Page 77 - MediAppalti, Anno XIII - N. 7
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Osservatorio sulla Corte dei Conti                                                   Mediappalti
               Nessuna condanna per danni erariali se il RUP/DEC
               gestisce correttamente l’esecuzione del contratto











               3. La responsabilità del soggetto sostituto (ex lege 241/90)


               Analogo ragionamento viene espresso anche nei confronti del soggetto titolare del potere sostitutivo
               (nel caso di specie il segretario comunale) chiamato sul preteso inadempimento delle liquidazioni delle
               fatture che, invece, evidentemente non potevano essere pagate per il comportamento dell’affidatario
               (che ha poi ceduto le fatture ad un terzo).


               A  tal proposito, nella sentenza di legge che  “Quanto  ora  rilevato  in ordine  alla correttezza  della
               condotta tenuta dalla convenuta omissis ridonda ex se in riferimento alla condotta dell’altra convenuta,
               (…), in quanto alla stessa si imputa nella prospettazione della Procura di aver omesso l’esercizio
               di poteri sostitutivi per sopperire ai ritardi determinati dall’inerzia della prima convenuta. Venuto
               meno, ad avviso del Collegio, ogni profilo di addebito soggettivo in capo alla predetta convenuta
               principale,  ne  discende  che  alcun  addebito  può  consequenzialmente  muoversi  nei  confronti  della
               omissis,  che,  nello  svolgimento  delle  proprie  funzioni  di Segretario  generale  non  avrebbe  potuto
               adottare un comportamento diverso da quello tenuto, in quanto come sopra ricordato, fino alla data
               in cui la stessa ha svolto il proprio incarico presso il Comune di Anzio, l’impossibilità di procedere
               al pagamento  delle predette  fatture  risulta oggettivamente  correlato  alle irregolarità  contabili e
               contrattuali poste in essere dall’aggiudicataria e, conseguentemente, essendo il credito oggetto di
               ragionevoli contestazioni da parte dell’ente. Perciò, non ricorrevano, a monte, ad avviso del Collegio,
               circostanze  che  potessero  giustificare  un  potere  sostitutivo  del  segretario  comunale,  comunque
               dubbio alla luce della normativa vigente”.

               Per poi concludere “Da ultimo, a favore di quanto ora rilevato in riferimento ad entrambe le convenute,
               milita anche la successiva proposta di risoluzione bonaria con la Banca cessionaria dei richiamati
               crediti: la circostanza che quest’ultima abbia rinunciato a quota parte degli interessi di mora dovuti
               costituisce un ulteriore indice della sussistenza di criticità nei crediti vantati nei confronti del Comune”.






























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