Page 82 - MediAppalti, Anno XII - N. 1
P. 82
Mediappalti Osservatorio sulla Corte dei Conti
Incarichi di progettazione senza copertura dell’opera:
lo stato dell’arte secondo la Corte dei Conti
4. La legislazione “Sblocca Cantieri”
In delibera si rammenta che “con decreto-legge 18.04.2019, n.32 (convertito con modificazioni dalla
legge 14.06.2019 n. 55), il legislatore, in sede di conversione in legge, ha introdotto nell’ambito
delle misure volte a rilanciare il settore dei contratti pubblici una “deroga” ai sopra citati principi,
consentendo ai soggetti attuatori di affidare incarichi di progettazione anche in assenza delle risorse
necessarie a garantire la copertura finanziaria dell’opera nella sua interezza”.
Più nel dettaglio, l’articolo 1, comma 4, del d.l. n. 32/2019 prevede, infatti, che “Per gli anni dal
2019 al 2023 soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono
avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti
limitati alle sole attività di progettazione. Le opere la cui progettazione è stata realizzata ai sensi
del periodo precedente sono considerate prioritariamente ai fini dell’assegnazione dei finanziamenti
per la loro realizzazione.
Il successivo comma 5 – ribadendo, per l’ordinamento degli Enti locali, quanto già ammesso dal
principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all’allegato 4.2 (punto
5.3) del d.lgs. n.118 /2011 – dispone, inoltre, che “I soggetti attuatori di opere sono autorizzati
ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell’esecuzione dei lavori nelle more
dell’erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all’opera con provvedimento legislativo
o amministrativo”.
Sono evidenti, come si diceva, le finalità del legislatore: dare la possibilità agli enti attuatori di
disporre – pur nel rispetto dei principi di buona e sana amministrazione che risultano comunque
imprescindibili – “di un “parco progetti” che permetta di accedere ai finanziamenti esterni, spesso
non intercettati dalle amministrazioni pubbliche proprio per l’assenza anche di un livello minimo di
progettazione cantierabile”.
Si tratta di una norma, oggettivamente, in grado consentire – come si legge in deliberazione –, “di
disinnescare il circolo vizioso che si era creato nelle amministrazioni pubbliche che, da un
lato, non potevano accedere ai finanziamenti pubblici per l’assenza di progetti cantierabili,
e, dall’altro, non erano in grado di affidare incarichi di progettazione a soggetti esterni in
mancanza del finanziamento dell’intera opera”.
Tutto ciò, aggravato dal fatto che spesso gli enti non dispongono delle adeguate professionalità
tecniche interne, che possano provvedere in house a redigere i progetti definitivi o esecutivi,
propedeutici all’acquisizione delle risorse esterne per la realizzazione delle opere pubbliche necessarie
alla collettività amministrata.
L’intento chiaramente derogatorio (anche se in termini transitori) delle norme di carattere generale
di cui all’ordinamento contabile, per il tramite dell’art. 1, comma 4, del D.L. n. 32/2019, si può, tra
l’altro, evincere dalla denominazione dello stesso articolo, che è così rubricato: “Modifiche al codice
dei contratti pubblici e sospensione sperimentale dell’efficacia di disposizioni in materia di appalti
pubblici e in materia di economia circolare”.
10