Page 77 - MediAppalti, Anno XII - N. 1
P. 77
Osservatorio sulla Corte dei Conti Mediappalti
La disciplina nel caso di subentro di
amministrazioni coinvolte nell’appalto
3. Il riscontro
Ulteriore questione, per giungere al riscontro, affrontata dalla sezione è stata quella di individuare la
corretta configurazione di amministrazione aggiudicatrice dell’appalto.
In relazione a questa tematica, il legislatore ha stabilito “un vincolo tra la responsabilità derivante
dalla gestione della procedura di selezione del contraente, connessa alla realizzazione dell’intervento
e alla erogazione della spesa finale, e la potestà regolamentare esercitata in ordine alla
quantificazione degli incentivi tecnici”.
Risulta dirimente, in relazione al quesito, affermare che la semplice determina a contrarre
non individua l’amministrazione aggiudicatrice. La determina a contrarre infatti – secondo una
costante affermazione anche giurisprudenziale -, “è strumento che consente all’amministrazione
di esternare la propria volontà di rivolgersi al mercato per l’acquisizione di beni, lavori o servizi;
essa non ha tuttavia efficacia provvedimentale, risultando atto inidoneo a costituire, in capo
a terzi, posizioni di interesse qualificato e, peraltro, il suo carattere endoprocedimentale non la
rende suscettibile di autonoma impugnazione (TAR Campania, Sez. V, 5/9/2018 n. 5380)”.
Il quadro economico dell’intervento da realizzare, comprensivo della percentuale
per gli incentivi tecnici spettanti ai dipendenti, seppure già incluso nella determina
a contrarre come previsto dall’art 16 del dPR n. 207 del 2010 (Regolamento di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), vigente nelle
more dell’adozione del regolamento di cui all’art. 216, comma 27-octies del D.lgs. 50/2016, viene poi
“predisposto con progressivo approfondimento in base al livello di progettazione al quale si riferisce
ed è suscettibile di variazioni che dovessero risultare via via necessarie”.
Secondo la sezione, il dato della responsabilità dell’amministrazione titolare dell’appalto “si coniuga
con la centralità del momento programmatorio che l’attuale versione della norma sugli incentivi tecnici
ha esaltato e che ha determinato la giurisprudenza contabile più recente ad affermare” che non si può
escludere “in astratto e a priori, che degli incentivi non inizialmente previsti nel quadro economico
(e quindi in fase di indizione del bando con relativa definizione dell’importo a base di gara) trovino
copertura in bilancio e, quindi, parimenti la loro successiva inclusione nel nuovo quadro economico”
(così Sez. controllo Friuli Venezia Giulia, n. 43/2021/PAR citata; cfr. anche Sezione controllo Puglia,
delibera n. 103/2021/PAR; Sezione controllo Emilia- Romagna, delibera n. 56/2021).
Ciò porta ad affermare che, in assenza di dati normativi specifici, non sia rinvenibile alcun
condizionamento da parte dell’amministrazione che ha approvato il regolamento di riparto
incentivi rispetto all’amministrazione aggiudicatrice. Mentre, il comma 5 dell’art. 113 avvalora tale
interpretazione “prevedendo espressamente l’ipotesi in cui l’accantonamento delle risorse per gli
incentivi determinato dall’amministrazione aggiudicatrice costituisce, invece, parametro presupposto
per la quantificazione degli emolumenti economici accessori da riconoscere ai soggetti che abbiano
svolto le funzioni tecniche per conto della stessa, ma in qualità di dipendenti di una diversa
amministrazione (una centrale unica di committenza)”.
In pratica, il dato dirimente emerge dall’aggiudicazione e quindi dall’amministrazione aggiudicatrice
(anche subentrata) che definisce la quantificazione (si direbbe definitiva) dell’ammontare degli
incentivi. Ed è il personale di quest’ultima infatti che beneficia (o beneficia anche) di incentivi in
relazione all’attività svolta.
5