Page 68 - MediAppalti, Anno XII - N. 7
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               infine, una “dichiarazione falsa” allorché sia fornita
               una  rilevante  circostanza  di  fatto  difforme  dalla
               realtà effettuale (cfr., da ultimo, Cons., Stato, sez.
               V, 31 marzo 2021, n 2708): essendo evidente che
               alcuna di tali situazioni possa essere assimilata al
               caso di specie.”

               Una  variazione  al  tema  lettere  c)  e  seguenti,  è
               rappresentata  dalla  pronuncia  del Tar  Campania-
               Napoli, Sez. III, 26 settembre 2022, n. 5925, la
               quale  allarga  lo  spettro  di  indagine  alla  lettera
               m) dell’art.  80:  “Come è stato  “chiarito da  un
               consolidato e condiviso indirizzo giurisprudenziale
               con   riferimento  alla  causa  di  esclusione
               contemplata  dall’art.  80,  comma  5,  lett.  m),  del
               d.lgs.  n.  50/2016,  al  di  fuori  dei  casi  tipizzati
               dal  legislatore  all’art.  2359  c.c.  (…),  il  giudizio
               presuntivo  necessario  per  la dimostrazione
               dell’esistenza  di  un  “unico  centro  decisionale”
               di provenienza  delle  offerte  deve  rispettare  i
               canoni  tipici  della  prova  logica  (in termini di
               gravità,  precisione  e  concordanza  degli elementi
               utilizzati)  e  superare  l’eventuale  controprova
               logica, essendo consentito alle imprese delle quali
               si ipotizza il collegamento sostanziale dimostrare
               che il rapporto di collegamento non ha influito sul
               rispettivo  comportamento  nell’ambito  della  gara.
               In sintesi, il motivo escludente previsto dalla citata
               disposizione normativa deve essere applicato con
               rigore ed equilibrio, così da scongiurare il rischio
               di  incidere  ingiustificatamente,  oltre  che  sulla
               libertà  di  impresa  delle  concorrenti,  sul  canone
               di  massima  partecipazione  alle  gare  pubbliche.
               Pertanto,  in  base  alle  regole  di  esperienza  che
               possono  dirsi  sufficientemente  attendibili  sotto
               il  profilo  della  ragionevolezza  e  della  logica,
               esiste  un  centro  decisionale  unitario  laddove  tra
               imprese concorrenti  vi sia intreccio parentale  tra
               organi rappresentativi o tra soci o direttori tecnici,
               contiguità  di  sede,  utenze  in  comune  (c.d.  indici
               soggettivi),  oppure,  anche  in aggiunta,  identiche
               modalità formali  di redazione  delle offerte,
               strette  relazioni temporali  e  locali nelle  modalità
               di  spedizione  dei  plichi,  significative  vicinanze
               cronologiche tra gli attestati SOA o tra le polizze
               assicurative  a  garanzia  delle  offerte  (c.d.  indici
               oggettivi) (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 7 giugno
               2022 n. 4625; Consiglio di Stato, Sez. V, 11 luglio
               2016  n.  3057;  TAR  Campania  Napoli,  Sez.  I,  30
               settembre 2021 n. 6116; TAR Campania Salerno,
               Sez.  I,  18  settembre  2020  n.  1181;  TAR  Sicilia
               Catania, Sez. I, 5 maggio 2020 n. 950)”.



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