Page 22 - MediAppalti, Anno XIV - N. 1
P. 22

Mediappalti                                                                               Il Punto






               Ha osservato, in particolare, la sentenza in commento   dell’aggiudicatario, il quale deve poter calcolare ed
               che, quanto all’esercizio del potere di revoca, deve   attuare le scelte imprenditoriali entro tempi certi.
               essere  osservato  che  nelle  gare  pubbliche <<è   Da   ciò   deriva   che,   di   fronte   all’inerzia
               legittima la revoca dell’aggiudicazione dell’appalto   dell’amministrazione  che  si sottrae  all’obbligo di
               disposta  dalla  stazione  appaltante  a  seguito  del   stipulare il contratto, l’operatore economico ha di
               rifiuto, da parte dell’aggiudicatario, di stipulare il   fronte a sé due opzioni: a) svincolarsi dalla propria
               relativo contratto d’appalto, e ciò anche quando il   offerta; b) proporre azione avverso il silenzio, di
               termine per la stipula del contratto sia scaduto>>.  cui  agli  artt.  31  e  117  del  d.lgs.  n.  104/2010  al
                                                               fine di ottenere la condanna dell’amministrazione
                                                               pubblica a provvedere.

                   Una recente pronuncia del TAR               A  ben  vedere,  in entrambi  i casi,  il presupposto
                   Lazio (Sez. V, 19 gennaio 2024 n.           legittimante è l’inerzia dell’amministrazione, inerzia
                    928) ha stabilito la legittimità,          che nella sentenza in commento certamente non
                    in quanto fondato su evidenti              vi è stata in quanto la ricorrente si è aggiudicata
                                                               la gara pretendendo poi di stipulare un contratto
                   ragioni di pubblico interesse, il           diverso rispetto a quello scaturito dalla procedura
                    provvedimento con il quale la              ad evidenza pubblica.
                    pubblica amministrazione ha
                   disposto la revoca in autotutela            Prova di questo atteggiamento, nel caso di specie,
                   dell’aggiudicazione di una gara             risiede in un  lungo carteggio intercorso  tra  la
                     di appalto, che sia motivato              ricorrente  e  la  stazione  appaltante,  rivelatore  di
                                                               lunghe  trattative  (cui  peraltro  l’Amministrazione
                     con riferimento al fatto che,             non era obbligata ad aderire) volte alla stipula di
                 nonostante il formale invito rivolto          un contratto conforme alle richieste dell’operatore
                dall’Amministrazione al concorrente            economico, ma difformi rispetto al contenuto della
                 vittorioso, questi ha chiaramente e           legge di gara.
                ripetutamente manifestato la volontà
                   di stipulare l’accordo negoziale            La  norma  che  fissa  il  termine  di  sessanta  giorni
                                                               per la stipula del contratto d’appalto (ora previsto
                    a condizioni diverse da quelle             dall’art.  18,  co.  2  del  d.lgs.  36/2023,  prima
                   originariamente previste nella              previsto dal’art. 32, co. 8, del d.lgs. 50/2016), che
                 lex specialis, ovvero di procedere a          la ricorrente nella specie ha assunto inoltre essere
                 consistenti modifiche, nella specie,          stato violato è, a ben vedere, una disposizione che
                  della proposta di accordo quadro             si applica quando il contratto che l’amministrazione
                   e di addivenire alla stipula con            rifiuta di stipulare è quello scaturito dalla procedura
                                                               di  gara,  non  quello  che  l’operatore  economico
                   condizioni contrattuali frutto di           pretende di stipulare dopo le modifiche cui aspira.
                      rinegoziazione tra le parti.             La ripetuta manifestazione di volontà di addivenire
                                                               alla  stipula  con  condizioni  contrattuali  frutto  di
                                                               rinegoziazione tra le parti è del tutto incompatibile
                                                               con quella di sciogliersi dal vincolo contrattuale.
               A   questo   riguardo,   invero,   si   concorda
               con  quell’orientamento  a  mente  del  quale   A  prescindere,  inoltre, dall’imputazione  della
               <<l’infruttuoso decorso del termine di cui all’art.   mancata  conclusione del contratto  all’una  o
               32,  comma  8,  del  d.lgs.  n.  50/2016 [ora  art.   all’altra  parte  contrattuale  (accertamento  che
               18,  co.  2,  d.lgs.  36/2023,  ndr]  previsto  per  la   assume  rilevanza  solo  quanto  alle  conseguenze
               sottoscrizione del contratto di appalto non preclude   che dalla revoca derivano, quali l’escussione della
               affatto la possibilità di stipularlo, stante la natura   polizza  fideiussoria  o  la  segnalazione  all’ANAC),
               meramente ordinatoria dello stesso>> (Cds, Sez.   la  giurisprudenza  è  consolidata  nel  senso  di
               V, 14 luglio 2022, n. 5991).                    ritenere che negli appalti pubblici non è precluso
                                                               all’amministrazione  di revocare  l’aggiudicazione
               Quanto  all’obbligo di sottoscrizione del contratto   in presenza di un interesse pubblico individuato in
               entro il termine di 60 giorni previsto dalla legge,   concreto, del quale si è dato atto nella motivazione
               infatti,  si  osserva  che  esso  è  posto  a  tutela   del  provvedimento  di autotutela,  alla  stregua

                                                           22
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27