Page 63 - MediAppalti, Anno XIV - N. 2
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In Pillole Mediappalti
offerta economica dalla stessa trasmesso tramite Il concorrente come si può dedurre è chiamato
piattaforma telematica con la quale era stata a realizzare sempre una condotta che consenta
gestita la procedura oggetto di ricorso, di un ribasso all’Amministrazione di riferimento di valutare la
pari al 27.32% sulla base d’asta, non poteva serietà, attendibilità ed affidabilità, nonché la
essere considerata un mero errore materiale, in correttezza del comportamento del concorrente
quanto inserito nel documento denominato offerta stesso.
economica elaborato dalla piattaforma di gestione Nello specifico caso la procedura ad evidenza
della gara, secondo i dati ed il ribasso indicati dal pubblica impone a tutti i partecipanti di curare
concorrente, mediante applicazione all’importo a con la necessaria accuratezza l’adempimento delle
base d’asta. Tale ribasso appariva dunque del tutto prescrizioni imposte dalla legge di gara, adottando
congruente con l’importo contrattuale indicato nel tutti i necessari accorgimenti che vengono richiesti
modulo offerta. ad ogni operatore economico. È ragionevole
dunque aspettarsi dall’operatore economico un
I giudici nel loro giudizio hanno richiamato il agire consapevole, al fine di poter correttamente
principio dell’autoresponsabilità del concorrente, gareggiare nel concorrenziale mercato degli appalti
in relazione a procedure ad evidenza pubblica che pubblici.
si svolgono mediante la presentazione telematica
dell’offerta. Dalla mancata osservanza dei doveri di diligenza
che gravano su coloro che partecipano a gare per
In base a tale principio, ciascuno dei concorrenti l’affidamento di contratti pubblici ne deriva poi
presenti in gara, supporta le conseguenze di per gli stessi l’assunzione di responsabilità per
eventuali errori commessi nella formulazione gli errori commessi. Ne consegue, pertanto, una
dell’offerta e nella presentazione della correlazione tra il principio di autoresponsabilità e
documentazione. quello di diligenza.
Alle imprese che partecipano a delle gare di In relazione al principio di autoresponsabilità, chi
appalto viene richiesta un grado di professionalità immette o dà causa all’immissione di dichiarazioni
e di diligenza superiore, una diligenza che riguardi negoziali nel traffico giuridico è assoggettato alle
sì le fasi di un contratto, ma anche le successive relative conseguenze secondo il loro obiettivo
fasi quali quelle relative alla redazione degli atti significato.
necessari alla partecipazione della gara.
Il suddetto principio trova la sua giustificazione
Nelle gare telematiche, il concorrente è a nell’esigenza di certezza nei rapporti giuridici,
conoscenza delle modalità e delle tempistiche della rispetto alla quale la tutela dell’affidamento della
procedura, pertanto tali tipi di errori devono essere controparte e dei terzi è all’evidenza funzionale.
tollerati. In forza del principio di autoresponsabilità, chi
In base a tali considerazioni, nella vicenda immette o dà causa all’immissione di dichiarazioni
processuale il principio di autoresponsabilità negoziali nel traffico giuridico è assoggettato alle
dell’operatore andava declinato con la disciplina relative conseguenze secondo il loro obiettivo.
che regolamentava l’intera gara.
In altri termini l’autoresponsabilità significa
Ciò in quanto, la piattaforma aveva generato accettare le conseguenze del proprio agire e
il riepilogo sulla base del ribasso inserito dalla comporta il sacrificio dell’interesse di chi ha attuato
società concorrente che lo aveva visionato, lo un comportamento diverso rispetto a quello
aveva scaricato e lo aveva firmato digitalmente definibile come normale da una specifica norma,
inserendolo nella busta contenente l’offerta a favore del configgente interesse del terzo o della
economica. controparte.
La ditta ricorrente affermava di avere compilato E ciò si verifica anche quando l’autore non abbia
il file riepilogativo autogenerato dal sistema, né previsto né voluto le conseguenze della sua
nel quale gli importi offerti erano esposti solo in azione. L’operatore economico, pertanto, è esposto
cifre, e per mero errore materiale aveva indicato al continuo rischio di dover sopportare gli effetti
un ribasso pari al 27.32% invece di indicare il negativi che derivano dall’aver posto in essere una
27.73%, ossia il ribasso indicato nella propria condotta non improntata all’osservanza del canone
offerta, mediante il modello predisposto dalla SUA. generale della diligenza.
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