Page 24 - MediAppalti, Anno XIV - N. 1
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Mediappalti                                                                               Il Punto







                 Nei casi giurisprudenziali analizzati
                  lo strumento della revoca risulta
                      perfettamente servente al
                   perseguimento degli interessi
                pubblici, consentendo alle pubbliche
                  amministrazioni, senza necessità
                 di garantire indennizzi alle imprese
                affidatarie, di sottrarre l’esecuzione
                dell’appalto a soggetti che, sin dalla
                  fase immediatamente successiva
                all’aggiudicazione, si siano mostrati
                         del tutto inaffidabili.



               Vero  è,  tuttavia,  che  nella  casistica  poc’anzi
               analizzata  abbiamo  avuto  modo  di  verificare
               dei  “casi  limite”  in  cui,  effettivamente,  il
               comportamento  delle  imprese  aggiudicatarie  –
               successivo all’aggiudicazione e precedente  alla
               stipula  del  contratto  –  ha  costituito  un  notevole
               vulnus  agli interessi pubblici,  consistente  nella
               volontà  manifestata  di  stipulare  contratti  a
               condizioni  diverse  da  quelle  a  priori  individuate
               dalle  stazioni appaltanti  nella  legge  di gara,
               ma  più  vantaggiose  (per  i  privati),  o  finanche
               nel  manifestato  rifiuto  di  iniziare  i  lavori  in  via
               d’urgenza, pur previsto nella stessa lex specialis.


               In  questi  casi,  obiettivamente,  lo  strumento
               della  revoca  risulta  perfettamente  servente
               al  perseguimento   degli  interessi  pubblici,
               consentendo alle pubbliche amministrazioni, senza
               necessità  di garantire  indennizzi  alle imprese
               affidatarie,  di  sottrarre  l’esecuzione  dell’appalto
               a  soggetti  che,  sin  dalla  fase  immediatamente
               successiva all’aggiudicazione, si siano mostrati del
               tutto inaffidabili.






















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