Page 19 - MediAppalti, Anno XIV - N. 1
P. 19
Il Punto Mediappalti
Accanto a quella appena descritta, qualificata in debba essere esercitato in presenza di determinati
dottrina quale autotutela “decisoria”, si affianca la presupposti, ed in particolare i Giudici del Consiglio
cosiddetta autotutela esecutiva, posta in essere al di Stato hanno stabilito che, al fine della sua
fine di mantenere in vita atti amministrativi ormai attivazione, debbano sussistere <<gravi ragioni,
scaduti o confermare altri atti altrimenti inefficaci cioè circostanze tali da rendere quanto meno
(c.d. “conservazione” e “convalescenza” degli atti inopportuno che un provvedimento emanato,
amministrativi). non inficiato da vizi macroscopici o facilmente
riconoscibili, continui a svolgere i propri effetti
Pertanto, ci si trova dinanzi all’esercizio di un potere per evitare che questi possano definitivamente
discrezionale della pubblica amministrazione alterare e compromettere il substrato fattuale sul
chiamata a valutare il requisito dell’attualità quale incide>>.
dell’interesse pubblico alla rimozione degli effetti
del provvedimento originario. L’impiego dell’espressione “gravi ragioni” implica
Più nello specifico per quanto qui è di nostro inoltre il riferimento ad altri fondamentali
interesse, in caso di annullamento d’ufficio (art. principi del nostro ordinamento regolanti l’azione
21 nonies della legge 241/90) il presupposto deve amministrativa, ed in particolare quelli di
ravvisarsi nell’illegittimità originaria dell’atto in adeguatezza e proporzionalità. Un atto è adeguato
relazione al decorso del tempo; mentre nel caso se idoneo al perseguimento del pubblico interesse;
della revoca (art. 21 quinquies), viene in rilievo è proporzionale se, raggiungendo lo scopo,
la possibilità per la pubblica amministrazione di imponga il minor sacrificio possibile nei confronti
procedere ad una modificazione di un rapporto del privato.
precedentemente creato attraverso l’emanazione
di un provvedimento amministrativo. Inoltre,
mentre l’annullamento guarda al passato, nel senso 2. In particolare: la revoca
che costituisce un rimedio volto alla rimozione di dell’aggiudicazione della gara
un errore commesso nell’esercizio della funzione
di primo grado e, quindi, opera in una logica Applicando i principi sopra delineati e riassunti
essenzialmente correttiva dell’azione pubblica, alle gare d’appalto, è evidente come la revoca
la revoca assume una funzione più propriamente dell’aggiudicazione della gara si configuri quale
adeguatrice, intesa in termini di attualizzazione strumento di autotutela decisoria preordinato alla
delle modalità di perseguimento dell’interesse rimozione, con efficacia ex nunc - quindi non
pubblico specifico di cui occorre seguire la costante retroattiva - di un atto ad efficacia durevole, in esito
dinamica evolutiva. a una nuova (e diversa) valutazione dell’interesse
pubblico alla conservazione della sua efficacia.
Il fatto che la legge qualifichi tale potere come
una facoltà implica di conseguenza che, in caso I presupposti del valido esercizio dello ius
di silenzio serbato dalla Pubblica Amministrazione poenitendi sono definiti dall’art. 21 quinquies
a seguito di proposta di ritiro di un atto (per come modificato dall’art. 25, comma 1, lett.
amministrativo inoltrata dal privato, quest’ultimo b-ter, d.l. n. 133 del 2014) e consistono nella
non possa promuovere azione avverso il silenzio sopravvenienza di motivi di interesse pubblico, nel
ex art. 2 legge sopra citata, mentre potrà al mutamento della situazione di fatto (imprevedibile
contrario essere impugnato dagli interessati il al momento dell’adozione del provvedimento) e in
provvedimento che disponga il ritiro dell’atto in via una rinnovata (e diversa) valutazione dell’interesse
di autotutela. pubblico originario (tranne che per i provvedimenti
autorizzatori o attributivi di vantaggi economici).
Soggetto attivo titolare di tale potere è la stessa
pubblica amministrazione che ha provveduto ad Ora, nonostante con le modifiche normative
emanare l’atto. I provvedimenti adottati in via di introdotte nel 2014 con il DL 133/2014 il legislatore
autotutela sono recettizi, ossia è necessario portare abbia voluto circoscrivere e parzialmente limitare
gli stessi a conoscenza dei privati interessati l’utilizzo di tale strumento accrescendo la tutela del
affinché possano espletare piena efficacia. privato da un arbitrario e sproporzionato esercizio
del potere di autotutela in questione (per mezzo
La giurisprudenza consolidatasi negli anni (cfr., dell’esclusione dei titoli abilitativi o attributivi di
tra le tante, Cds, n. 6507 del 18 Dicembre 2012) vantaggi economici dal catalogo di quelli revocabili
ha tuttavia stabilito che il potere di autotutela in esito a una rinnovata valutazione dell’interesse
19