Page 9 - MediAppalti, Anno XIII - N. 2
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                 Si tratta di una importante modifica che ha visto   il RUP, attraverso indagini di mercato (con avviso
                 il legislatore,  in modo  condivisibile,  bilanciare  gli   disciplinato quanto a predisposizione e contenuto
                 interessi in campo e valutare come eccessivamente   minimo  nell’allegato  II.1  che  sostituisce le  linee
                 oneroso  escludere  da  una  nuova  procedura  i   guida  n.  4)  o  attraverso  l’elenco/albo  interno,
                 soggetti solamente invitati.                   dovrà invitare alla procedura almeno 5 operatori.

                 L’affidatario pregresso potrebbe risultare affidatario   Nel  secondo  caso  (lett.  c))  per  importi compresi
                 e/o  nuovamente  invitato  solo se  il mercato  –  al   tra il milione di euro ed il sottosoglia (art. 14) gli
                 netto delle eccezioni sopra riportate – non presenta   inviti devono essere estesi ad almeno 10 operatori
                 altre soluzioni tecniche alternative ed abbia svolto   sempre che siano oggettivamente reperibili.
                 il pregresso  contratto  secondo  i desiderata  della
                 stazione appaltante.                           La  lettera  e),  come  detto,  è  dedicata  ai  beni/
                                                                servizi, con invito di almeno 5 operatori, individuati
                                                                secondo  le  modalità  predette,  relativamente  agli
                    2. Le procedure negoziate                   importi  pari  o  superiori  ai  140mila  euro  fino  al
                                                                sottosoglia (215mila euro, 750mila euro per servizi
                 L’articolo 50 – dopo l’affidamento diretto consentito   sociali).
                 per importi inferiori ai 140mila per beni/servizi e
                 inferiori ai 150mila euro per lavori – disciplina le   Viene  meno,  pertanto,  la  necessità  di pubblicare
                 tre procedure negoziate (due per i lavori ed una   un avviso di avvio del procedimento (che in realtà
                 per servizi/forniture fino al “sottosoglia” art. 14 del   anche sotto l’egida del DL 76/2020 (applicabile fino
                 Codice).                                       al 30 giugno 2023 e, per il PNRR/PNC applicabile
                 Come anticipato, il modello a cui il legislatore si è   fino al 31 dicembre 2023) coincideva con l’avviso a
                 ispirato  nella predisposizione delle nuove  norme,   manifestare interesse.
                 piuttosto  che  il  decreto  legislativo  50/2016  (art.
                 36), è quello desumibile dal DL 76/2020 (e quindi   Una  novità  di rilievo,  almeno  rispetto  al DL
                 all’articolo 1, comma 2, lett. b)) con una primissima   76/2020, è la previsione, in relazione alla procedura
                 novità  di rilievo: viene  espunto  il richiamo   negoziata per lavori compresi tra il milione di euro
                 all’articolo  63  del  decreto                                   ed  il sottosoglia, è  che  la
                 legislativo  50/2016  ovvero                                     norma fa “salva la possibilità
                 alla  procedura  negoziata        Una novità di rilievo,         di ricorrere  alle procedure  di
                 senza pubblicazione di bando.    almeno rispetto al DL           scelta del contraente  di cui
                                               76/2020, è la previsione, in       alla Parte  IV  del presente
                 Il richiamo,  presente  nel    relazione alla procedura          Libro”.
                 d.lgs. 50/2016 e nello stesso
                 DL  76/2020,  ha  determinato     negoziata per lavori           Si tratta di inciso fortemente
                 spesso  equivoci  inducendo,   compresi tra il milione di        modificato   in   fase   di
                 in certi casi, anche a pensare   euro ed il sottosoglia, è       approvazione considerato che
                 che  la  procedura  negoziata   che la norma fa “salva la        la norma  pregressa  prevede
                 nel sottosoglia dovesse avere   possibilità di ricorrere alle    che  in caso  di utilizzo di
                 una adeguata motivazione.       procedure di scelta del          procedura  aperta  classica il
                                               contraente di cui alla Parte       RUP dovesse innestare, nella
                 Chiaramente  non   è  così                                       determinazione  a  contrarre,
                 visto  che  questa  fattispecie   IV del presente Libro”         adeguata       motivazione.
                 è  totalmente  differente  dalla                                 L’inciso è scomparso  ma,
                 fattispecie  eccezionale  della                                  almeno  chi  scrive,  ritiene
                 procedura negoziata senza pubblicazione di bando   che  la  motivazione  della  decisione  di  adottare
                 (nel  nuovo  Codice  disciplinata  nell’articolo  76   la procedura ad evidenza  pubblica in luogo di
                 omologo del pregresso art. 63).                una  procedura  semplificata  –  salvo  che  insista
                                                                ovviamente un interesse transfrontaliero – debba
                 Per  i  lavori,  come  nel  DL  76/2020,  si  prevedono   comunque  essere  innestata  almeno  a  valenza
                 due  differenti  soglie  (con  diverso  numero  di   interna.
                 inviti). La prima (lett. c) comma 1 dell’articolo 50)   In modo da specificare le ragioni che hanno indotto
                 prende in considerazione la soglia compresa tra i   la scelta di una procedura aggravata, circostanza
                 150mila euro ed il milione di euro. In questo caso   utile in caso di danni e/o perdita del finanziamento.

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