Page 83 - MediAppalti, Anno XII - N. 1
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Osservatorio sulla Corte dei Conti                                                   Mediappalti
               Incarichi di progettazione senza copertura dell’opera:
               lo stato dell’arte secondo la Corte dei Conti











                   5.  Una deroga utile anche per il PNRR


               La sezione non perde l’occasione, condivisibilmente, per sottolineare quanto la deroga in argomento
               possa risultare utile “al fine di far fronte alle notevoli sfide del PNRR, trova conferma nella previsione
               dell’art.52, comma 1, lettera a), punto 4, del D.L 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni
               dalla legge 29  luglio  2021  n.108,  che  ha  prorogato  a tutto il  2023  (già rinviato  al 2021,  con
               D.L.n.183/2020),  la disposizione di cui all’art.1,  comma  4,  del D.L.  n.  32/2019,  originariamente
               valida solamente per il biennio 2019-2020”.

               La sezione puntualizza, sempre a beneficio del RUP e dei dirigenti/responsabili di servizio che “se
               il  quadro  normativo”  in  deroga  (fino  al  2023)  prevede,  “la  possibilità  di  avviare  le  procedure  di
               affidamento degli incarichi di progettazione anche in assenza delle risorse necessarie a garantire
               la copertura finanziaria dell’opera nella sua interezza, di contro ciò deve avvenire nel rispetto
               di  alcune  regole  di  carattere  generale,  non  oggetto  di  disapplicazione,  da  parte  del
               legislatore”.

               In primo luogo, prosegue la deliberazione in commento, “l’affidamento degli incarichi di progettazione,
               in conformità al suddetto decreto, deve trovare apposita copertura nei documenti contabili
               dell’Ente,  stante,  tra  l’altro,  la  previsione  dell’articolo  24,  comma  8  bis,  del  D.lgs.  n.  50/2016
               (comma aggiunto dall’art. 14, comma 1, lett. d), D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56) che prevede che “Le
               stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento
               della  progettazione  e  delle  attività  tecnico-amministrative  ad  essa  connesse  all’ottenimento  del
               finanziamento  dell’opera  progettata.  Nella  convenzione  stipulata  con  il  soggetto  affidatario  sono
               previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto
               dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni”.
               L’affidamento  dell’incarico  esterno,  quindi,  “deve  rispettare  il  principio  di  autosufficienza
               dell’amministrazione  (cd. autorganizzazione  della PA),  che  impone  il potere/dovere  del datore
               di  lavoro  pubblico  di  utilizzare  le  proprie  risorse  umane  secondo  criteri  di  efficienza,  efficacia  ed
               economicità. Gli affidamenti de quibus, quindi, devono ritenersi giuridicamente ammissibili,
               ove, motivatamente, la Pubblica amministrazione dimostri l’assenza e/o l’insufficienza di
               personale tecnico che possa, internamente, provvedere a tale progettazione, strumentale
               alla realizzazione dell’opera pubblica”.

               Altra condizione imprescindibile per poter affidare l’incarico senza le risorse per l’opera da realizzare
               che lo stesso poi non risulti “fine a stesso, con le conseguenze erariali che ciò potrebbe comportare,
               ma  è  necessario  che  sia  strumentale  alla  realizzazione  di  opere  di  interesse  generale,
               aventi una  probabile  e ragionevole  fattibilità  sia  in  termini  tecnici  che  finanziari.  Ciò  quale
               condizione minima e imprescindibile per il conferimento di un incarico di progettazione, al fine di
               evitare una spesa di denaro pubblico inutile (vd. Corte dei conti Sicilia, Sez. App., 24/11/2008, n.
               364) determinata da comportamenti non rispettosi del più generale criterio di diligenza che deve
               sempre caratterizzare l’agere pubblico”.




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