Page 19 - MediAppalti, Anno XII - N. 10
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Il Punto Mediappalti
tratta, in particolare, di quei chiarimenti ammessi operatori economici e stazione appaltante, non
in quanto finalizzati a consentire l’interpretazione è preclusa l’attività di soccorso “procedimentale”
delle offerte e ricercare l’effettiva volontà avente ad oggetto l’offerta, attività diversa, come
dell’impresa partecipante alla gara, superandone tale, dal soccorso istruttorio “integrativo”, che ai
le eventuali ambiguità, e a condizione di giungere sensi dell’art. 83, comma 9 D. Lgs. n. 50/2016,
a esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale non potrebbe riguardare l’offerta, non solo sotto il
con esse assunte (Cds, V, 27 aprile 2015, n. 2082; profilo economico, ma anche sotto quello tecnico
22 ottobre 2014, n. 5196; 27 marzo 2013, n. (Cds, V, n. 7353 del 22 agosto 2022).
1487). La richiesta volta ad ottenere delucidazioni
sulla mera interpretazione dell’offerta tecnica non Per quanto sopra, l’orientamento giurisprudenziale
implica che i chiarimenti resi costituiscano una maggioritario è unanime nel ritenere l’istituto
modifica dell’offerta tecnica presentata in gara, del soccorso istruttorio strumento fondamentale
sempre che non apportino correzioni ma siano nell’ambito della procedure finalizzate alla
limitati a specificare la portata di elementi già aggiudicazione degli appalti pubblici, sotto la
contenuti nella stessa offerta (Cds, V, 27/01/2020, duplice veste “integrativo” e “procedimentale”, in
n.680). quanto volto a garantire la massima partecipazione
alle gare d’appalto, nel rispetto dei principi di
Peraltro, già il Consiglio di Stato, nei pareri relativi parità di trattamento e trasparenza nonché di
allo schema del Codice degli appalti pubblici di cui buon andamento ed economicità dell’azione
al d.lgs. 50/2016 e del “correttivo” di cui al d.lgs. amministrativa, unitamente ai principi a cui devono
n. 56/2017, resi dalla Commissione speciale n. informarsi i concorrenti ovvero leale cooperazione,
855 del 21 marzo 2016 e n. 782 del 22 marzo correttezza e buona fede.
2017, aveva sottolineato, in relazione all’art.
83, l’opportunità di conservare un ‘soccorso
procedimentale’, nettamente distinto dal ‘soccorso 3. La giurisprudenza più recente
istruttorio’, in virtù del quale le stazioni appaltanti
in sede di gara possono richiedere, in caso di dubbi Una recentissima pronuncia del Consiglio di
riguardanti “gli elementi essenziali dell’offerta Stato (Cds, V, n. 290 del 9 gennaio 2023) ha
tecnica ed economica”, chiarimenti al concorrente, sapientemente raccolto e compendiato tutti i principi
fermo il divieto di integrazione dell’offerta sopra enunciati in tema di soccorso istruttorio
medesima. (integrativo e procedimentale), sostanzialmente
confermando gli orientamenti prevalenti.
Come detto, infatti, secondo quanto previsto
dall’art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, è In particolare, si è affermato che la carenza
precluso alla stazione appaltante e, per essa, alla dell’offerta economica e tecnica non può essere
commissione incaricata della valutazione delle in alcun modo sanata attraverso il soccorso
offerte, di sollecitare chiarimenti, precisazioni, istruttorio, possibilità che in ordine a eventuali
integrazioni in ordine ad incerte od ambigue profili di carenza e inintelligibilità dell’offerta
formulazioni della proposta negoziale, in quanto tecnica ed economica è strettamente presidiata
si risolverebbero in forme anomale di dialogo e limitata dall’art. 83 comma 9 del d.lgs. n. 50
idonee ad alterare il canone di rigorosa parità di del 2016, a tenore del quale il soccorso istruttorio
condizione fra i concorrenti, tuttavia, secondo è consentito per porre rimedio alle carenze e
quanto previsto dall’art. 6 della L. 241/90, non è irregolarità delle dichiarazioni e dei documenti dei
vietata la possibilità di sollecitare, con l’ovvio limite concorrenti “… con esclusione di quelle afferenti
che si tratti di meri “chiarimenti” e/o “illustrazioni”, all’offerta economica e all’offerta tecnica …”, posto
sui tratti dell’offerta tecnica o economica, tutte le che il rimedio ha come finalità quella di consentire
volte in cui sia ritenuto opportuno e necessario, l’integrazione della documentazione già prodotta
specie nel caso di offerte connotate di particolare in gara, ma ritenuta dalla stazione appaltante
complessità. incompleta o irregolare sotto un profilo formale,
e non anche di consentire all’offerente di formare
Sul punto, la giurisprudenza ha ancor più atti in data successiva a quella di scadenza del
recentemente ribadito che nella logica di una termine di presentazione delle offerte, e che
efficiente e non disparitaria cooperazione tra esclude il soccorso istruttorio volto a sanare
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