Page 84 - MediAppalti, Anno XII - N. 1
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Mediappalti Osservatorio sulla Corte dei Conti
Incarichi di progettazione senza copertura dell’opera:
lo stato dell’arte secondo la Corte dei Conti
6. Il parere
In questo senso, quindi, la conclusione della sezione è che “Ai sensi e per gli effetti dell’art.1, comma
4, del D.L. n.32 (convertito dalla legge n.55/2019), gli attuatori di opere, per le quali deve essere
realizzata la progettazione, possono avviare, fino al 2023, le relative procedure di affidamento anche
in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione, a condizione
che quest’ultime abbiano l’adeguata copertura finanziaria, attengano alla realizzazione
di opere pubbliche di interesse generale, aventi una ragionevole e probabile fattibilità
sia in termini tecnici che finanziari, e venga rispettato il principio di autosufficienza
dell’amministrazione“.
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