Page 18 - MediAppalti, Anno XII - N. 4
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Mediappalti Sotto la lente
- l’art. 18, paragrafo 1, della Dir. cit. impone 4. La decisione della CGUE
alle amministrazioni aggiudicatrici di rispettare
principi di parità di trattamento e di non
discriminazione, proporzionalità e trasparenza; La Corte europea analizza innanzitutto
- l’art. 67, paragrafo 4, della Dir. cit. avverte l’affidamento «in house» disposto, a monte,
che i criteri di aggiudicazione non devono dal Comune di Lerici congiuntamente agli altri
avere l’effetto di conferire all’amministrazione comuni, ritenendolo conforme alla giurisprudenza
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aggiudicatrice una libertà di scelta illimitata e normativa vigenti . Difatti, in caso di ricorso
ma comunque di garantire una concorrenza ad un ente detenuto in comune da varie autorità
effettiva; pubbliche, è giurisprudenza consolidata quella per
- l’art 72 della Dir. cit. consente modifiche - senza cui il «controllo analogo» ben può essere esercitato
una nuova procedura d’appalto – ai contratti congiuntamente da tali autorità .
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e accordi quadro durante il periodo di validità
solo in casi tassativi, tra i quali quello in cui: Ciò premesso, la Corte evidenzia come, nel caso
a) un nuovo contraente sostituisce quello di specie, l’acquisizione da parte di altro operatore
a cui l’amministrazione aggiudicatrice economico della società originariamente affidataria
aveva inizialmente aggiudicato diretta, durante il periodo di validità dell’appalto
l’appalto a causa di una delle seguenti in parola, è tale da costituire un cambiamento
circostanze: «… all’aggiudicatario di una condizione fondamentale dell’appalto
iniziale succede, in via universale o che necessiterebbe l’indizione di una gara, ciò
parziale, a seguito di ristrutturazioni a prescindere dal fatto che la nuova società
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societarie, comprese rilevazioni, fusioni, affidataria sia stata selezionata con gara pubblica .
acquisizione o insolvenza, un altro
operatore economico che soddisfi i Una siffatta modifica può difatti comportare che il
criteri di selezione qualitativa stabiliti soggetto affidatario non possa più essere in pratica
inizialmente, purché ciò non implichi altre assimilato ai servizi interni dell’amministrazione
modifiche sostanziali al contratto e non aggiudicatrice e, pertanto, che l’esecuzione
sia finalizzato ad eludere l’applicazione dell’appalto pubblico non possa più essere
della presente direttiva; »; una modifica proseguita senza una gara d’appalto, non
è considerata sostanziale quando muta potendosi più ritenere che tale amministrazione
sostanzialmente la natura del contratto aggiudicatrice ricorra alle proprie risorse, come
o dell’accordo quadro rispetto a quello vorrebbe la giurisprudenza comunitaria qui
inizialmente concluso; una modifica è richiamata.
considerata sostanziale se una o più delle
seguenti condizioni sono soddisfatte: … A tal riguardo, soccorre l’articolo 72, par. 1, lettera
- la modifica introduce condizioni che, se d), ii), della direttiva 2014/24 secondo cui un
fossero state contenute nella procedura appalto pubblico può essere modificato, senza
d’appalto iniziale, avrebbero consentito nuova procedura d’appalto, se l’aggiudicatario
l’ammissione di candidati diversi iniziale è sostituito da un nuovo contraente, in
da quelli inizialmente selezionati o seguito all’acquisizione del primo da parte del
l’accettazione di un’offerta diversa da secondo, purché il nuovo contraente soddisfi i
quella inizialmente accettata, oppure criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente
avrebbero attirato ulteriori partecipanti e purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali
alla procedura di aggiudicazione. al contratto e non sia finalizzato ad eludere
3. V. sentenze dell’11 gennaio 2005, Stadt Halle e RPL Lochau, C-26/03, EU:C:2005:5, punto 49, nonché
del 18 giugno 2020, Porin kaupunki, C-328/19, EU:C:2020:483, punto 66.
4. V. sentenze del 13 novembre 2008, Coditel Brabant, C-324/07, EU:C:2008:621, punto 50, e dell’8
maggio 2014, Datenlotsen Informationssysteme, C-15/13, EU:C:2014:303, punto 27.
5. V. in tal senso, sentenze del 6 aprile 2006, ANAV, C-410/04, EU:C:2006:237, punti da 30 a 32, nonché
del 10 settembre 2009, Sea, C-573/07, EU:C:2009:532, punto 53.
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