Page 83 - MediAppalti, Anno XII - N. 1
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Osservatorio sulla Corte dei Conti Mediappalti
Incarichi di progettazione senza copertura dell’opera:
lo stato dell’arte secondo la Corte dei Conti
5. Una deroga utile anche per il PNRR
La sezione non perde l’occasione, condivisibilmente, per sottolineare quanto la deroga in argomento
possa risultare utile “al fine di far fronte alle notevoli sfide del PNRR, trova conferma nella previsione
dell’art.52, comma 1, lettera a), punto 4, del D.L 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni
dalla legge 29 luglio 2021 n.108, che ha prorogato a tutto il 2023 (già rinviato al 2021, con
D.L.n.183/2020), la disposizione di cui all’art.1, comma 4, del D.L. n. 32/2019, originariamente
valida solamente per il biennio 2019-2020”.
La sezione puntualizza, sempre a beneficio del RUP e dei dirigenti/responsabili di servizio che “se
il quadro normativo” in deroga (fino al 2023) prevede, “la possibilità di avviare le procedure di
affidamento degli incarichi di progettazione anche in assenza delle risorse necessarie a garantire
la copertura finanziaria dell’opera nella sua interezza, di contro ciò deve avvenire nel rispetto
di alcune regole di carattere generale, non oggetto di disapplicazione, da parte del
legislatore”.
In primo luogo, prosegue la deliberazione in commento, “l’affidamento degli incarichi di progettazione,
in conformità al suddetto decreto, deve trovare apposita copertura nei documenti contabili
dell’Ente, stante, tra l’altro, la previsione dell’articolo 24, comma 8 bis, del D.lgs. n. 50/2016
(comma aggiunto dall’art. 14, comma 1, lett. d), D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56) che prevede che “Le
stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento
della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all’ottenimento del
finanziamento dell’opera progettata. Nella convenzione stipulata con il soggetto affidatario sono
previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto
dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni”.
L’affidamento dell’incarico esterno, quindi, “deve rispettare il principio di autosufficienza
dell’amministrazione (cd. autorganizzazione della PA), che impone il potere/dovere del datore
di lavoro pubblico di utilizzare le proprie risorse umane secondo criteri di efficienza, efficacia ed
economicità. Gli affidamenti de quibus, quindi, devono ritenersi giuridicamente ammissibili,
ove, motivatamente, la Pubblica amministrazione dimostri l’assenza e/o l’insufficienza di
personale tecnico che possa, internamente, provvedere a tale progettazione, strumentale
alla realizzazione dell’opera pubblica”.
Altra condizione imprescindibile per poter affidare l’incarico senza le risorse per l’opera da realizzare
che lo stesso poi non risulti “fine a stesso, con le conseguenze erariali che ciò potrebbe comportare,
ma è necessario che sia strumentale alla realizzazione di opere di interesse generale,
aventi una probabile e ragionevole fattibilità sia in termini tecnici che finanziari. Ciò quale
condizione minima e imprescindibile per il conferimento di un incarico di progettazione, al fine di
evitare una spesa di denaro pubblico inutile (vd. Corte dei conti Sicilia, Sez. App., 24/11/2008, n.
364) determinata da comportamenti non rispettosi del più generale criterio di diligenza che deve
sempre caratterizzare l’agere pubblico”.
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