Page 76 - MediAppalti, Anno XII - N. 1
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Mediappalti Osservatorio sulla Corte dei Conti
La disciplina nel caso di subentro di
amministrazioni coinvolte nell’appalto
1. L’analisi
L’analisi condotta dal collegio ribadisce i presupposti fondanti perché si possa giungere ad una corretta
liquidazione di incentivi.
In particolare si rammentano anche i recenti interventi del Consiglio di Stato (in sede consultiva
parere 145/2021 sullo Schema di decreto recante “Regolamento recante norme per la ripartizione
dell’incentivo per le funzioni tecniche, di cui all’art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”
del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili).
Anche in questo caso, come praticamente in ogni intervento della Corte dei Conti, si è ribadita
l’esigenza di rispettare l’ordine temporale e logico fondato sulla priorità del regolamento rispetto
all’accordo in sede di contrattazione decentrata integrativa sugli specifici criteri di ripartizione del
fondo.
Compito del regolamento interno è quello di individuare le percentuali per ciascuna delle attività
(lavori, servizi e forniture) ed esse costituiscono il presupposto logico per la fissazione in sede di
contrattazione integrativa dei coefficienti per il calcolo dell’incentivo in funzione dei carichi di lavoro,
dei differenti livelli di responsabilità e della complessità degli appalti.
Detta disciplina propedeutica è, come noto, essenziale visto che si tratta di “suddividere” dei compensi
“volti a remunerare prestazioni tipiche di soggetti individuati e individuabili, direttamente correlati
all’adempimento dello specifico compito affidato ai potenziali beneficiari dell’incentivo” (Sezione delle
Autonomie, delibera n. 6/2018/QMIG). Una sorta, si legge in delibera, di compenso premiale che si
aggiunge alla retribuzione ordinaria che consente di derogare al principio “della omnicomprensività
(…)” e che viene riconosciuto “a dipendenti specificamente individuati in funzione dello svolgimento
di prestazioni altamente qualificate che, ove fossero svolte invece da soggetti esterni, sarebbero
da considerare prestazioni libero-professionali, con conseguente incremento dei costi in termini di
incarichi e consulenze a valere sul bilancio dell’ente pubblico (cfr. Sezione controllo Lazio, n. 60/2020/
PAR; Sezione delle Autonomie, n. 10/2021/QMIG)”.
2. La gestione contabile degli incentivi
Il Collegio rammenta anche il principio contabile (post modifica intervenuta grazie alla commissione
Arconet che ha adeguato il paragrafo 5.2 del principio contabile 4/2 modificato (principio applicato
della contabilità finanziaria) puntualizzando che “Gli impegni di spesa riguardanti gli incentivi per
le funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del d.lgs. 50 del 2016 (...) sono assunti a carico degli
stanziamenti di spesa riguardanti i medesimi lavori, servizi e forniture cui si riferiscono, nel titolo II
della spesa ove si tratti di opere o nel titolo I, nel caso di servizi e forniture. L’impegno è registrato,
con imputazione all’esercizio in corso di gestione, a seguito della formale destinazione al fondo delle
risorse stanziate in bilancio, nel rispetto dell’articolo 113, comma 2 e seguenti ed è tempestivamente
emesso il relativo ordine di pagamento a favore del proprio bilancio, al Titolo terzo delle entrate (...)
Fondi incentivanti il personale (legge Merloni). La spesa riguardante gli incentivi tecnici è impegnata
anche tra le spese di personale, negli stanziamenti riguardanti il fondo per la contrattazione integrativa,
nel rispetto dei principi contabili previsti per il trattamento accessorio e premiale del personale”.
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