Page 62 - MediAppalti, Anno XIV - N. 2
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Mediappalti In Pillole
Il principio di autoresponsabilità
dell’operatore economico nelle
procedure di gara PIL
IN
LOLE
Alla luce della recente sentenza della V Sez. del La gara veniva aggiudicata ad un altro operatore
Consiglio di Stato n. 2372 del 12 marzo 2024 economico e la società presentava il ricorso
si vuole porre l’attenzione sulla necessità che avverso i risultati della procedura, riferendo di
l’operatore economico, in fase di gara, ha nel aver presentato la propria offerta, mediante il
redigere la propria offerta in maniera attenta e modello predisposto dalla stazione appaltante,
diligente. indicando un ribasso sulla base d’asta del 27.73%
sia in cifre che in lettere nel rispetto della lex
I giudici con la più recente pronuncia hanno voluto specialis di gara che prevedeva espressamente,
richiamare il principio dell’autoresponsabilità del in caso di discordanza tra tali indicazioni, la
concorrente, in relazione a procedure ad evidenza prevalenza dell’indicazione in lettere.
pubblica che si svolgono mediante la presentazione
telematica dell’offerta. La società impugnava gli atti della procedura,
riferendo di aver anche compilato un file
In base al suddetto principio, ciascun concorrente riepilogativo autogenerato dal sistema con gli
sopporta le conseguenze di eventuali e possibili importi offerti esposti solo in cifre, nel quale, per
errori commessi nella formulazione dell’offerta mero errore materiale, veniva indicato un ribasso
e nella presentazione della documentazione, di pari al 27.32%.
conseguenza, l’operatore economico che partecipa
ad una procedura di gara, soggiace a particolari Diversamente per il ricorrente, l’aggiudicazione
obblighi di diligenza che devono essere osservati disposta doveva ritenersi illegittima in quanto
nei rapporti con l’amministrazione. costituente il frutto di un errore della stazione
appaltante la quale avrebbe dovuto, in
Il concorrente è chiamato, pertanto, ad attuare applicazione di quanto previsto dalla lettera di
un comportamento che possa consentire invito, attribuire la prevalenza all’indicazione
all’amministrazione di poter valutare l’affidabilità e espressa in lettere nel modulo offerta in cui era
la serietà nonché la correttezza del comportamento stato indicato il ribasso del 27.73% e non, invece,
del concorrente stesso. all’offerta economica generata dal sistema, atto
non vincolante, nel quale era stato esposto, solo
Il caso di specie richiamava la questione relativa in cifre, l’erroneo ribasso percentuale del 27.32%.
ad una società che aveva partecipato ad una gara Il tribunale amministrativo regionale respingeva
di appalto per l’assegnazione dei lavori volti alla il ricorso, assumendo che l’indicazione da parte
realizzazione di un percorso ciclopedonale. della ricorrente, nell’ambito del file denominato
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