Page 50 - MediAppalti, Anno XIV - N. 4
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Mediappalti                                                                     Pareri & Sentenze






               e  gli  enti  concedenti  possono  introdurre  requisiti  speciali,  di  carattere  economico-finanziario  e
               tecnicoprofessionale, attinenti e proporzionati all’oggetto del contratto, tenendo presente l’interesse
               pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo, purché sia compatibile con le
               prestazioni  da  acquisire  e  con  l’esigenza  di  realizzare  economie  di  scala  funzionali  alla  riduzione
               della spesa pubblica, l’accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie
               imprese»; … come precisato dal Consiglio di Stato , sez. IV, sentenza del 1 febbraio 2024 n. 1048,
               attua un principio generale dell’ordinamento secondo cui «le amministrazioni aggiudicatrici possono
               imporre requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e
               l’esperienza necessarie per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità»: ciò in quanto
               «la  pubblica amministrazione  ha  interesse  ad  incentivare  la partecipazione  alle gare  di soggetti
               particolarmente qualificati, che garantiscano elevati standard qualitativi al fine di svolgere al meglio le
               prestazioni oggetto di gara. […] A tale scopo, all’Amministrazione è garantita un’ampia discrezionalità
               nell’individuazione dei requisiti tecnici, ancorché più severi rispetto a quelli normativamente stabiliti,
               purché la loro previsione sia correlata a circostanze giustificate e risulti funzionale rispetto all’interesse
               pubblico perseguito (Cons. Stato sez. III, 17 novembre


               2020, n.7138; Corte di giustizia, 31 marzo 2022, in causa C-195/21; Cons. Stato, sez. IV, 25 maggio
               2023, n. 2992)»; … il nuovo codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 36/2023, operando una codificazione
               di  taluni  principi,  mira  a  favorire  una  più  ampia  libertà  di  iniziativa  e  di  autoresponsabilità  delle
               stazioni appaltanti, valorizzandone autonomia e discrezionalità amministrativa e tecnica (cfr., in tal
               senso, TAR Sicilia, Catania, 12 dicembre 2023 n. 3738): tra essi, oltre al richiamato principio di cui
               all’articolo 10, comma 3, sopra citato, rileva evidenziare il particolare ruolo che il codice attribuisce
               al principio del risultato e al correlato principio della fiducia.


               In  particolare,  «Il  primo,  previsto  dall’articolo  1  del  predetto  d.lgs.  36/2023,  costituisce  “criterio
               prioritario  per  l’esercizio  del  potere  discrezionale”  ed  è  legato  da  un  nesso  inscindibile  con  la
               “concorrenza”, la quale opera in funzione del primo rendendosi funzionale a conseguire il miglior
               risultato possibile nell’affidare ed eseguire i contratti. L’amministrazione, pertanto, deve tendere al
               miglior risultato possibile, in “difesa” dell’interesse pubblico per il quale viene prevista una procedura
               di affidamento.

               Il  miglior  risultato  possibile,  che  sia  anche  il  più  “virtuoso”,  viene  raggiunto  anche  selezionando
               operatori che dimostrino, fin dalle prime fasi della gara, diligenza e professionalità, quali “sintomi”
               di  una  affidabilità  che  su  di  essi  dovrà  esser  riposta  al  momento  in  cui,  una  volta  aggiudicatari,
               eseguiranno il servizio oggetto di affidamento» ... alla luce dei principi sopra richiamati e della pacifica
               giurisprudenza  sul  punto,  la  stazione  appaltante  dispone  di  ampia  discrezionalità nella  redazione
               degli atti di gara ed è legittimata ad introdurre disposizioni atte a limitare la platea dei concorrenti,
               purché  tale  scelta  non  sia  eccessivamente  ed  irragionevolmente  limitativa  della  concorrenza,  in
               quanto  correttamente  esercitata  attraverso  la  previsione  di  requisiti  pertinenti  e  congrui  rispetto
               allo scopo perseguito, e risponda, quindi, ai parametri della ragionevolezza e della proporzionalità
               rispetto alla tipologia e all’oggetto dello specifico appalto (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 20 marzo
               2020, n. 2004; 2 marzo 2020, n. 1484; sez. V, 23 settembre 2015, n. 4440).”
















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