Page 11 - MediAppalti, Anno XII - N. 2
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influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione Secondo l’Autorità, la valutazione della sussistenza
o l’aggiudicazione e l’omissione di informazioni della gravità della colpa deve essere effettuata
dovute ai fini del corretto svolgimento della avendo presente, da un lato, la rilevanza o
procedura di gara. la gravità dei fatti oggetto della dichiarazione
omessa, fuorviante o falsa e, dall’altra, il parametro
In proposito, l’ANAC chiarisce che rilevano i della colpa professionale. Lo stesso dicasi per
comportamenti posti in essere dal concorrente con l’omissione di informazioni dovute ai fini del
dolo o colpa grave. corretto svolgimento della procedura di selezione.
Deve trattarsi, inoltre, di condotte strumentali Anche in questi casi l’Autorità, per delineare
rispetto ai provvedimenti di competenza meglio le fattispecie rilevanti, elenca a titolo
dell’amministrazione relativamente alla esemplificativo una serie di condotte ad esse
procedura di gara. Questo aspetto traccia la riconducibili. La prima ipotesi è quella della
linea di demarcazione con la fattispecie, simile presentazione di informazioni false o fuorvianti in
ma non coincidente, del comma 5, lettera f-bis) ordine al possesso dei requisiti di partecipazione o
del medesimo art. 80, la quale ha carattere ad altre circostanze rilevanti ai fini della gara, volte
residuale e si applica a tutte le ipotesi di falso non ad esempio a ingenerare, nell’amministrazione, un
rientranti in quelle previste dalla lettera c-bis) ora convincimento erroneo su una circostanza rilevante
in esame. Rientra nell’ipotesi di cui alla lett. f-bis) ai fini della partecipazione o dell’attribuzione del
la presentazione di documenti o dichiarazioni non punteggio.
veritieri, laddove la falsità materiale o ideologica
è accertabile sulla base di elementi oggettivi, in Ancora, rientra nella fattispecie della lett. c-bis)
assenza di valutazioni discrezionali e purché non (secondo capoverso) la falsità o l’omissione
sia finalizzata all’adozione dei provvedimenti di informazioni in ordine alla carenza, anche
di competenza dell’amministrazione relativi al sopravvenuta rispetto al momento in cui è stata
corretto svolgimento di una procedura di gara. presentata la domanda, di requisiti o elementi
richiesti ai fini della partecipazione oppure indicati
In tal senso si è espresso anche il Consiglio di dall’offerente per conseguire un punteggio
Stato, nell’Adunanza plenaria n. 16 del 2020, con ulteriore o per fornire le spiegazioni richieste dalla
riferimento ad una controversia sorta in vigenza stazione appaltante nel caso in cui l’offerta appaia
del vecchio testo del comma 5, lett. c) dell’art. anormalmente bassa.
80 ma applicabile anche all’attuale lett. c-bis). Il
Supremo Collegio ha esaminato i rapporti tra la La stazione appaltante può valutare come rilevanti
lett. c) [ora c-bis)], e la lett. f-bis) ed ha infine anche tutti i comportamenti contrari ai doveri di
formulato i seguenti principi di diritto: leale collaborazione che abbiano comportato la
1) la falsità di informazioni rese dall’operatore mancata sottoscrizione del contratto per fatto
economico partecipante a procedure di affidamento doloso o gravemente colposo dell’affidatario e la
di contratti pubblici e finalizzata all’adozione conseguente escussione della garanzia provvisoria.
dei provvedimenti di competenza della stazione Con riferimento invece all’omissione di informazioni
appaltante concernenti l’ammissione alla gara, dovute, appare utile dar conto dell’orientamento
la selezione delle offerte e l’aggiudicazione, giurisprudenziale formatosi in merito al concetto di
è riconducibile all’ipotesi prevista dalla lettera informazione “dovuta”. Sul punto si è innanzitutto
c) [ora c-bis)] dell’art. 80, comma 5, del codice pronunciato il Consiglio di Stato, nella già citata
dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile Adunanza plenaria n. 16, chiamato a delineare
2016, n. 50; <<una puntuale perimetrazione della portata
2) in conseguenza di ciò la stazione appaltante (e dei limiti) degli obblighi informativi, al fine di
è tenuta a svolgere la valutazione di integrità e distinguere tra mere omissioni e vere e proprie
affidabilità del concorrente, ai sensi della medesima violazioni di obblighi dichiarativi posti a carico
disposizione, senza alcun automatismo espulsivo; dell’operatore economico>> chiarendo che
(…) l’omissione di informazioni dovute ai fini del
3) la lettera f-bis) dell’art. 80, comma 5, ha corretto svolgimento della procedura di selezione
carattere residuale e si applica in tutte le ipotesi rileva quando sussista un obbligo dichiarativo
di falso non rientranti in quelle previste dalla predeterminato dalla legge o dalla normativa
lettera c) [ora c-bis)] della medesima disposizione. di gara, e debba trattarsi di informazioni
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