Page 22 - MediAppalti, Anno XIV - N. 1
P. 22
Mediappalti Il Punto
Ha osservato, in particolare, la sentenza in commento dell’aggiudicatario, il quale deve poter calcolare ed
che, quanto all’esercizio del potere di revoca, deve attuare le scelte imprenditoriali entro tempi certi.
essere osservato che nelle gare pubbliche <<è Da ciò deriva che, di fronte all’inerzia
legittima la revoca dell’aggiudicazione dell’appalto dell’amministrazione che si sottrae all’obbligo di
disposta dalla stazione appaltante a seguito del stipulare il contratto, l’operatore economico ha di
rifiuto, da parte dell’aggiudicatario, di stipulare il fronte a sé due opzioni: a) svincolarsi dalla propria
relativo contratto d’appalto, e ciò anche quando il offerta; b) proporre azione avverso il silenzio, di
termine per la stipula del contratto sia scaduto>>. cui agli artt. 31 e 117 del d.lgs. n. 104/2010 al
fine di ottenere la condanna dell’amministrazione
pubblica a provvedere.
Una recente pronuncia del TAR A ben vedere, in entrambi i casi, il presupposto
Lazio (Sez. V, 19 gennaio 2024 n. legittimante è l’inerzia dell’amministrazione, inerzia
928) ha stabilito la legittimità, che nella sentenza in commento certamente non
in quanto fondato su evidenti vi è stata in quanto la ricorrente si è aggiudicata
la gara pretendendo poi di stipulare un contratto
ragioni di pubblico interesse, il diverso rispetto a quello scaturito dalla procedura
provvedimento con il quale la ad evidenza pubblica.
pubblica amministrazione ha
disposto la revoca in autotutela Prova di questo atteggiamento, nel caso di specie,
dell’aggiudicazione di una gara risiede in un lungo carteggio intercorso tra la
di appalto, che sia motivato ricorrente e la stazione appaltante, rivelatore di
lunghe trattative (cui peraltro l’Amministrazione
con riferimento al fatto che, non era obbligata ad aderire) volte alla stipula di
nonostante il formale invito rivolto un contratto conforme alle richieste dell’operatore
dall’Amministrazione al concorrente economico, ma difformi rispetto al contenuto della
vittorioso, questi ha chiaramente e legge di gara.
ripetutamente manifestato la volontà
di stipulare l’accordo negoziale La norma che fissa il termine di sessanta giorni
per la stipula del contratto d’appalto (ora previsto
a condizioni diverse da quelle dall’art. 18, co. 2 del d.lgs. 36/2023, prima
originariamente previste nella previsto dal’art. 32, co. 8, del d.lgs. 50/2016), che
lex specialis, ovvero di procedere a la ricorrente nella specie ha assunto inoltre essere
consistenti modifiche, nella specie, stato violato è, a ben vedere, una disposizione che
della proposta di accordo quadro si applica quando il contratto che l’amministrazione
e di addivenire alla stipula con rifiuta di stipulare è quello scaturito dalla procedura
di gara, non quello che l’operatore economico
condizioni contrattuali frutto di pretende di stipulare dopo le modifiche cui aspira.
rinegoziazione tra le parti. La ripetuta manifestazione di volontà di addivenire
alla stipula con condizioni contrattuali frutto di
rinegoziazione tra le parti è del tutto incompatibile
con quella di sciogliersi dal vincolo contrattuale.
A questo riguardo, invero, si concorda
con quell’orientamento a mente del quale A prescindere, inoltre, dall’imputazione della
<<l’infruttuoso decorso del termine di cui all’art. mancata conclusione del contratto all’una o
32, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 [ora art. all’altra parte contrattuale (accertamento che
18, co. 2, d.lgs. 36/2023, ndr] previsto per la assume rilevanza solo quanto alle conseguenze
sottoscrizione del contratto di appalto non preclude che dalla revoca derivano, quali l’escussione della
affatto la possibilità di stipularlo, stante la natura polizza fideiussoria o la segnalazione all’ANAC),
meramente ordinatoria dello stesso>> (Cds, Sez. la giurisprudenza è consolidata nel senso di
V, 14 luglio 2022, n. 5991). ritenere che negli appalti pubblici non è precluso
all’amministrazione di revocare l’aggiudicazione
Quanto all’obbligo di sottoscrizione del contratto in presenza di un interesse pubblico individuato in
entro il termine di 60 giorni previsto dalla legge, concreto, del quale si è dato atto nella motivazione
infatti, si osserva che esso è posto a tutela del provvedimento di autotutela, alla stregua
22