Page 10 - MediAppalti, Anno XIII - N. 2
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3. La predisposizione dell’avviso o la operatori consultati”. In pratica, la pubblicazione
redazione dell’albo interno dei soggetti invitati alle competizioni.
In relazione agli inviti, come nell’attuale normativa, Come detto, l’allegato II.1 – che si compone di
si ribadisce che la scelta degli operatori non avviene soli 3 articoli -, contiene riferimenti applicati per
discrezionalmente (come ad esempio potrebbe effetto delle previsioni contenute nelle linee guida
accadere in relazione all’affidamento diretto con n. 4. In pratica non si discostano da queste.
interpello) ma o tramite
apposito avviso pubblico a Anche l’allegato ribadisce che
manifestare interesse o con La novità di maggior la stazione appaltante, se lo
scelta dall’albo interno della ritenesse utile, può dotarsi
stazione appaltante. rilievo – già indicata nella di un proprio regolamento
norma e precisamente interno per disciplinare:
Dal 1° luglio, per procedure nel comma 2 dell’articolo a) le modalità di conduzione
come detto ancora da avviare, 50, secondo periodo delle indagini di mercato,
la disciplina degli avvisi -, è l’impossibilità di eventualmente distinte per
e sull’albo (dal contenuto utilizzare ordinariamente fasce di importo, anche in
minimo alla predisposizione considerazione della necessità
vera e propria) torva una il sorteggio o metodi di di applicare il principio di
sua compiuta declinazione estrazione casuale per la rotazione degli affidamenti;
nell’allegato II. 1 (“Elenchi scelta degli operatori da b) le modalità di costituzione
degli operatori economici invitare e revisione dell’elenco degli
e indagini di mercato per operatori economici, distinti
gli affidamenti di contratti per categoria e fascia di
di importo inferiore alle importo;
soglie di rilevanza europea”). L’allegato in c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a
parola sostituirà le linee guida n. 4 e, fin presentare offerta a seguito di indagine di mercato
d’ora, si può annotare come non contenga o attingendo dall’elenco degli operatori economici
rilevanti mutamenti rispetto al modello propri o da quelli presenti nel mercato elettronico
virtuoso declinato nelle linee guida appena delle pubbliche amministrazioni o in altri strumenti
richiamate. similari gestiti dalle centrali di committenza di
riferimento.
La novità di maggior rilievo – già indicata nella
norma e precisamente nel comma 2 dell’articolo
50, secondo periodo -, è l’impossibilità di utilizzare 4. Le ulteriori disposizioni
ordinariamente il sorteggio o metodi di estrazione
casuale per la scelta degli operatori da invitare. L’articolo 50, comma 4, prosegue chiarendo che
Più nel dettaglio, il comma citato prevede che anche nel sottosoglia il RUP può operare la scelta
“Per la selezione degli operatori da invitare alle tecnica sui criteri di aggiudicazione fermo restando
procedure negoziate, le stazioni appaltanti non che il criterio del prezzo più basso incontra i limiti
possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di cui all’articolo 108 comma 2.
di estrazione casuale dei nominativi, se non in
presenza di situazioni particolari e specificamente Il comma in parola prevede che “Sono aggiudicati
motivate, nei casi in cui non risulti praticabile esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta
nessun altro metodo di selezione degli operatori”. economicamente più vantaggiosa individuata sulla
Ciò induce il RUP a stabilire dei criteri di base del miglior rapporto qualità/prezzo:
sbarramento fin dall’avviso pubblico per scremare la a) i contratti relativi ai servizi sociali e di
partecipazione. La norma, infatti, sembra veicolare ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica,
la scelta sugli operatori in senso “qualitativo” nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera,
ovvero imponendo un vaglio propedeutico sugli come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e),
operatori poi da far competere. dell’allegato I.1;
b) i contratti relativi all’affidamento dei servizi
Il secondo comma, inoltre, nell’ultimo periodo di ingegneria e architettura e degli altri servizi
puntualizza che “le stazioni appaltanti pubblicano di natura tecnica e intellettuale di importo pari o
sul proprio sito istituzionale i nominativi degli superiore a 140.000 euro;
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