Page 9 - MediAppalti, Anno XIII - N. 2
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Si tratta di una importante modifica che ha visto il RUP, attraverso indagini di mercato (con avviso
il legislatore, in modo condivisibile, bilanciare gli disciplinato quanto a predisposizione e contenuto
interessi in campo e valutare come eccessivamente minimo nell’allegato II.1 che sostituisce le linee
oneroso escludere da una nuova procedura i guida n. 4) o attraverso l’elenco/albo interno,
soggetti solamente invitati. dovrà invitare alla procedura almeno 5 operatori.
L’affidatario pregresso potrebbe risultare affidatario Nel secondo caso (lett. c)) per importi compresi
e/o nuovamente invitato solo se il mercato – al tra il milione di euro ed il sottosoglia (art. 14) gli
netto delle eccezioni sopra riportate – non presenta inviti devono essere estesi ad almeno 10 operatori
altre soluzioni tecniche alternative ed abbia svolto sempre che siano oggettivamente reperibili.
il pregresso contratto secondo i desiderata della
stazione appaltante. La lettera e), come detto, è dedicata ai beni/
servizi, con invito di almeno 5 operatori, individuati
secondo le modalità predette, relativamente agli
2. Le procedure negoziate importi pari o superiori ai 140mila euro fino al
sottosoglia (215mila euro, 750mila euro per servizi
L’articolo 50 – dopo l’affidamento diretto consentito sociali).
per importi inferiori ai 140mila per beni/servizi e
inferiori ai 150mila euro per lavori – disciplina le Viene meno, pertanto, la necessità di pubblicare
tre procedure negoziate (due per i lavori ed una un avviso di avvio del procedimento (che in realtà
per servizi/forniture fino al “sottosoglia” art. 14 del anche sotto l’egida del DL 76/2020 (applicabile fino
Codice). al 30 giugno 2023 e, per il PNRR/PNC applicabile
Come anticipato, il modello a cui il legislatore si è fino al 31 dicembre 2023) coincideva con l’avviso a
ispirato nella predisposizione delle nuove norme, manifestare interesse.
piuttosto che il decreto legislativo 50/2016 (art.
36), è quello desumibile dal DL 76/2020 (e quindi Una novità di rilievo, almeno rispetto al DL
all’articolo 1, comma 2, lett. b)) con una primissima 76/2020, è la previsione, in relazione alla procedura
novità di rilievo: viene espunto il richiamo negoziata per lavori compresi tra il milione di euro
all’articolo 63 del decreto ed il sottosoglia, è che la
legislativo 50/2016 ovvero norma fa “salva la possibilità
alla procedura negoziata Una novità di rilievo, di ricorrere alle procedure di
senza pubblicazione di bando. almeno rispetto al DL scelta del contraente di cui
76/2020, è la previsione, in alla Parte IV del presente
Il richiamo, presente nel relazione alla procedura Libro”.
d.lgs. 50/2016 e nello stesso
DL 76/2020, ha determinato negoziata per lavori Si tratta di inciso fortemente
spesso equivoci inducendo, compresi tra il milione di modificato in fase di
in certi casi, anche a pensare euro ed il sottosoglia, è approvazione considerato che
che la procedura negoziata che la norma fa “salva la la norma pregressa prevede
nel sottosoglia dovesse avere possibilità di ricorrere alle che in caso di utilizzo di
una adeguata motivazione. procedure di scelta del procedura aperta classica il
contraente di cui alla Parte RUP dovesse innestare, nella
Chiaramente non è così determinazione a contrarre,
visto che questa fattispecie IV del presente Libro” adeguata motivazione.
è totalmente differente dalla L’inciso è scomparso ma,
fattispecie eccezionale della almeno chi scrive, ritiene
procedura negoziata senza pubblicazione di bando che la motivazione della decisione di adottare
(nel nuovo Codice disciplinata nell’articolo 76 la procedura ad evidenza pubblica in luogo di
omologo del pregresso art. 63). una procedura semplificata – salvo che insista
ovviamente un interesse transfrontaliero – debba
Per i lavori, come nel DL 76/2020, si prevedono comunque essere innestata almeno a valenza
due differenti soglie (con diverso numero di interna.
inviti). La prima (lett. c) comma 1 dell’articolo 50) In modo da specificare le ragioni che hanno indotto
prende in considerazione la soglia compresa tra i la scelta di una procedura aggravata, circostanza
150mila euro ed il milione di euro. In questo caso utile in caso di danni e/o perdita del finanziamento.
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