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Mediappalti Osservatorio sulla Corte dei Conti
Gli incentivi nel nuovo codice dei contratti
2. La corretta modalità di computazione dell’incentivo
Altra questione posta è quella relativa alla corretta individuazione della “base” dell’affidamento da
prendere in considerazione per il calcolo del 2%.
In particolare l’istante pone il quesito “sulla corretta modalità di computazione delle risorse da
destinare alle finalità sottese dall’istituto”. In particolare, l’Ente, partendo dal comma 2 dell’articolo
45, secondo cui la percentuale massima del 2 per cento si applica all’”importo dei lavori, dei servizi
e delle forniture posto a base delle procedure di affidamento”, espone che “nel caso dei partenariati
può accadere che l’importo posto a base delle procedure di affidamento non sia espressamente
indicato, vista, da una parte, la particolare modalità di calcolo del loro valore, contenuta nell’articolo
179 del Codice e nell’articolo 8 della direttiva 23/2014/Ue e, dall’altra, la natura composita delle
attività demandate al concessionario il quale, nel caso di concessioni “calde”, non percepisce alcun
corrispettivo da parte dell’amministrazione committente” e chiede “Su quale valore è corretto
applicare l’aliquota percentuale indicata al comma 2 dell’articolo 45?”.
In relazione a tale questione, rileva la deliberazione, è utile riprendere l’art. 45, comma 2, del D.lgs.
36/2023: “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni
tecniche svolte dai dipendenti specificate nell’allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a
valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell’importo dei
lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento.” Mentre la nozione di
“importo posto a base delle procedure di affidamento” per il caso del contratto di appalto è pacifica,
secondo il Comune di Varese, si porrebbero dubbi interpretativi nel caso di contratto di concessione
nell’ambito di PPP. In realtà l’art. 179 del D.lgs. 36/2023 sembra chiarire, il profilo in argomento,
riprendendo quanto previsto dall’art. 8 della Direttiva 2014/23/UE. L’articolo 179, ai commi 1 e
2, stabilisce: “1. Il valore di una concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario
generato per tutta la durata del contratto, al netto dell’IVA, stimato dall’ente concedente, quale
corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie
a tali lavori e servizi. 2. Il valore è stimato al momento dell’invio del bando di concessione o, nei
casi in cui non sia previsto detto bando, al momento in cui l’ente concedente avvia la procedura
di aggiudicazione della concessione. Se il valore della concessione al momento dell’aggiudicazione
è superiore al valore stimato di oltre il 20 per cento, si considera il valore della concessione al
momento dell’aggiudicazione.” Ai successivi commi, la norma specifica poi la metodologia di calcolo
e i vincoli da rispettare per evitare l’esclusione elusiva delle concessioni dalle procedure previste dal
codice. Secondo le predette disposizioni, dunque, il valore della concessione (tipologia di contratto
definito dalla relazione illustrativa del Consiglio di Stato come figura contrattuale “di default” del
partenariato pubblico-privato) deve essere presente e stimato al momento dell’invio del bando di
gara o, laddove siano previste altre procedure di affidamento, al momento in cui l’ente avvia la
procedura di aggiudicazione”.
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