Page 76 - MediAppalti, Anno XIII - N. 7
P. 76
Mediappalti Osservatorio sulla Corte dei Conti
Nessuna condanna per danni erariali se il RUP/DEC
gestisce correttamente l’esecuzione del contratto
1. La sentenza
Si riporta testualmente il rilevante ragionamento espresso dalla Corte che risulta utilissima indicazione
su come devono essere condotte le attività di controllo sull’esecuzione e sulla contabilizzazione
(pagamento) delle fatture.
In sentenza si puntualizza che “Prendendo le mosse da quanto evidenziato dalla difesa della convenuta
omissis, dal momento dell’assunzione della responsabilità dell’Area servizi alla persona del Comune
ha adottato una pluralità di atti (dettagliatamente richiamati a pagina 5 e ss. della memoria
omissis, nonché alle pagg. 4 e ss. della memoria omissis) volti ad ottenere chiarimenti dalla
società affidataria, a fronte di evidenti criticità e profili di disorganizzazione del servizio
di refezione scolastica. Al contempo, dalla documentazione versata in atti, emergono oggettivi
indici dell’impossibilità per la stessa di poter procedere in modo tempestivo ai pagamenti, stante
il mancato/tardivo riscontro da parte della società affidataria del servizio alle proprie tempestive
richieste istruttorie(resoconto dei servizi, ovvero i pasti somministrati nel periodo aprile – maggio
2017, produzione dei report mensili degli elenchi dei fruitori del servizio, sottoscrizione del contratto
di appalto), relative ai necessari atti prodromici alla liquidazione dei corrispettivi per lo svolgimento
del servizio stesso.
2. Il ragionamento sul danno erariale
Sulla questione del danno erariale il giudice precisano che “Ai fini della valutazione della sussistenza
dell’elemento soggettivo, la condotta della convenuta omissis appare essere stata improntata
ai principi del corretto agire amministrativo, in quanto finalizzata all’avvio dei necessari
controlli sull’operato della società affidataria, onde procedere alla verifica dei presupposti
per disporre una corretta liquidazione dei corrispettivi. Il protrarsi di tali verifiche, dovuto
alla difficoltà di acquisire gli elementi di riscontro dalla società affidataria, non appare
poter mutare tale giudizio, in quanto la condotta della stessa appare essere sempre stata
sorretta dal predetto fine. Ponendosi da un angolo visuale ex ante, diversamente opinando, si
finirebbe per concludere che la convenuta non avrebbe dovuto completare le verifiche sulla regolarità
della prestazione, per evitare di differire (legittimamente) la liquidazione, in un momento nel quale
non vi era contezza dell’ammontare delle contestazioni eccepibili alla società affidataria del servizio,
con il rischio di determinare un danno erariale scaturente dal pagamento di importi superiori
a quelli relativi ai servizi effettivamente prestati”.
Ancora, “Come condivisibilmente evidenziato dalla difesa della convenuta omissis il differimento
della conclusione di tale verifiche appare, invece, come detto, riconducibile ai mancati riscontri della
predetta società, che correlativamente ha proceduto alla cessione del relativo credito alla (…), con
una operazione, che, per quanto qui maggiormente interessa, ha oggettivamente reso ancor più
complessi i controlli nel merito della gestione operata dalla società affidataria, con i consequenziali
risvolti inerenti la gestione del credito comunque azionato dalla banca cessionaria con i connessi
interessi”.
10