Page 82 - MediAppalti, Anno XII - N. 1
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Mediappalti                                                     Osservatorio sulla Corte dei Conti
                                                     Incarichi di progettazione senza copertura dell’opera:
                                                                lo stato dell’arte secondo la Corte dei Conti











                   4.  La legislazione “Sblocca Cantieri”


               In delibera si rammenta che “con decreto-legge 18.04.2019, n.32 (convertito con modificazioni dalla
               legge 14.06.2019 n. 55), il legislatore, in sede di conversione in legge, ha introdotto nell’ambito
               delle misure volte a rilanciare il settore dei contratti pubblici una “deroga” ai sopra citati principi,
               consentendo ai soggetti attuatori di affidare incarichi di progettazione anche in assenza delle risorse
               necessarie a garantire la copertura finanziaria dell’opera nella sua interezza”.
               Più nel dettaglio, l’articolo 1, comma 4, del d.l. n. 32/2019 prevede, infatti, che “Per gli anni dal
               2019 al 2023 soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono
               avviare  le  relative  procedure  di  affidamento  anche  in  caso  di  disponibilità  di  finanziamenti
               limitati alle sole attività di progettazione. Le opere la cui progettazione è stata realizzata ai sensi
               del periodo precedente sono considerate prioritariamente ai fini dell’assegnazione dei finanziamenti
               per la loro realizzazione.

               Il successivo comma 5 – ribadendo, per l’ordinamento degli  Enti  locali, quanto già ammesso dal
               principio  contabile  applicato  concernente  la  contabilità  finanziaria,  di  cui  all’allegato  4.2  (punto
               5.3) del d.lgs. n.118 /2011 – dispone, inoltre, che “I soggetti attuatori di opere sono autorizzati
               ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell’esecuzione dei lavori nelle more
               dell’erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all’opera con provvedimento legislativo
               o amministrativo”.
               Sono  evidenti,  come  si  diceva,  le  finalità  del  legislatore:  dare  la  possibilità  agli  enti  attuatori  di
               disporre – pur nel rispetto dei principi di buona e sana amministrazione che risultano comunque
               imprescindibili – “di un “parco progetti” che permetta di accedere ai finanziamenti esterni, spesso
               non intercettati dalle amministrazioni pubbliche proprio per l’assenza anche di un livello minimo di
               progettazione cantierabile”.


               Si tratta di una norma, oggettivamente, in grado consentire – come si legge in deliberazione –, “di
               disinnescare il circolo vizioso che si era creato nelle amministrazioni pubbliche che, da un
               lato, non potevano accedere ai finanziamenti pubblici per l’assenza di progetti cantierabili,
               e, dall’altro, non erano in grado di affidare incarichi di progettazione a soggetti esterni in
               mancanza del finanziamento dell’intera opera”.
               Tutto  ciò,  aggravato  dal  fatto  che  spesso  gli enti  non  dispongono  delle adeguate  professionalità
               tecniche  interne,  che  possano  provvedere  in  house  a  redigere  i  progetti  definitivi  o  esecutivi,
               propedeutici all’acquisizione delle risorse esterne per la realizzazione delle opere pubbliche necessarie
               alla collettività amministrata.


               L’intento chiaramente derogatorio (anche se in termini transitori) delle norme di carattere generale
               di cui all’ordinamento contabile, per il tramite dell’art. 1, comma 4, del D.L. n. 32/2019, si può, tra
               l’altro, evincere dalla denominazione dello stesso articolo, che è così rubricato: “Modifiche al codice
               dei contratti pubblici e sospensione sperimentale dell’efficacia di disposizioni in materia di appalti
               pubblici e in materia di economia circolare”.




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