Page 64 - MediAppalti, Anno XIV - N. 2
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               Approfondendo  come  possano  dialogare  tra  di   di  operatore  professionale  di  settore,  non  può
               loro  diligenza  ed  autoresponsabilità  analizziamo   che  richiedersi  una  diligenza “aggravata”  intesa
               l’art  1176  del  c.c.  al  primo  comma  disciplina  il   come  deviazione  da  una  regola  di condotta  per
               dovere di diligenza ordinario che riguarda l’attività   violazione  tanto  di  norme  giuridiche  quanto  di
               professionale  esercitata.  In  questo  caso  vi  è  un   comune esperienza.
               richiamo al tradizionale criterio del buon padre di
               famiglia da assumere quale regola di valutazione   Un  particolare  ambito  in cui emerge  l’obbligo
               generale del comportamento del debitore.        di  comportarsi  con  diligenza  è  da  rinvenirsi  con
                                                               riferimento  alle  dichiarazioni  sostitutive,  dove
               Differente  è  la  diligenza  richiamata  nel  secondo   il  principio  di  autoresponsabilità  è  il  fondamento
               comma  quale  esigibile  dal  professionista  o   dell’intera disciplina, in forza della quale “al privato
               dall’imprenditore  nell’adempimento    delle    è  precluso  di  trarre  qualsiasi  voglia  vantaggio
               obbligazioni  assunte  tale  è  speciale  e  rafforzata   da  dichiarazioni non  rispondenti al vero, per  cui
               commisurata alla prestazione richiesta.         l’amministrazione  è  vincolata  ad  assumere  le
                                                               conseguenti determinazioni, senza alcun margine
               Individuati quelli che sono i confini di applicazione   di  discrezionalità,  e  a  prescindere  dal  profilo
               delle due fattispecie, è giusto interrogarsi su quale   soggettivo del dolo e della colpa del dichiarante”
               sia  il grado  di  diligenza richiesto  all’operatore   (Cons. St.; sez.III, sent n. 4634 del 20/07/2020)
               economico  che partecipa  ad  una  procedura  di
               affidamento di contratti pubblici.              All’esito  di  questo  percorso  che  ha  permesso
                                                               di  mettere  a  confronto  l’autoresponsabilità
               La  giurisprudenza  amministrativa  è  orientata   e  la  diligenza, si evidenzia  come  l’operatore
               verso  la  considerazione  per  la  quale  in  ossequio   economico che prenda parte ad una procedura di
               al  principio di autoresponsabilità,  all’impresa  che   gara  debba porre in essere tutte  le accortezze  e
               partecipa  a  pubblici appalti  viene  richiesto  un   cautele  necessarie  volte  a  collaborare  lealmente
               grado  di  professionalità  e  di  diligenza  superiore.   con  l’amministrazione,  pena  l’addebito  delle
               In capo all’operatore economico che partecipa alle   conseguenze  negative  dovute  dalla  mancata
               procedure di gare, proprio perché agisce in veste   osservanza di questi obblighi generali.










































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