Page 86 - MediAppalti, Anno XII - N. 1
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Mediappalti Osservatorio sulla Corte dei Conti
Il controllo interno sull’attività contrattuale
1. Il rilievo della sezione
Rilevata l’assenza di controlli interni, la sezione rammenta che “le risultanze del controllo sono trasmesse
periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, nonché ai revisori dei conti e agli organi
di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione,
e al consiglio comunale. In caso di riscontrate irregolarità, il segretario trasmette
le risultanze del controllo ai medesimi destinatari unitamente alle direttive cui conformarsi”.
Secondo la sezione, condivisibilmente, “tale tipologia di controllo” impone “un presidio
indispensabile ai fini della verifica della regolarità dell’azione amministrativa”, e “la suddetta
trasmissione da parte del segretario all’Organo di revisione è finalizzata a consentire tutte
le opportune verifiche nell’ambito dell’attività di vigilanza a quest’ultimo demandata dall’art.
239, co. 1, lett. c) del T.U.E.L. 3.7.3 Ed infatti, come previsto dalla citata disposizione
del T.U.E.L., l’Organo di revisione deve vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed
economica della gestione, ivi compresa l’attività contrattuale dell’Ente e, quindi, sulla verifica
del rispetto delle procedure di legge previste per gli appalti pubblici, per la gestione dei beni, sul
rispetto degli adempimenti fiscali, utilizzando a tal fine anche tecniche motivate di campionamento”.
2. Sintesi del problema
L’annotazione risulta, come si è detto, di particolare rilievo e consente – pertanto -, di tracciare la
mappa dei controlli interni sull’attività contrattuale.
In primo luogo, un certo tipo di controllo si esercita già in fase di programmazione (stante le
implicazioni richieste nella redazione dei piani) anche nel passaggio degli atti attraverso il consiglio
comunale (e prima ancora nell’inserimento nel DUP). A questo seguirà poi l’attività gestionale lato
sensu: sugli atti di avvio del procedimento (determina a contrarre) non mancherà il controllo da parte
del RUP e del dirigente/responsabile del servizio. Avendo l’atto implicazioni contabili verrà trasmesso
ai servizi finanziari il cui controllo, evidentemente, attiene agli aspetti contabili non di legittimità degli
stessi (legittimità al cui verifica compete al responsabile del servizio competente e viene espressa
attraverso il controllo di regolarità tecnica che, materialmente, non si sostanzia in un parere stante il
fatto che la determina – se regolare -, risulterà firmata dal soggetto competente).
Solo successivamente, quindi, si innesta il controllo del segretario dell’ente. Ed appare ovvio che,
in relazione all’attività contrattuale, sarà realmente dirimente il controllo non sull’impegno di spesa
(che segue il perfezionamento dell’obbligazione giuridica e quindi post stipula del contratto ai sensi
dell’articolo 183 del decreto legislativo 267/2000) ma sulla prenotazione di impegno di spesa (ovvero,
proprio sulle determine a contrarre).
La determina a contrarre, infatti, si struttura come atto di programmazione specifica dell’appalto che
andrà espletato. Per intendersi, è in quest’atto che si declinano le regole e la disciplina che il RUP
andrà a presiedere. Ed è da quest’atto, pertanto, che possono evincersi eventuali irregolarità/errori
che potranno (dovranno) essere rilevati in fase di controllo successivo da parte del segretario.
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