Page 84 - MediAppalti, Anno XII - N. 1
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Mediappalti                                                     Osservatorio sulla Corte dei Conti
                                                     Incarichi di progettazione senza copertura dell’opera:
                                                                lo stato dell’arte secondo la Corte dei Conti











                   6.  Il parere


               In questo senso, quindi, la conclusione della sezione è che “Ai sensi e per gli effetti dell’art.1, comma
               4, del D.L. n.32 (convertito dalla legge n.55/2019), gli attuatori di opere, per le quali deve essere
               realizzata la progettazione, possono avviare, fino al 2023, le relative procedure di affidamento anche
               in  caso  di  disponibilità  di  finanziamenti  limitati  alle  sole  attività  di  progettazione,  a  condizione
               che  quest’ultime  abbiano  l’adeguata  copertura  finanziaria,  attengano  alla  realizzazione
               di opere pubbliche di interesse generale,  aventi  una ragionevole  e probabile  fattibilità
               sia  in  termini  tecnici  che  finanziari,  e  venga  rispettato  il  principio  di  autosufficienza
               dell’amministrazione“.


























































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