Page 23 - MediAppalti, Anno XIV - N. 1
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Il Punto                                                                             Mediappalti






               dei principi generali dell’ordinamento  giuridico,  i   con la conseguenza che <<anche i lamentati ritardi
               quali,  oltre  che  espressamente  codificati  dall’art.   nelle attività preliminari alla stipula del contratto
               21  quinquies  della  L.  n.  241/1990,  trovano   di appalto su cui attualmente si verte potevano in
               fondamento  negli  stessi  principi  costituzionali   linea di principio giustificare, da sé soli, la revoca
               predicati dall’art. 97 Cost., ai quali deve ispirarsi   dell’aggiudicazione>> (tra le tante, Cds, sez. V, 29
               l’azione amministrativa.                        luglio  2019,  n.  5354),  come  pure  <<Il  reiterato
                                                               atteggiamento non cooperativo dell’aggiudicatario,
               L’esercizio  di tale  potere  non  è  subordinato   obiettivamente  idoneo  a  ritardare  la stipula del
               al ricorrere  di ipotesi tipiche, tassativamente   contratto anche a fronte di servizi dichiaratamente
               predeterminate  dal legislatore,  ma  è  rimesso   connotati  di urgenza,  in presenza  di motivate
               alla  valutazione  ampiamente   discrezionale   ragioni  di pubblico  interesse>> (Cds, sez. V, 3
               dell’amministrazione  (Cds,  Sez.  V,  7  febbraio   giugno 2021 n. 4248).
               2022, n. 833).
               In  definitiva,  il  rifiuto  di  stipulare  il  contratto  a   Per quanto analizzato sin qui, tuttavia, alla luce del
               seguito di aggiudicazione di gara pubblica costituisce   contenuto  dell’autorevole giurisprudenza  citata,
               un fatto che, all’evidenza, può giustificare, come   non  v’è  dubbio  che  il  potere  di  autotutela  –  ed
               è avvenuto nel caso della sentenza in commento,   in  particolare  quello  di  revoca  -  costituisca  una
               la revoca  dell’aggiudicazione. Alla casistica   importante risorsa del nostro ordinamento, ma che
               giurisprudenziale appena  illustrata  si unisce   tuttavia attribuisca alla pubblica amministrazione
               il consolidato  orientamento  giurisprudenziale   un  notevole margine  discrezionale,  e  che  perciò
               concludente  per la legittimità di una  revoca/  stesso  vada  usato  con  la  dovuta  oculatezza  e
               decadenza    dell’aggiudicazione  in  ragione   parsimonia,  onde  evitare  il rischio di imporre
               dell’inadempimento  da  parte dell’aggiudicatario   un  eccessivo  sacrificio  agli  interessi  privati  ed  al
               dell’obbligo, previsto negli atti di gara, di procedere   legittimo  affidamento  che  questi  ripongono  sui
               d’urgenza  all’inizio dei  lavori,  su  richiesta   provvedimenti emanati ed al loro favorevoli.
               dell’amministrazione, nelle more della stipula del
               contratto (v. tra le tante Cds, Sez. V, 14 dicembre   Non  è  un  caso  se,  come  abbiamo  visto,  il
               2021, n. 8321)                                  legislatore sia intervenuto con la novella del 2014
                                                               (d.l.  133/2014)  al  fine  di  porre  dei  limiti  ben
               Del  pari,  deve  ritenersi  legittima  la  revoca   precisi all’esercizio del potere di revoca, proprio al
               dell’aggiudicazione   a   fronte   della   mancata   fine di apprestare la massima tutela possibile agli
               produzione  della documentazione  attinente  alla   interessi dei privati e, in ogni caso, garantirne un
               fase esecutiva e di apertura del cantiere (come la   equo bilanciamento rispetto a quelli pubblici.
               idoneità tecnico-professionale di cui agli articoli 17
               ed 89 del D. Lgs. n. 81/2008 o il Piano Operativo   Ciò,  evidentemente,  non  è  risultato  sufficiente
               di Sicurezza) la cui conformità a legge deve essere   per  l’ambito  delle  pubbliche  gare  d’appalto,  in
               necessariamente verificata al momento dell’inizio   cui  l’ordinamento  impone  all’Amministrazione  di
               dei lavori anche  in caso  di consegna  anticipata   effettuare tutte  le  valutazioni  di  opportunità  e  di
               rispetto alla stipulazione del contratto, come anche   convenienza economica addirittura ben prima che
               la pretesa della stazione appaltante di ottenere a   la gara possa essere bandita. In tal senso, dunque,
               tal scopo il  programma  esecutivo dei lavori che,   è servito un corposo intervento della giurisprudenza
               ai sensi del DM 49/2018, l’impresa aggiudicataria   al fine di tracciare ulteriori limiti al ricorso al potere
               deve presentare  prima  dell’inizio  dei lavori (TAR   di revoca  in soggetta  materia, onde  evitare  che
               Toscana, sez. I, 19 aprile 2022, n. 527).       gli eventuali “ripensamenti” delle Stazioni appalti
                                                               possano  essere  basati  su  delle  mere  suggestioni
                                                               legate  alla  convenienza  o  alla  satisfattività  della
                  4. Conclusioni                               prestazione  contrattuale  da  aggiudicare  tramite
                                                               la commessa  pubblica,  obbligando la Stazione
               Come  abbiamo visto, la giurisprudenza  passata   appaltante ad una valutazione attenta e bilanciata
               in  rassegna  si  è  occupata  di analizzare  il   tra interessi pubblici e privati che, sostanzialmente
               comportamento  assunto  dall’aggiudicataria  tra  la   – secondo la giurisprudenza qui citata – vanno ad
               fase  di  aggiudicazione  e  quella  propedeutica  alla   essere  qualificati  quali  interessi  di  pari  rango,  al
               stipula del contratto, nell’ambito della quale sono   fine di garantire il rispetto dei principi costituzionali
               stati individuati comportamenti giudicati come un   di imparzialità e buon andamento tutelati dall’art.
               chiaro indice di inaffidabilità delle imprese coinvolte,   97 della Costituzione.

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