Page 81 - MediAppalti, Anno XII - N. 1
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Osservatorio sulla Corte dei Conti Mediappalti
Incarichi di progettazione senza copertura dell’opera:
lo stato dell’arte secondo la Corte dei Conti
per la realizzazione di investimenti” del modulo finanziario del piano dei conti integrato
previsto dall’allegato 6 al presente decreto.
Nel prosieguo della disamina del principio contabile, il nuovo paragrafo 5.3.14 – relativo alla registrazione
contabile delle spese per gli interventi inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici e nell’elenco
annuale – dispone che “A seguito della validazione del livello di progettazione minima previsto
dall’articolo 21 del d.lgs. 50 del 2016, gli interventi sono inseriti nel programma triennale dei
lavori pubblici e le relative spese sono stanziate nel Titolo II del bilancio di previsione.
L’inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici consente l’iscrizione nel
bilancio di previsione degli stanziamenti riguardanti l’ammontare complessivo della spesa
da realizzare, nel rispetto del principio della competenza finanziaria cd. Potenziata”.
Il principio della contabilità finanziaria “potenziata” rappresenta la novità ed il cardine della nuova
contabilità armonizzata (che i RUP, e non il solo responsabile dei servizi finanziari, debbono presidiare
attentamente).
In caso di simmetria, nel senso che la previsione di spesa risulta coperta da entrate esigibili nello
stesso esercizio in cui risulterà esigibile (pagabile) la spesa “nel bilancio di previsione gli stanziamenti
di entrata e di spesa sono iscritti distintamente con imputazione ai singoli esercizi di esigibilità”.
Se questa simmetria viene a mancare, nel senso che le entrate sono esigibili anticipatamente
rispetto alla spesa è necessario costituire il fondo pluriennale vincolate. Ed il principio in questo
senso rammenta che “Nei casi in cui la copertura di tali spese risulti costituita da entrate esigibili
anticipatamente rispetto all’esigibilità delle spese correlate, nel bilancio di previsione è iscritto il
fondo pluriennale vincolato di spesa”.
3. Prenotazione e impegno di spesa
Fondamentale è la disciplina, anche riportata in delibera, in tema di assunzione di impegni e, prima
ancora, di prenotazione degli impegni (stante anche l’eccezione di cui beneficiano i lavori rispetto a
servizi e forniture salvo che si tratti di stanziamenti vincolati).
Il principio, infatti, puntualizza che “Gli stanziamenti sono interamente prenotati a seguito
dell’avvio del procedimento di spesa e sono via via impegnati a seguito della stipula dei contratti
concernenti le fasi di progettazione successive al minimo o la realizzazione dell’intervento. Gli impegni
sono imputati contabilmente nel rispetto del principio della competenza finanziaria cd. potenziata. La
spesa di progettazione riguardante i livelli successivi a quello minimo richiesto per l’inserimento di un
intervento nel programma triennale dei lavori pubblici è registrata nel titolo secondo della spesa, con
imputazione agli stanziamenti riguardanti l’opera complessiva, sia nel caso di progettazione interna
che di progettazione esterna, in attuazione dell’art. 113, comma 1, del Codice”.
Pertanto, per mantenere a FPV la spesa per i lavori sono necessarie una serie di operazioni
(prosecuzione del procedimento di aggiudicazione) indispensabili a partire dal primo momento
relativo all’avvio delle procedure di aggiudicazione della progettazione.
La regola per cui l’intervento deve “avere” le risorse necessarie alla sua realizzazione ha subito una
deroga introdotta dalla legislazione sblocca cantieri (dl 32/2019 convertito con legge 55/2019). Una
serie di eccezioni finalizzate ad assicurare la ripresa economica del Paese.
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