Page 77 - MediAppalti, Anno XII - N. 1
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Osservatorio sulla Corte dei Conti                                                   Mediappalti
               La disciplina nel caso di subentro di
               amministrazioni coinvolte nell’appalto











                   3.  Il riscontro


               Ulteriore questione, per giungere al riscontro, affrontata dalla sezione è stata quella di individuare la
               corretta configurazione di amministrazione aggiudicatrice dell’appalto.
               In relazione a questa tematica, il legislatore ha stabilito “un vincolo tra la responsabilità derivante
               dalla gestione della procedura di selezione del contraente, connessa alla realizzazione dell’intervento
               e  alla  erogazione  della  spesa  finale,  e  la  potestà  regolamentare  esercitata  in ordine alla
               quantificazione degli incentivi tecnici”.
               Risulta dirimente,  in relazione  al  quesito,  affermare  che  la  semplice  determina  a  contrarre
               non  individua l’amministrazione aggiudicatrice.  La  determina  a  contrarre  infatti – secondo  una
               costante  affermazione  anche  giurisprudenziale  -,  “è  strumento  che  consente  all’amministrazione
               di esternare la propria volontà di rivolgersi al mercato per l’acquisizione di beni, lavori o servizi;
               essa  non  ha  tuttavia  efficacia  provvedimentale,  risultando  atto  inidoneo  a  costituire,  in  capo
               a  terzi,  posizioni  di  interesse  qualificato  e,  peraltro,  il  suo  carattere  endoprocedimentale  non  la
               rende  suscettibile di  autonoma  impugnazione  (TAR  Campania,  Sez.  V,  5/9/2018  n.  5380)”.
               Il  quadro   economico    dell’intervento  da  realizzare,  comprensivo  della  percentuale
               per  gli incentivi  tecnici  spettanti  ai  dipendenti,  seppure  già  incluso  nella  determina
               a  contrarre  come  previsto  dall’art  16  del  dPR n.  207  del  2010  (Regolamento  di
               esecuzione  ed attuazione  del decreto  legislativo 12 aprile 2006,  n.  163),  vigente  nelle
               more dell’adozione del regolamento di cui all’art. 216, comma 27-octies del D.lgs. 50/2016, viene poi
               “predisposto con progressivo approfondimento in base al livello di progettazione al quale si riferisce
               ed è suscettibile di variazioni che dovessero risultare via via necessarie”.
               Secondo la sezione, il dato della responsabilità dell’amministrazione titolare dell’appalto “si coniuga
               con la centralità del momento programmatorio che l’attuale versione della norma sugli incentivi tecnici
               ha esaltato e che ha determinato la giurisprudenza contabile più recente ad affermare” che non si può
               escludere “in astratto e a priori, che degli incentivi non inizialmente previsti nel quadro economico
               (e quindi in fase di indizione del bando con relativa definizione dell’importo a base di gara) trovino
               copertura in bilancio e, quindi, parimenti la loro successiva inclusione nel nuovo quadro economico”
               (così Sez. controllo Friuli Venezia Giulia, n. 43/2021/PAR citata; cfr. anche Sezione controllo Puglia,
               delibera n. 103/2021/PAR; Sezione controllo Emilia- Romagna, delibera n. 56/2021).
               Ciò  porta  ad  affermare  che,  in  assenza  di  dati  normativi  specifici,  non  sia  rinvenibile  alcun
               condizionamento  da  parte  dell’amministrazione che  ha  approvato  il  regolamento  di riparto
               incentivi rispetto all’amministrazione aggiudicatrice.  Mentre, il comma 5 dell’art. 113 avvalora tale
               interpretazione  “prevedendo  espressamente  l’ipotesi in cui l’accantonamento  delle risorse  per  gli
               incentivi determinato dall’amministrazione aggiudicatrice costituisce, invece, parametro presupposto
               per la quantificazione degli emolumenti economici accessori da riconoscere ai soggetti che abbiano
               svolto le funzioni tecniche  per  conto  della stessa,  ma  in qualità  di dipendenti  di una  diversa
               amministrazione (una centrale unica di committenza)”.
               In pratica, il dato dirimente emerge dall’aggiudicazione e quindi dall’amministrazione aggiudicatrice
               (anche  subentrata)  che  definisce  la  quantificazione  (si  direbbe  definitiva)  dell’ammontare  degli
               incentivi.  Ed è il personale di quest’ultima infatti che beneficia (o beneficia anche) di incentivi in
               relazione all’attività svolta.


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