Page 77 - MediAppalti, Anno XIII - N. 7
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Osservatorio sulla Corte dei Conti Mediappalti
Nessuna condanna per danni erariali se il RUP/DEC
gestisce correttamente l’esecuzione del contratto
3. La responsabilità del soggetto sostituto (ex lege 241/90)
Analogo ragionamento viene espresso anche nei confronti del soggetto titolare del potere sostitutivo
(nel caso di specie il segretario comunale) chiamato sul preteso inadempimento delle liquidazioni delle
fatture che, invece, evidentemente non potevano essere pagate per il comportamento dell’affidatario
(che ha poi ceduto le fatture ad un terzo).
A tal proposito, nella sentenza di legge che “Quanto ora rilevato in ordine alla correttezza della
condotta tenuta dalla convenuta omissis ridonda ex se in riferimento alla condotta dell’altra convenuta,
(…), in quanto alla stessa si imputa nella prospettazione della Procura di aver omesso l’esercizio
di poteri sostitutivi per sopperire ai ritardi determinati dall’inerzia della prima convenuta. Venuto
meno, ad avviso del Collegio, ogni profilo di addebito soggettivo in capo alla predetta convenuta
principale, ne discende che alcun addebito può consequenzialmente muoversi nei confronti della
omissis, che, nello svolgimento delle proprie funzioni di Segretario generale non avrebbe potuto
adottare un comportamento diverso da quello tenuto, in quanto come sopra ricordato, fino alla data
in cui la stessa ha svolto il proprio incarico presso il Comune di Anzio, l’impossibilità di procedere
al pagamento delle predette fatture risulta oggettivamente correlato alle irregolarità contabili e
contrattuali poste in essere dall’aggiudicataria e, conseguentemente, essendo il credito oggetto di
ragionevoli contestazioni da parte dell’ente. Perciò, non ricorrevano, a monte, ad avviso del Collegio,
circostanze che potessero giustificare un potere sostitutivo del segretario comunale, comunque
dubbio alla luce della normativa vigente”.
Per poi concludere “Da ultimo, a favore di quanto ora rilevato in riferimento ad entrambe le convenute,
milita anche la successiva proposta di risoluzione bonaria con la Banca cessionaria dei richiamati
crediti: la circostanza che quest’ultima abbia rinunciato a quota parte degli interessi di mora dovuti
costituisce un ulteriore indice della sussistenza di criticità nei crediti vantati nei confronti del Comune”.
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