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Mediappalti Osservatorio sulla Corte dei Conti
Incarichi di progettazione senza copertura dell’opera:
lo stato dell’arte secondo la Corte dei Conti
1. L’istruttoria
La delibera rammenta immediatamente i mutamenti, nella disciplina contabile apportati dal D.M. 1°
marzo 2019 (pubblicato in G.U. 25 marzo 2019, n. 71), all’articolo 3, ha apportato diverse modifiche
al principio contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 del D.lgs.
n. 118/2011.
In specie i paragrafi 5.3.12 e 5.3.14, “sui quali questa Sezione ha già avuto modo di pronunciarsi
nel parere n. 352/2019 che ha approfondito, specialmente, gli aspetti connessi alle modalità di
contabilizzazione delle spese di progettazione (vd. anche deliberazione della Sezione regionale di
controllo per la Liguria n. 66/2020)”.
Si deve premettere che, ai fini di fornire il prezioso riscontro, in delibera si riportano integralmente i
passi mutati dei principi contabili che appare opportuno – a beneficio dei RUP -, riportare integralmente.
Come si è detto in premessa, frequentemente, le implicazioni contabili afferenti le decisioni tecniche
(degli uffici tecnici) vengono “delegate” ai servizi finanziari come se le conseguenze fossero/
appartenessero solamente ed esclusivamente a questa figura. Ovviamente non è cosi: ogni decisione
tecnica deve essere supportata da apposito parere tecnico che involge profili di legittimità. Pertanto
una proposta tecnica che violasse norme o principi contabili deve essere immediatamente considerata
dal RUP (e dal dirigente/responsabile di servizio di riferimento). Naturalmente deve essere oggetto di
considerazione anche da parte del responsabile dei servizi finanziari. Ma il ruolo/funzione determinante
è anche quello svolto dal RUP. Ed è proprio nel caso di specie (avvio progettazione senza fondi per
realizzare l’opera) che il RUP deve prestare massima attenzione. Ed in questo senso rilevantissimo
appare proprio questo parere espresso dalla sezione regionale emiliana.
2. I principi contabili
Nella deliberazione si rammenta il portato del paragrafo 5.3.12 (principio contabile 4/2) relativo alla
registrazione contabile delle spese per il livello minimo di progettazione richiesto per l’inserimento di
un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici e nell’elenco annuale.
Prima indicazione, pertanto, è che l’inserimento nel programma dei lavori deve essere preceduto dal
“primo” quadro economico che scaturisce dal primo livello di progettazione.
Ai sensi del paragrafo richiamato “La spesa riguardante il livello minimo di progettazione, richiesto
ai fini dell’inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici, è registrata
nel bilancio di previsione prima dello stanziamento riguardante l’opera cui la progettazione si
riferisce. Per tale ragione, affinché la spesa di progettazione possa essere contabilizzata tra
gli investimenti, è necessario che i documenti di programmazione dell’ente, che definiscono gli
indirizzi generali riguardanti gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche (DUP, DEFR o
altri documenti di programmazione), individuino in modo specifico l’investimento a cui la spesa
di progettazione è destinata, prevedendone altresì le necessarie forme di finanziamento. In tal caso,
la spesa di progettazione “esterna”, consistente in una delle fattispecie previste dall’art. 24, comma
1, esclusa la lettera a), del d.lgs. n. 50 del 2016, è registrata, nel rispetto della natura economica
della spesa, al Titolo II della spesa, alla voce U.2.02.03.05.001 “Incarichi professionali
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