Page 68 - MediAppalti, Anno XII - N. 7
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infine, una “dichiarazione falsa” allorché sia fornita
una rilevante circostanza di fatto difforme dalla
realtà effettuale (cfr., da ultimo, Cons., Stato, sez.
V, 31 marzo 2021, n 2708): essendo evidente che
alcuna di tali situazioni possa essere assimilata al
caso di specie.”
Una variazione al tema lettere c) e seguenti, è
rappresentata dalla pronuncia del Tar Campania-
Napoli, Sez. III, 26 settembre 2022, n. 5925, la
quale allarga lo spettro di indagine alla lettera
m) dell’art. 80: “Come è stato “chiarito da un
consolidato e condiviso indirizzo giurisprudenziale
con riferimento alla causa di esclusione
contemplata dall’art. 80, comma 5, lett. m), del
d.lgs. n. 50/2016, al di fuori dei casi tipizzati
dal legislatore all’art. 2359 c.c. (…), il giudizio
presuntivo necessario per la dimostrazione
dell’esistenza di un “unico centro decisionale”
di provenienza delle offerte deve rispettare i
canoni tipici della prova logica (in termini di
gravità, precisione e concordanza degli elementi
utilizzati) e superare l’eventuale controprova
logica, essendo consentito alle imprese delle quali
si ipotizza il collegamento sostanziale dimostrare
che il rapporto di collegamento non ha influito sul
rispettivo comportamento nell’ambito della gara.
In sintesi, il motivo escludente previsto dalla citata
disposizione normativa deve essere applicato con
rigore ed equilibrio, così da scongiurare il rischio
di incidere ingiustificatamente, oltre che sulla
libertà di impresa delle concorrenti, sul canone
di massima partecipazione alle gare pubbliche.
Pertanto, in base alle regole di esperienza che
possono dirsi sufficientemente attendibili sotto
il profilo della ragionevolezza e della logica,
esiste un centro decisionale unitario laddove tra
imprese concorrenti vi sia intreccio parentale tra
organi rappresentativi o tra soci o direttori tecnici,
contiguità di sede, utenze in comune (c.d. indici
soggettivi), oppure, anche in aggiunta, identiche
modalità formali di redazione delle offerte,
strette relazioni temporali e locali nelle modalità
di spedizione dei plichi, significative vicinanze
cronologiche tra gli attestati SOA o tra le polizze
assicurative a garanzia delle offerte (c.d. indici
oggettivi) (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 7 giugno
2022 n. 4625; Consiglio di Stato, Sez. V, 11 luglio
2016 n. 3057; TAR Campania Napoli, Sez. I, 30
settembre 2021 n. 6116; TAR Campania Salerno,
Sez. I, 18 settembre 2020 n. 1181; TAR Sicilia
Catania, Sez. I, 5 maggio 2020 n. 950)”.
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