Page 20 - MediAppalti, Anno XII - N. 4
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                 favore del nuovo soggetto neppure considerando   economico  non  aveva,  all’evidenza,  per  oggetto
                 come ente affidante «in house» la Provincia che ha   l’affidamento  del  servizio  in  questione,  né
                 approvato la delibera di prosecuzione del servizio   l’affidamento  di  alcun  servizio;  si  può  però
                 in quanto la relazione tra lo stesso Ente e la società   ragionevolmente  sostenere  che  lo comprendesse
                 IREN – a detta della CGUE - non presenta i requisiti   indirettamente, in base al principio logico e pratico
                 del  controllo analogo  previsti dalla  Direttiva  cit.   per cui nel più sta il meno.
                 (la  Provincia  non  detiene  alcuna  partecipazione
                 nel capitale della IREN e, pertanto, in quello della   Aggiunge il Consiglio di Stato che «Lo scopo ultimo
                 ACAM  Ambiente,  né  dispone  di  alcun  potere  di   delle norme  del diritto europeo  qui rilevanti è
                 controllo su tali enti).                       quello di promuovere la concorrenza, e che questo
                                                                risultato  nell’affidamento  dei  servizi  pubblici  si
                                                                raggiunge,  in  termini sostanziali, quando  più
                    5. Alcuni punti aperti                      operatori  competono,  o  possono  competere,
                                                                per  assicurarsi  il relativo  mercato  nel  periodo  di
                 La sentenza della Corte lascia aperti alcuni aperti   riferimento, indipendentemente dalla qualificazione
                 interrogativi.  In  particolare,  ci  si  chiede  quale   giuridica dello strumento con il quale ciò avviene.
                 sia la valenza della gara bandita per la selezione   In  questi  termini,  è  irrilevante  che  l’affidamento
                 del nuovo soggetto con cui è stata  realizzata   di un dato servizio, nella specie quello relativo al
                 l’aggregazione (e al quale affidare il servizio). La   Comune ricorrente appellante, avvenga per mezzo
                 giurisprudenza comunitaria ha più volte affrontato   di una gara il cui oggetto è quel singolo servizio –
                 e  ammesso  l’affidamento  tramite  la  cd.  gara  a   isolatamente considerato ovvero assieme ai servizi
                 doppio oggetto, che coinvolge le società a capitale   per  gli altri comuni dell’ambito- ovvero  avvenga
                 misto.                                         mediante  una  gara  il cui oggetto  è  l’attribuzione
                                                                del pacchetto azionario della società che tali servizi
                 La  Corte  riserva,  tuttavia,  a  tale  fattispecie  solo   svolge,  perché  in entrambi  i casi la concorrenza
                 un rapido accenno, evidenziando come il caso alla   è  garantita.  Si  sarebbe  nella  sostanza  di fronte
                 sua  attenzione  se  ne  differenzi  radicalmente:  vi   ad  un  fenomeno  simile  a  quello del negozio
                 sarebbe  società  a  capitale  misto  solo  qualora  la   indiretto, a titolo di esempio come nel caso in cui,
                 stessa fosse detenuta in parte dall’amministrazione   invece di cedere un immobile con un contratto di
                 aggiudicatrice, in parte  da  un ente  che  sia stato   compravendita,  si  preferisca  cedere  il pacchetto
                 selezionato  da  quest’ultima,  al  termine  di  una   azionario della società  che  ne  è  proprietaria:  il
                 procedura trasparente ed aperta alla concorrenza   risultato economico finale è il medesimo, e quindi
                 (v. sentenza del 15 ottobre 2009, Acoset C-196/08,   è corretto, in linea di principio, che le operazioni
                 EU:C:2009:628).  Nel  caso  in  esame,  invece,  il   siano soggette alla stessa disciplina.».
                 nuovo  soggetto  resterebbe  comunque  estraneo
                 all’ente aggiudicatore di riferimento.         In dottrina, a riguardo, non si è mancato di rilevare
                                                                l’errore  in cui sarebbe  incorsa  la  Corte  europea
                 Il  Consiglio  di  Stato  rimettente  non  fa  mistero   trascurando ii fatto che sia stata in realtà effettuata
                 del  suo  punto  di  vista  a  sfavore  della  tesi  del   una  vera  e  propria  gara  a  doppio oggetto  per  la
                 Comune di Lerici e nel senso della piena legittimità   selezione del nuovo gestore, incorporante ACAM.
                 dell’affidamento «in house» al nuovo soggetto.
                                                                La  Corte  ha  difatti  ritenuto  irrilevante  l’esame
                 Quest’ultimo  – osserva  il Consiglio  di Stato  - è   della procedura a monte, in quanto il venir meno
                 stato  selezionato  come  operatore  economico,   del  controllo  dell’amministrazione  aggiudicatrice
                 con  il  quale  effettuare  l’aggregazione,  proprio   originaria assorbirebbe ogni altro aspetto.
                 all’esito  di  una  pubblica  gara  e  quindi  il  risultato
                 ultimo  dell’operazione,  l’affidamento  del  servizio,   Eppure il Consiglio di Stato, in sede di rimessione,
                 conseguirebbe  non  all’affidamento  disposto  dalla   sembrava ritenere rilevante la previa effettuazione
                 Provincia, ma già a monte dalla gara esperita, in   di una  procedura  di gara  per  la selezione del
                 modo  del tutto  coerente  con  i principi di diritto   soggetto  con  cui dar  luogo  all’aggregazione,
                 europeo.                                       richiedendo per l’appunto  una  risposta se sia
                                                                ammissibile l’aggregazione  tramite  gara,  che
                 È vero che la gara per la selezione dell’operatore   comporta la successione del servizio dall’affidatario

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