmente qualificati, che garantiscano elevati standard qualitativi al fine di svolgere al meglio le
prestazioni oggetto di gara. […] A tale scopo, all’Amministrazione è garantita un’ampia discrezionalità
nell’individuazione dei requisiti tecnici, ancorché più severi rispetto a quelli normativamente stabiliti,
purché la loro previsione sia correlata a circostanze giustificate e risulti funzionale rispetto all’interesse
pubblico perseguito (Cons. Stato sez. III, 17 novembre
2020, n.7138; Corte di giustizia, 31 marzo 2022, in causa C-195/21; Cons. Stato, sez. IV, 25 maggio
2023, n. 2992)»; … il nuovo codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 36/2023, operando una codificazione
di taluni principi, mira a favorire una più ampia libertà di iniziativa e di autoresponsabilità delle
stazioni appaltanti, valorizzandone autonomia e discrezionalità amministrativa e tecnica (cfr., in tal
senso, TAR Sicilia, Catania, 12 dicembre 2023 n. 3738): tra essi, oltre al richiamato principio di cui
all’articolo 10, comma 3, sopra citato, rileva evidenziare il particolare ruolo che il codice attribuisce
al principio del risultato e al correlato principio della fiducia.
In particolare, «Il primo, previsto dall’articolo 1 del predetto d.lgs. 36/2023, costituisce “criterio
prioritario per l’esercizio del potere discrezionale” ed è legato da un nesso inscindibile con la
“concorrenza”, la quale opera in funzione del primo rendendosi funzionale a conseguire il miglior
risultato possibile nell’affidare ed eseguire i contratti. L’amministrazione, pertanto, deve tendere al
miglior risultato possibile, in “difesa” dell’interesse pubblico per il quale viene prevista una procedura
di affidamento.
Il miglior risultato possibile, che sia anche il più “virtuoso”, viene raggiunto anche selezionando
operatori che dimostrino, fin dalle prime fasi della gara, diligenza e professionalità, quali “sintomi”
di una affidabilità che su di essi dovrà esser riposta al momento in cui, una volta aggiudicatari,
eseguiranno il servizio oggetto di affidamento» ... alla luce dei principi sopra richiamati e della pacifica
giurisprudenza sul punto, la stazione appaltante dispone di ampia discrezionalità nella redazione
degli atti di gara ed è legittimata ad introdurre disposizioni atte a limitare la platea dei concorrenti,
purché tale scelta non sia eccessivamente ed irragionevolmente limitativa della concorrenza, in
quanto correttamente esercitata attraverso la previsione di requisiti pertinenti e congrui rispetto
allo scopo perseguito, e risponda, quindi, ai parametri della ragionevolezza e della proporzionalità
rispetto alla tipologia e all’oggetto dello specifico appalto (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 20 marzo
2020, n. 2004; 2 marzo 2020, n. 1484; sez. V, 23 settembre 2015, n. 4440).”
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