Page 73 - MediAppalti, Anno XIII - N. 7
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Osservatorio sulla Corte dei Conti Mediappalti
Cessione gratuita di immobile
2. Una possibile risposta
Sulla questione delle cessioni “gratuite” una volta che un bene è acquisito al patrimonio “pubblico”
– ed appartiene pertanto alla collettività – nascono delle precise obbligazioni di non consentire lo
“scadimento” del valore e/o di impoverirne arbitrariamente la “rendita” (qualora questa sia possibile,
ad esempio con una vendita a seguito di regolare asta/gara pubblica.
Non solo, nel momento in cui si accetta una donazione i responsabili interessati sono obbligati,
evidentemente, a formulare una valutazione tecnico/economica esponendo chiaramente
all’amministrazione i costi di gestione. Costi che devono essere chiaramente esplicitati per
comprendere il carico sul bilancio e sulla collettività.
Valutazione attente e presidiate da un parere di regolarità tecnica e contabile che potrebbe anche far
emergere la non convenienza nell’accettazione della donazione.
3. La giurisprudenza
Sui pericoli, di danni erariali, per una improvvida cessione a titolo gratuito, ad esempio, la Corte dei
Conti, Lombardia, deliberazione n. 164/2029. Nella delibera in parola, nel dettaglio, si legge che “La
cessione gratuita (donazione modale), di beni pubblici, di norma, non è consentita perché incompatibile
con i principi contenuti nelle norme che disciplinano la cessione e la valorizzazione del patrimonio
disponibile della P.A. Appartiene dunque esclusivamente alla responsabilità ed alla competenza
dell’Amministrazione la rigorosa valutazione in concreto (ed in casi eccezionali) della sussistenza
delle condizioni legittimanti la cessione gratuita di un bene immobile, sulla base di una necessaria
ed esaustiva motivazione in merito all’idoneità della donazione modale per il raggiungimento di uno
specifico fine dall’ente locale e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità sotto il profilo
economico. Inoltre, la motivazione dovrà dare conto dell’assenza di altre opzioni che potrebbero
consentire il raggiungimento dell’interesse pubblico perseguito dal comune nell’ambito dei propri fini
istituzionali (fini istituzionali del comune e non dell’Ente pubblico o privato cui viene ceduto il bene)
- conf. Sez. reg. controllo Piemonte n. 409/2013.”
E’ del tutto evidente, pertanto, che il responsabile del patrimonio (normalmente riconducibile
all’ufficio tecnico) ed il responsabile del servizio finanziario dovranno ben evidenziare questi aspetti –
coinvolgendo eventualmente anche il Segretario e il revisore -, per chiarire la misura di una necessaria
contropartita.
Nel caso di specie viene ipotizzata la prestazione di una manutenzione, il problema però è che tali costi
della manutenzione avrebbero dovuto essere considerati all’atto dell’accettazione della donazione.
Una volta inserito nel patrimonio dell’ente occorrerà capire, quindi, il costo di gestione ma anche
verificare la reale potenzialità del bene (ad esempio in caso di locazione). E’ chiaro che una accettazione
di un bene che poi provoca solo costi per l’ente deve essere ben meditata.
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