Page 69 - MediAppalti, Anno XIII - N. 7
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Osservatorio sulla Corte dei Conti Mediappalti
Gli incentivi nel nuovo codice dei contratti
Gli incentivi nel nuovo codice dei contratti
Premessa
La sezione della Corte dei Conti della Lombardia, parere n. 187/2023, risponde a diversi quesiti
in tema di incentivi per funzioni tecniche ed in particolare sull’applicazione della nuova norma del
decreto legislativo 36/2023 ovvero sull’articolo 45.
Tra gli aspetti di maggior rilievo viene in considerazione un quesito sulla possibilità di riconoscere
l’incentivo per la concessione di servizi, la questione del riferimento all’importo di affidamento su cui
calcolare il 2% (tetto massimo per gli incentivi) ed infine, per le questioni di maggior rilievo, circa la
tempistica dei pagamenti dell’incentivo.
1. Incentivi e concessioni di servizi (forma di partenariato)
Il Sindaco del Comune interessato pone alla sezione un primo quesito concernente l’applicabilità o
meno al partenariato pubblico-privato della disciplina in materia di “Incentivi alle funzioni tecniche”,
contenuta nel suddetto articolo 45.
Evidentemente, si anticipa la soluzione, la sezione ritiene che anche nel partenariato pubblico-
privato, ed in particolare, con riferimento alla concessione di servizi, la disposizione sugli incentivi
trova evidentemente applicazione.
E’ interessante il ragionamento espresso dall’estensore: “alla luce degli elementi tratti dalla relazione
illustrativa del Consiglio di Stato, è possibile affermare che il partenariato –pubblico privato, definito
secondo i criteri previsti dal comma 1 dell’art. 174 del D.lgs. 36/2023 e realizzato tra un ente
concedente, come definito dal comma 2, con i requisiti previsti dal comma 5 dello stesso art. 174, è
un’operazione economica nella quale può essere prevista l’applicazione degli incentivi per le funzioni
tecniche, sempre che le attività svolte siano quelle previste dall’all. I.10 del D.lgs. 36/2023 e gli
incentivi siano “a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori,
servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti
concedenti”, come prescritto dal comma 1 dell’art. 45”.
Nel caso di specie, non trattato, si ritiene evidente però la necessità di nominare uno specifico
direttore dell’esecuzione.
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