Page 76 - MediAppalti, Anno XIII - N. 7
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Mediappalti                                                     Osservatorio sulla Corte dei Conti
                                                        Nessuna condanna per danni erariali se il RUP/DEC
                                                         gestisce correttamente l’esecuzione del contratto











               1. La sentenza


               Si riporta testualmente il rilevante ragionamento espresso dalla Corte che risulta utilissima indicazione
               su  come  devono  essere  condotte  le  attività  di  controllo  sull’esecuzione  e  sulla  contabilizzazione
               (pagamento) delle fatture.
               In sentenza si puntualizza che “Prendendo le mosse da quanto evidenziato dalla difesa della convenuta
               omissis, dal momento dell’assunzione della responsabilità dell’Area servizi alla persona del Comune
               ha adottato una pluralità di atti (dettagliatamente richiamati a pagina 5 e ss. della memoria
               omissis, nonché alle pagg. 4 e ss. della memoria omissis) volti ad ottenere chiarimenti dalla
               società affidataria, a fronte di evidenti criticità e profili di disorganizzazione del servizio
               di refezione scolastica. Al contempo, dalla documentazione versata in atti, emergono oggettivi
               indici dell’impossibilità per la stessa di poter procedere in modo tempestivo ai pagamenti, stante
               il  mancato/tardivo  riscontro  da  parte  della  società  affidataria  del  servizio  alle  proprie  tempestive
               richieste istruttorie(resoconto dei servizi, ovvero i pasti somministrati nel periodo aprile – maggio
               2017, produzione dei report mensili degli elenchi dei fruitori del servizio, sottoscrizione del contratto
               di appalto), relative ai necessari atti prodromici alla liquidazione dei corrispettivi per lo svolgimento
               del servizio stesso.




               2. Il ragionamento sul danno erariale

               Sulla questione del danno erariale il giudice precisano che “Ai fini della valutazione della sussistenza
               dell’elemento soggettivo, la condotta della convenuta omissis appare essere stata improntata
               ai principi del corretto agire amministrativo, in quanto finalizzata all’avvio dei necessari
               controlli sull’operato della società affidataria, onde procedere alla verifica dei presupposti
               per disporre una corretta liquidazione dei corrispettivi. Il protrarsi di tali verifiche, dovuto
               alla  difficoltà  di  acquisire  gli  elementi  di  riscontro  dalla  società  affidataria,  non  appare
               poter mutare tale giudizio, in quanto la condotta della stessa appare essere sempre stata
               sorretta dal predetto fine. Ponendosi da un angolo visuale ex ante, diversamente opinando, si
               finirebbe per concludere che la convenuta non avrebbe dovuto completare le verifiche sulla regolarità
               della prestazione, per evitare di differire (legittimamente) la liquidazione, in un momento nel quale
               non vi era contezza dell’ammontare delle contestazioni eccepibili alla società affidataria del servizio,
               con il rischio di determinare un danno erariale scaturente dal pagamento di importi superiori
               a quelli relativi ai servizi effettivamente prestati”.


               Ancora,  “Come  condivisibilmente evidenziato dalla difesa  della convenuta  omissis il  differimento
               della conclusione di tale verifiche appare, invece, come detto, riconducibile ai mancati riscontri della
               predetta società, che correlativamente ha proceduto alla cessione del relativo credito alla (…), con
               una  operazione,  che,  per  quanto  qui maggiormente  interessa,  ha  oggettivamente  reso  ancor  più
               complessi i controlli nel merito della gestione operata dalla società affidataria, con i consequenziali
               risvolti inerenti la gestione del credito comunque azionato dalla banca cessionaria con i connessi
               interessi”.


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