Page 29 - MediAppalti, Anno XIV - N. 1
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Il Punto Mediappalti
2. Il contratto di disponibilità nell’attuale dell’opera e tenendo conto dell’importo già
codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. versato a titolo di canone di disponibilità e di
36/2023) eventuale contributo in corso d’opera.
Il nuovo codice dei contratti pubblici di cui Permane, quindi, il criterio della “proporzionalità”
al D.Lgs. n. 36/2023 ha disposto in maniera del canone parametrato all’effettiva disponibilità
più organica la disciplina non solo del PPP (in dell’opera con indicazione (nel capitolato di gara)
generale) di cui al Libro IV, ma anche del contratto dei criteri per la sua determinazione e la sua
di disponibilità, cui è dedicata la Parte IV, composto riduzione eventuale (v. il comma 9 già richiamato
in realtà da un unico articolo, l’art. 197 rubricato ed il comma 13). La durata del contratto
“Definizione e disciplina”, evidenziando il ruolo viene determinata in funzione della durata
centrale che si è voluto dare proprio all’elemento dell’ammortamento dell’investimento o delle
contrattuale. modalità di finanziamento fissate.
Il D.Lgs. n. 36/2023 - dopo aver confermato
nell’Allegato all’art. 2 lettera i) la definizione di Maggiormente dettagliata (nel D.Lgs. n. 36/2023)
contratto di disponibilità già presente nel D.Lgs. risulta la disciplina relativa all’assunzione
n. 50/2016 – propone una disciplina in parte del rischio da mancato o ritardato rilascio di
innovativa rispetto a quella del previgente codice. autorizzazioni o atti necessari per il compimento
o la gestione dell’opera a seconda che essi siano
Il contenuto del contratto di disponibilità, introduce a carico dell’ente concedente (il rischio in questo
l’art. 197, deve esser determinato tenendo conto dei caso è carico del concedente stesso) ovvero di
bandi-tipo e dei contratti-tipo redatti dall’Autorità amministrazioni o autorità terze (in questo caso il
di settore che l’ente concedente “potrà” utilizzare rischio è a carico dell’operatore economico).
come base del proprio bando e del contratto per
poi redigere anche il capitolato prestazionale con Come nel D.Lgs. n. 50/2016, le varianti
le specifiche dell’opera, i criteri di determinazione possono essere proposte e decise direttamente
del corrispettivo, le cauzioni e garanzie. dall’operatore economico che però dovrà
comunicarle al concedente che si potrà opporre
Il primo comma dell’art. 197 deve, quindi, essere «qualora alterino le caratteristiche specifiche
letto in combinato con il successivo comma 9 il dell’opera indicate nel capitolato prestazionale»
quale prevede che «L’ente concedente redige, (anche se nel nuovo art. 197 non è indicato un
unitamente al bando o all’avviso, avvalendosi termine esplicito per il concedente per proporre
anche dei bandi-tipo e dei contratti-tipo dell’ANAC, l’opposizione).
un capitolato che indica le caratteristiche
specifiche dell’opera, i criteri di determinazione Prima della consegna dell’opera il concedente –
e di riduzione del corrispettivo e i modi di «nei modi previsti dal contratto» – può controllare
prestazione di garanzie e cauzioni, anche lo svolgimento dei lavori e anche lui proporre
funzionali ad assicurare l’esatto adempimento varianti o modifiche, con il medesimo limite di cui
delle obbligazioni contrattuali». alle varianti proposte dall’operatore ossia sempre
che «non alterino le caratteristiche specifiche
Centrale è il riferimento al canone di disponibilità dell’opera indicate nel capitolato prestazionale».
(v. comma 3) inteso come corrispettivo del
contratto parametrato al godimento dell’opera e Ogni altra precisazione e regolamentazione trova
alla sua durata, enunciato nelle sue componenti il suo alveo nel contratto: precisazione ripetuta
ulteriori qualora sia previsto il trasferimento della nell’articolo e riferita a più contesti (ad es. comma
proprietà dell’opera all’ente concedente, con 7 «il contratto determina i modi di attribuzione alle
previsione dunque: parti degli eventuali oneri sopravvenuti, ecc.».
a) di un eventuale contributo in corso d’opera, Chiaro è il comma 11 nel prevedere che il contratto
non superiore al 50 % del costo di costruzione di disponibilità può essere sottoscritto solo
dell’opera; dall’operatore economico in possesso dei requisiti
generali di qualificazione e di partecipazione
b) di un prezzo di trasferimento, da pagare alle procedure di affidamento (con un richiamo
al termine del contratto, determinato in implicito alle previsioni di cui al Capo II e III del
relazione al valore di mercato residuo D.Lgs. n. 36/2023).
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