Page 71 - MediAppalti, Anno XIII - N. 7
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Osservatorio sulla Corte dei Conti Mediappalti
Gli incentivi nel nuovo codice dei contratti
3. La liquidazione degli importi
Ulteriore questione posta ha riguardato la “possibilità di liquidare gli importi previsti dal comma 3
dell’articolo 45 non al termine della vigenza del contratto e in conseguenza dell’approvazione degli
atti di contabilità finale dei lavori, del servizio o dell’acquisto, ma con cadenza periodica, previa
verifica della corretta esecuzione della prestazione incentivata nel periodo di riferimento
e salva la ripetizione totale o parziale dell’importo erogato nel caso in cui si verificasse
uno degli eventi cui la norma riconnette la riduzione dell’importo (incremento dei tempi o
dei costi della commessa)“. Al riguardo, il Sindaco del Comune (…) sottolinea che “la questione
sorge a seguito delle valutazioni, apparse dubitative, sull’applicabilità di tale “rateizzazione”, espresse
in vigenza dell’articolo 113 del Codice del 2016 dalla Sezione regionale per l’Emilia Romagna con
deliberazione n. 43/2021 e dalla Sezione regionale per la Toscana con deliberazione n. 234/2022”.
La sezione rammenta che detto aspetto, evidentemente, non risulta disciplinato dal nuovo codice
sebbene oggettivamente l’estensione dell’applicabilità degli incentivi per funzioni tecniche a nuove
procedure di affidamento e a nuove forme contrattuali possa generare la necessità di specifiche
riflessioni in materia. In proposito, in ogni caso, è determinante – secondo la sezione -, l’indicazione
proveniente dall’art. 4 del D.lgs. n. 36/2023 laddove stabilisce che “Le disposizioni del codice si
interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli articoli 1, 2 e 3”, e l’art. 1 sul “Principio
del risultato” al comma 4 statuisce che “Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per
l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto, nonché per:
a) valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di
programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti; b) attribuire gli incentivi
secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva”.
4. La questione del regolamento sugli incentivi
Infine la sezione affronta la questione della necessità, o meno del regolamento interno che definisce
i criteri di riparto degli incentivi. Si evidenzia che l’articolo 45 non prevede più l’adozione del
regolamento che era, invece, espressamente previsto dall’art. 113 del D.lgs. 50/2016, al comma 3,
con riferimento alle modalità applicative per il riconoscimento degli incentivi, statuisce che i criteri
del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla
singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti
dal quadro economico del progetto esecutivo, “sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti
concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
codice”. Anche il nuovo codice, quindi, sembra lasciare spazi che possono essere colmati dall’esercizio
della potestà regolamentare delle pubbliche amministrazioni.
Ovviamente, sotto il profilo pratico si ritiene opportuna l’adozione del regolamento visto che si tratta
di “strumento” collaudato in difetto i criteri dovrebbero essere innestati nel contratto decentrato.
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