Page 11 - MediAppalti, Anno XII - N. 2
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                 influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione   Secondo l’Autorità, la valutazione della sussistenza
                 o  l’aggiudicazione  e  l’omissione  di  informazioni   della  gravità  della  colpa  deve  essere  effettuata
                 dovute  ai  fini  del  corretto  svolgimento  della   avendo  presente,  da  un  lato,  la rilevanza  o
                 procedura di gara.                             la  gravità  dei  fatti  oggetto  della  dichiarazione
                                                                omessa, fuorviante o falsa e, dall’altra, il parametro
                 In  proposito,  l’ANAC  chiarisce  che  rilevano  i   della  colpa  professionale.  Lo  stesso  dicasi  per
                 comportamenti posti in essere dal concorrente con   l’omissione  di  informazioni  dovute  ai  fini  del
                 dolo o colpa grave.                            corretto svolgimento della procedura di selezione.
                 Deve  trattarsi,  inoltre,  di  condotte  strumentali   Anche  in  questi  casi  l’Autorità,  per  delineare
                 rispetto  ai provvedimenti  di competenza      meglio  le  fattispecie  rilevanti,  elenca  a  titolo
                 dell’amministrazione   relativamente    alla   esemplificativo  una  serie  di  condotte  ad  esse
                 procedura di  gara.  Questo  aspetto  traccia  la   riconducibili.  La  prima  ipotesi  è  quella  della
                 linea  di  demarcazione  con  la  fattispecie,  simile   presentazione di informazioni false o fuorvianti in
                 ma  non  coincidente,  del  comma  5,  lettera  f-bis)   ordine al possesso dei requisiti di partecipazione o
                 del  medesimo  art.  80,  la  quale  ha  carattere   ad altre circostanze rilevanti ai fini della gara, volte
                 residuale e si applica a tutte le ipotesi di falso non   ad esempio a ingenerare, nell’amministrazione, un
                 rientranti in quelle previste dalla lettera c-bis) ora   convincimento erroneo su una circostanza rilevante
                 in esame. Rientra nell’ipotesi di cui alla lett. f-bis)   ai  fini  della  partecipazione  o  dell’attribuzione  del
                 la presentazione di documenti o dichiarazioni non   punteggio.
                 veritieri, laddove la falsità materiale o ideologica
                 è  accertabile  sulla  base  di  elementi  oggettivi,  in   Ancora,  rientra  nella  fattispecie  della  lett.  c-bis)
                 assenza di  valutazioni  discrezionali  e purché non   (secondo  capoverso)  la  falsità  o  l’omissione
                 sia  finalizzata  all’adozione  dei  provvedimenti   di  informazioni  in  ordine  alla  carenza,  anche
                 di competenza  dell’amministrazione  relativi  al   sopravvenuta  rispetto  al  momento  in  cui  è  stata
                 corretto svolgimento di una procedura di gara.  presentata  la  domanda,  di  requisiti  o  elementi
                                                                richiesti ai fini della partecipazione oppure indicati
                 In  tal  senso  si  è  espresso  anche  il  Consiglio  di   dall’offerente  per  conseguire  un  punteggio
                 Stato, nell’Adunanza plenaria n. 16 del 2020, con   ulteriore o per fornire le spiegazioni richieste dalla
                 riferimento  ad  una  controversia  sorta  in  vigenza   stazione appaltante nel caso in cui l’offerta appaia
                 del  vecchio  testo  del  comma  5,  lett.  c)  dell’art.   anormalmente bassa.
                 80 ma applicabile anche all’attuale lett. c-bis). Il
                 Supremo  Collegio ha  esaminato  i  rapporti  tra  la   La stazione appaltante può valutare come rilevanti
                 lett.  c)  [ora  c-bis)],  e  la  lett.  f-bis)  ed  ha  infine   anche  tutti i comportamenti  contrari  ai  doveri  di
                 formulato i seguenti principi di diritto:      leale  collaborazione  che  abbiano  comportato  la
                 1)  la  falsità  di  informazioni  rese  dall’operatore   mancata  sottoscrizione  del  contratto  per  fatto
                 economico partecipante a procedure di affidamento   doloso  o  gravemente  colposo  dell’affidatario  e  la
                 di contratti  pubblici  e  finalizzata  all’adozione   conseguente escussione della garanzia provvisoria.
                 dei provvedimenti di competenza della stazione   Con riferimento invece all’omissione di informazioni
                 appaltante concernenti l’ammissione alla gara,   dovute,  appare  utile dar  conto  dell’orientamento
                 la selezione delle offerte e l’aggiudicazione,   giurisprudenziale formatosi in merito al concetto di
                 è  riconducibile  all’ipotesi  prevista  dalla  lettera   informazione “dovuta”. Sul punto si è innanzitutto
                 c)  [ora  c-bis)]  dell’art.  80,  comma  5,  del  codice   pronunciato  il Consiglio di  Stato,  nella  già  citata
                 dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile   Adunanza  plenaria  n.  16,  chiamato  a  delineare
                 2016, n. 50;                                   <<una  puntuale  perimetrazione  della portata
                 2)  in  conseguenza  di  ciò  la  stazione  appaltante   (e  dei  limiti)  degli  obblighi  informativi,  al  fine  di
                 è  tenuta  a  svolgere  la  valutazione  di  integrità  e   distinguere  tra  mere  omissioni  e  vere  e  proprie
                 affidabilità del concorrente, ai sensi della medesima   violazioni di obblighi dichiarativi posti a  carico
                 disposizione, senza alcun automatismo espulsivo;   dell’operatore   economico>>   chiarendo   che
                 (…)                                            l’omissione  di  informazioni  dovute  ai  fini  del
                 3)  la  lettera  f-bis)  dell’art.  80,  comma  5,  ha   corretto svolgimento della procedura di selezione
                 carattere residuale e si applica in tutte le ipotesi   rileva  quando  sussista  un  obbligo  dichiarativo
                 di  falso  non  rientranti  in  quelle  previste  dalla   predeterminato dalla legge o dalla normativa
                 lettera c) [ora c-bis)] della medesima disposizione.  di  gara,  e  debba  trattarsi  di  informazioni

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