Page 76 - MediAppalti, Anno XII - N. 1
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Mediappalti                                                     Osservatorio sulla Corte dei Conti
                                                                       La disciplina nel caso di subentro di
                                                                    amministrazioni coinvolte nell’appalto











                   1.  L’analisi


               L’analisi condotta dal collegio ribadisce i presupposti fondanti perché si possa giungere ad una corretta
               liquidazione di incentivi.
               In particolare si rammentano anche i recenti interventi del Consiglio di Stato (in sede consultiva
               parere 145/2021 sullo Schema di decreto recante “Regolamento recante norme per la ripartizione
               dell’incentivo per le funzioni tecniche, di cui all’art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”
               del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili).
               Anche  in questo  caso,  come  praticamente  in ogni intervento  della Corte  dei Conti, si è  ribadita
               l’esigenza  di rispettare  l’ordine  temporale  e  logico fondato  sulla  priorità  del  regolamento  rispetto
               all’accordo in sede di contrattazione decentrata integrativa sugli specifici criteri di ripartizione del
               fondo.
               Compito del regolamento interno è quello di individuare le percentuali per ciascuna delle attività
               (lavori, servizi e forniture) ed esse costituiscono il presupposto logico per la fissazione in sede di
               contrattazione integrativa dei coefficienti per il calcolo dell’incentivo in funzione dei carichi di lavoro,
               dei differenti livelli di responsabilità e della complessità degli appalti.
               Detta disciplina propedeutica è, come noto, essenziale visto che si tratta di “suddividere” dei compensi
               “volti a remunerare prestazioni tipiche di soggetti individuati e individuabili, direttamente correlati
               all’adempimento dello specifico compito affidato ai potenziali beneficiari dell’incentivo” (Sezione delle
               Autonomie, delibera n. 6/2018/QMIG). Una sorta, si legge in delibera, di compenso premiale che si
               aggiunge alla retribuzione ordinaria  che consente di derogare al principio “della omnicomprensività
               (…)” e che viene riconosciuto “a dipendenti specificamente individuati in funzione dello svolgimento
               di  prestazioni  altamente  qualificate  che,  ove  fossero  svolte  invece  da  soggetti  esterni,  sarebbero
               da  considerare prestazioni libero-professionali, con conseguente incremento dei costi in termini di
               incarichi e consulenze a valere sul bilancio dell’ente pubblico (cfr. Sezione controllo Lazio, n. 60/2020/
               PAR; Sezione delle Autonomie, n. 10/2021/QMIG)”.




                   2.  La gestione contabile degli incentivi

               Il Collegio rammenta anche il principio contabile (post modifica intervenuta grazie alla commissione
               Arconet che ha adeguato il paragrafo 5.2 del principio contabile 4/2 modificato (principio applicato
               della contabilità finanziaria) puntualizzando che “Gli impegni di spesa riguardanti gli incentivi per
               le funzioni tecniche  di cui all’articolo 113  del d.lgs. 50  del 2016  (...)  sono  assunti  a  carico  degli
               stanziamenti di spesa riguardanti i medesimi lavori, servizi e forniture cui si riferiscono, nel titolo II
               della spesa ove si tratti di opere o nel titolo I, nel caso di servizi e forniture. L’impegno è registrato,
               con imputazione all’esercizio in corso di gestione, a seguito della formale destinazione al fondo delle
               risorse stanziate in bilancio, nel rispetto dell’articolo 113, comma 2 e seguenti ed è tempestivamente
               emesso il relativo ordine di pagamento a favore del proprio bilancio, al Titolo terzo delle entrate (...)
               Fondi incentivanti il personale (legge Merloni). La spesa riguardante gli incentivi tecnici è impegnata
               anche tra le spese di personale, negli stanziamenti riguardanti il fondo per la contrattazione integrativa,
               nel rispetto dei principi contabili previsti per il trattamento accessorio e premiale del personale”.


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