Page 53 - MediAppalti, Anno XIII - N. 10
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Il Punto                                                                             Mediappalti






               manodopera sono assoggettabili a ribasso, come è   della seconda  parte  della norma,  che  riconosce
               del resto precisato dall’ultimo periodo del comma   al concorrente la possibilità  di dimostrare  che
               14, dell’art. 41 citato, secondo cui: “Resta ferma la   il  ribasso  complessivo  offerto  deriva  da  una  più
               possibilità per l’operatore economico di dimostrare   efficiente  organizzazione  aziendale,  induce  a
               che  il ribasso  complessivo  dell’importo  deriva  da   ritenere  che  il costo  della manodopera,  seppur
               una più efficiente organizzazione aziendale”.   quantificato  e  indicato  separatamente  negli  atti
                                                               di gara, rientri nell’importo complessivo a  base
               Se, infatti, il legislatore avesse voluto considerare   di  gara,  su  cui  applicare  il  ribasso  offerto  dal
               tali  costi  fissi  e  invariabili,  non  avrebbe  avuto   concorrente per definire l’importo”.
               senso  richiedere  ai  concorrenti  di indicarne  la
               misura  nell’offerta  economica,  né  avrebbe  avuto   Tale interpretazione del dettato normativo secondo
               senso includere anche i costi della manodopera tra   l’ANAC “consente un adeguato bilanciamento tra la
               gli elementi che possono concorrere a determinare   tutela rafforzata della manodopera – che costituisce
               l’anomalia dell’offerta.                        la ratio della previsione dello scorporo dei costi della
                                                               manodopera, evincibile dal criterio contenuto nella
               Da  qui  gli  importanti  richiami  a  precedenti   lett. t) dell’art. 1, comma 1, della legge delega (L.
               e  recente  giurisprudenza.  In  questo  senso  il   n. 78/2022) – con la libertà di iniziativa economica
               Consiglio di Stato, sez. V, 9 giugno 2023, n. 5665,   e  d’impresa,  costituzionalmente  garantita,  la
               che  con  riferimento  al  previgente  Codice  dei   quale, nel suo concreto dispiegarsi, non può che
               contratti, ha  osservato  che  “la  clausola della lex   comportare  la  facoltà  dell’operatore  economico
               specialis che imponga il divieto di ribasso sui costi   di dimostrare che la più efficiente organizzazione
               di  manodopera,  sarebbe  in  flagrante  contrasto   aziendale  impatta  sui costi della manodopera,
               con  l’art.  97,  comma  6  d.lgs.  n.  50/2016  e,  più   diminuendone  l’importo  rispetto  a  quello  stimato
               in generale, con il principio di libera concorrenza   dalla Stazione appaltante negli atti di gara.
               nell’affidamento  delle  commesse  pubbliche”,  e
               richiamando, quale supporto interpretativo l’art. 41   Tra  l’altro,  solo  seguendo  tale  impostazione,  si
               comma 14 del d.lgs. 36 del 2023, ha osservato che:   spiega anche l’obbligo del concorrente di indicare i
               “persino nel “nuovo Codice”, che in applicazione di   propri costi della manodopera, a pena di esclusione
               un preciso criterio di delega di cui all’art. 1 comma   dalla  gara  (art.  108,  comma  9,  d.lgs.  36/2023)
               2  lett.  t)  della  L.  78/2022,  ha  previsto  “in  ogni   previsione  che  sarebbe  evidentemente  superflua
               caso che i costi della manodopera e della sicurezza   se i costi della manodopera non fossero ribassabili,
               siano sempre scorporati dagli importi assoggettati   e  il successivo  art.  110,  comma  1,  che  include i
               a  ribasso”  è  stata  fatta  salva  la  possibilità  per   costi della manodopera dichiarati dal concorrente
               l’operatore  economico  di dimostrare  che  un   tra  gli  elementi  specifici  in  presenza  dei  quali  la
               ribasso  che  coinvolga  il costo  della  manodopera   Stazione  appaltante  avvia  il procedimento  di
               sia derivante da una più efficiente organizzazione   verifica dell’anomalia”.
               aziendale  così  armonizzando  il  criterio  di  delega
               con l’art. 41 della Costituzione”.
                                                                  In ogni caso la stessa ANAC, con
               Lo stesso MIT, con il parere n. 2154 del 19 luglio   la delibera n. 528 del 15 novembre
               2023,  rispondendo  ad  un  quesito  specifico  sui
               costi della manodopera  negli appalti, ha  chiarito   2023, ha chiarito che: “La lettura
               che l’offerta economica non è costituita solamente   sistematica della prima parte
               dal ribasso operato sull’importo al netto del costo   dell’articolo 41, comma 14, del d.lgs.
               della manodopera, ma deve includere quest’ultimo    31 marzo 2023, n. 36, secondo il
               costo al suo interno; il costo della manodopera non   quale i costi della manodopera sono
               può essere considerato un importo aggiuntivo ma   scorporati dall’importo assoggettato
               fa parte dell’offerta ed è soggetto a verifica.
                                                               al ribasso, e della seconda parte della
               In  ogni caso  la  stessa  ANAC,  con  la  delibera  n.   norma, che riconosce al concorrente
               528 del 15 novembre 2023, ha chiarito che: “La     la possibilità di dimostrare che il
               lettura  sistematica della prima  parte  dell’articolo   ribasso complessivo offerto deriva da
               41, comma 14, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36,    una più efficiente organizzazione.
               secondo  il  quale  i  costi  della  manodopera  sono
               scorporati  dall’importo  assoggettato  al  ribasso,  e

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