Page 7 - MediAppalti, Anno XII - N. 2
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In Evidenza Mediappalti
L’ANAC aggiorna le Linee guida n. 6 in tema di
gravi illeciti professionali alla luce del nuovo
testo dell’art. 80
EVIDENZA
di Alessandra Verde IN
1. Inquadramento generale La bozza di Linee guida aggiornate è stata posta in
consultazione online fino allo scorso 28 febbraio,
Il tema dei gravi illeciti professionali è oggetto, già data entro la quale tutti gli stakeholders interessati
da tempo, di interesse sia da parte del legislatore hanno potuto far pervenire le proprie osservazioni.
che della giurisprudenza, tanto da essere stato
al centro di una importante modifica normativa Conclusa la fase di consultazione ed esaminati tutti
intervenuta nel 2019*** . Specularmente, i contributi raccolti, l’ANAC adotterà in via definitiva
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l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha avvertito le Linee guida aggiornate ai sensi dell’art. 80,
l’esigenza di affrontare nuovamente tale tematica, comma 13 e dell’art. 213, comma 2 del Codice dei
elaborando l’aggiornamento delle Linee guida n. contratti pubblici.
6, aventi ad oggetto “Indicazione dei mezzi di
prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di L’obiettivo perseguito è quello di agevolare
un precedente contratto di appalto che possano l’accertamento, da parte delle stazioni appaltanti,
considerarsi significative per la dimostrazione delle della ricorrenza in capo agli operatori economici
circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma di cause ostative alla stipula di contratti pubblici
5, lett. c) del Codice”. scaturenti da gravi illeciti professionali, attraverso
la definizione di un’interpretazione univoca delle
Queste erano state emanate nel 2016 ed norme, lo sviluppo e la diffusione di buone pratiche
aggiornate una prima volta nel 2017: l’attuale e la conseguente uniformità dei comportamenti
aggiornamento mira ad adeguarle alle modifiche da parte di chi è chiamato ad operare tale
legislative intervenute nel frattempo. accertamento.
1. La disposizione in esame è l’art. 80, comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, sostituita dall’art. 5,
comma 1, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, poi convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n.
12, che ha sostituito l’originaria lettera c) con le attuali lettere c), c-bis) e c-ter). La lettera c-quater è stata
poi inserita dall’art. 1, comma 20, lett. o), n. 4), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni,
dalla L. 14 giugno 2019, n. 55.
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