Page 70 - MediAppalti, Anno XIII - N. 7
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Mediappalti                                                     Osservatorio sulla Corte dei Conti
                                                                Gli incentivi nel nuovo codice dei contratti












               2. La corretta modalità di computazione dell’incentivo


               Altra questione posta è quella relativa alla corretta individuazione della “base” dell’affidamento da
               prendere in considerazione per il calcolo del 2%.

               In  particolare  l’istante  pone  il quesito  “sulla corretta  modalità  di computazione  delle risorse  da
               destinare alle finalità sottese dall’istituto”. In particolare, l’Ente, partendo dal comma 2 dell’articolo
               45, secondo cui la percentuale massima del 2 per cento si applica all’”importo dei lavori, dei servizi
               e delle forniture posto a base delle procedure di affidamento”, espone che “nel caso dei partenariati
               può  accadere  che  l’importo  posto  a  base  delle  procedure  di  affidamento  non  sia  espressamente
               indicato, vista, da una parte, la particolare modalità di calcolo del loro valore, contenuta nell’articolo
               179 del Codice e nell’articolo 8 della direttiva 23/2014/Ue e, dall’altra, la natura composita delle
               attività demandate al concessionario il quale, nel caso di concessioni “calde”, non percepisce alcun
               corrispettivo da parte  dell’amministrazione committente”  e chiede “Su  quale  valore  è corretto
               applicare l’aliquota percentuale indicata al comma 2 dell’articolo 45?”.

               In relazione a tale questione, rileva la deliberazione, è utile riprendere l’art. 45, comma 2, del D.lgs.
               36/2023: “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni
               tecniche svolte dai dipendenti specificate nell’allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a
               valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell’importo dei
               lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento.” Mentre la nozione di
               “importo posto a base delle procedure di affidamento” per il caso del contratto di appalto è pacifica,
               secondo il Comune di Varese, si porrebbero dubbi interpretativi nel caso di contratto di concessione
               nell’ambito di PPP. In realtà l’art. 179 del D.lgs. 36/2023 sembra chiarire, il profilo in argomento,
               riprendendo  quanto  previsto  dall’art.  8  della  Direttiva  2014/23/UE.  L’articolo  179,  ai  commi  1  e
               2,  stabilisce: “1.  Il  valore  di  una  concessione  è  costituito  dal  fatturato  totale  del  concessionario
               generato  per  tutta  la durata del contratto, al netto  dell’IVA,  stimato  dall’ente  concedente,  quale
               corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie
               a tali lavori e servizi. 2. Il valore è stimato al momento dell’invio del bando di concessione o, nei
               casi in cui non sia previsto detto bando, al momento in cui l’ente concedente avvia la procedura
               di aggiudicazione della concessione. Se il valore della concessione al momento dell’aggiudicazione
               è  superiore  al valore  stimato di oltre il 20  per  cento,  si considera  il valore  della concessione  al
               momento dell’aggiudicazione.” Ai successivi commi, la norma specifica poi la metodologia di calcolo
               e i vincoli da rispettare per evitare l’esclusione elusiva delle concessioni dalle procedure previste dal
               codice. Secondo le predette disposizioni, dunque, il valore della concessione (tipologia di contratto
               definito dalla relazione illustrativa del Consiglio di Stato come figura contrattuale “di default” del
               partenariato pubblico-privato) deve essere presente e stimato al momento dell’invio del bando di
               gara  o,  laddove  siano  previste  altre  procedure  di  affidamento,  al  momento  in  cui  l’ente  avvia  la
               procedura di aggiudicazione”.







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