Page 80 - MediAppalti, Anno XII - N. 1
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Mediappalti                                                     Osservatorio sulla Corte dei Conti
                                                     Incarichi di progettazione senza copertura dell’opera:
                                                                lo stato dell’arte secondo la Corte dei Conti











                   1.  L’istruttoria


               La delibera rammenta immediatamente i mutamenti, nella disciplina contabile apportati dal D.M. 1°
               marzo 2019 (pubblicato in G.U. 25 marzo 2019, n. 71), all’articolo 3, ha apportato diverse modifiche
               al principio contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 del D.lgs.
               n. 118/2011.
               In specie i paragrafi 5.3.12 e 5.3.14, “sui quali questa Sezione ha già avuto modo di pronunciarsi
               nel parere  n.  352/2019  che ha  approfondito,  specialmente,  gli aspetti  connessi  alle modalità  di
               contabilizzazione delle spese di progettazione (vd. anche deliberazione della Sezione regionale di
               controllo per la Liguria n. 66/2020)”.
               Si deve premettere che, ai fini di fornire il prezioso riscontro, in delibera si riportano integralmente i
               passi mutati dei principi contabili che appare opportuno – a beneficio dei RUP -, riportare integralmente.
               Come si è detto in premessa, frequentemente, le implicazioni contabili afferenti le decisioni tecniche
               (degli  uffici  tecnici)  vengono  “delegate”  ai  servizi  finanziari  come  se  le  conseguenze  fossero/
               appartenessero solamente ed esclusivamente a questa figura. Ovviamente non è cosi: ogni decisione
               tecnica deve essere supportata da apposito parere tecnico che involge profili di legittimità. Pertanto
               una proposta tecnica che violasse norme o principi contabili deve essere immediatamente considerata
               dal RUP (e dal dirigente/responsabile di servizio di riferimento). Naturalmente deve essere oggetto di
               considerazione anche da parte del responsabile dei servizi finanziari. Ma il ruolo/funzione determinante
               è anche quello svolto dal RUP. Ed è proprio nel caso di specie (avvio progettazione senza fondi per
               realizzare l’opera) che il RUP deve prestare massima attenzione. Ed in questo senso rilevantissimo
               appare proprio questo parere espresso dalla sezione regionale emiliana.



                   2.  I principi contabili


               Nella deliberazione si rammenta il portato del paragrafo 5.3.12 (principio contabile 4/2) relativo alla
               registrazione contabile delle spese per il livello minimo di progettazione richiesto per l’inserimento di
               un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici e nell’elenco annuale.
               Prima indicazione, pertanto, è che l’inserimento nel programma dei lavori deve essere preceduto dal
               “primo” quadro economico che scaturisce dal primo livello di progettazione.
               Ai sensi del paragrafo richiamato “La spesa riguardante il livello minimo di progettazione, richiesto
               ai  fini  dell’inserimento  di  un  intervento  nel  programma  triennale  dei  lavori  pubblici,  è  registrata
               nel  bilancio  di  previsione  prima  dello stanziamento  riguardante  l’opera  cui  la  progettazione  si
               riferisce. Per tale ragione, affinché la spesa di progettazione possa essere contabilizzata tra
               gli investimenti, è necessario che i documenti di programmazione dell’ente, che definiscono gli
               indirizzi generali riguardanti gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche (DUP, DEFR o
               altri documenti di programmazione), individuino in modo specifico l’investimento a cui la spesa
               di progettazione è destinata, prevedendone altresì le necessarie forme di finanziamento. In tal caso,
               la spesa di progettazione “esterna”, consistente in una delle fattispecie previste dall’art. 24, comma
               1, esclusa la lettera a), del d.lgs. n. 50 del 2016, è registrata, nel rispetto della natura economica
               della  spesa,  al  Titolo  II  della  spesa,  alla  voce  U.2.02.03.05.001 “Incarichi  professionali


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