Page 81 - MediAppalti, Anno XII - N. 1
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Osservatorio sulla Corte dei Conti                                                   Mediappalti
               Incarichi di progettazione senza copertura dell’opera:
               lo stato dell’arte secondo la Corte dei Conti











               per la realizzazione di investimenti” del modulo finanziario del piano dei conti integrato
               previsto dall’allegato 6 al presente decreto.
               Nel prosieguo della disamina del principio contabile, il nuovo paragrafo 5.3.14 – relativo alla registrazione
               contabile delle spese per gli interventi inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici e nell’elenco
               annuale –  dispone  che “A seguito della validazione del livello di progettazione minima previsto
               dall’articolo 21 del d.lgs. 50 del 2016, gli interventi sono inseriti nel programma triennale dei
               lavori pubblici e le relative spese sono stanziate nel Titolo II del bilancio di previsione.
               L’inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici consente l’iscrizione nel
               bilancio di previsione degli stanziamenti riguardanti l’ammontare complessivo della spesa
               da realizzare, nel rispetto del principio della competenza finanziaria cd. Potenziata”.
               Il principio della contabilità finanziaria “potenziata” rappresenta la novità ed il cardine della nuova
               contabilità armonizzata (che i RUP, e non il solo responsabile dei servizi finanziari, debbono presidiare
               attentamente).
               In caso di simmetria, nel senso che la previsione di spesa risulta coperta da entrate esigibili nello
               stesso esercizio in cui risulterà esigibile (pagabile) la spesa “nel bilancio di previsione gli stanziamenti
               di entrata e di spesa sono iscritti distintamente con imputazione ai singoli esercizi di esigibilità”.
               Se  questa  simmetria  viene  a  mancare,  nel  senso  che  le  entrate  sono  esigibili  anticipatamente
               rispetto  alla  spesa  è  necessario  costituire  il fondo  pluriennale  vincolate.  Ed il principio in  questo
               senso rammenta che “Nei casi in cui la copertura di tali spese risulti costituita da entrate esigibili
               anticipatamente  rispetto all’esigibilità  delle spese  correlate,  nel bilancio di previsione  è iscritto il
               fondo pluriennale vincolato di spesa”.



                   3.  Prenotazione e impegno di spesa

               Fondamentale è la disciplina, anche riportata in delibera, in tema di assunzione di impegni e, prima
               ancora, di prenotazione degli impegni (stante anche l’eccezione di cui beneficiano i lavori rispetto a
               servizi e forniture salvo che si tratti di stanziamenti vincolati).
               Il  principio,  infatti,  puntualizza  che  “Gli stanziamenti  sono  interamente  prenotati  a  seguito
               dell’avvio del procedimento di spesa e sono via via impegnati a seguito della stipula dei contratti
               concernenti le fasi di progettazione successive al minimo o la realizzazione dell’intervento. Gli impegni
               sono imputati contabilmente nel rispetto del principio della competenza finanziaria cd. potenziata. La
               spesa di progettazione riguardante i livelli successivi a quello minimo richiesto per l’inserimento di un
               intervento nel programma triennale dei lavori pubblici è registrata nel titolo secondo della spesa, con
               imputazione agli stanziamenti riguardanti l’opera complessiva, sia nel caso di progettazione interna
               che di progettazione esterna, in attuazione dell’art. 113, comma 1, del Codice”.
               Pertanto, per  mantenere  a  FPV  la spesa  per  i lavori sono  necessarie  una  serie  di operazioni
               (prosecuzione  del  procedimento  di  aggiudicazione)  indispensabili a  partire  dal  primo  momento
               relativo all’avvio delle procedure di aggiudicazione della progettazione.
               La regola per cui l’intervento deve “avere” le risorse necessarie alla sua realizzazione ha subito una
               deroga introdotta dalla legislazione sblocca cantieri (dl 32/2019 convertito con legge 55/2019). Una
               serie di eccezioni finalizzate ad assicurare la ripresa economica del Paese.


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