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Le procedure negoziate e l’avviso pubblico
dopo la legge 120/2020 (“Semplificazioni”)
di Stefano Usai IN
EVIDENZA
Premesse minimo necessario per strutturare una legittima
competizione.
La legge 120/2020, come oramai ampiamente
noto, introduce delle deroghe (o meglio procedure Più nel dettaglio, il comma 2, art. 1, lett. b) della
semplificate) per il sotto soglia, affiancando legge 120/2020 specifica che gli operatori da invitare
all’affidamento diretto “puro emergenziale” devono essere individuati “previa consultazione di
consentito entro la soglia di 75mila euro per almeno cinque operatori economici, ove esistenti,
servizi e forniture ed entro 150mila per i lavori, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti,
una serie di procedure negoziate per importi pari che tenga conto anche di una diversa dislocazione
o superiori a quelli predetti territoriale delle imprese
fino all’intero sotto soglia invitate, individuati in base
comunitario. Sulle “nuove” procedure ad indagini di mercato o
negoziate – in realtà non tramite elenchi di operatori
Sulle “nuove” procedure dissimili a quelle già previste economici”.
negoziate – in realtà nel comma 2 dell’articolo 36
non dissimili a quelle già (ora norma derogabile per Il numero, come anticipato,
previste nel comma 2 l’intero periodo emergenziale varia in base all’importo
dell’articolo 36 (ora norma inciso dall’appalto. Per
derogabile per l’intero fino al 31/12/2021) – al di là la prima fascia data dai
periodo emergenziale fino di alcuni innesti innovativi servizi e forniture per
al 31/12/2021) – al di là (come la necessità di importi superiori a quelli
di alcuni innesti innovativi assicurare una adeguata sopra richiamati fino
(come la necessità di dislocazione territoriale all’intero sotto soglia,
assicurare una adeguata degli inviti oltre al criterio almeno 5 operatori così
dislocazione territoriale della rotazione), il legislatore come per lavori compresi
degli inviti oltre al non fornisce molti elementi tra i 150mila euro ed
criterio della rotazione), importi inferiori ai 350mila
il legislatore non fornisce istruttori al RUP. euro; quindi per importi
molti elementi istruttori al – sempre per lavori – tra
RUP. i 350mila euro e inferiori
al milione di euro almeno 10 operatori ed infine
In particolare, sulla scelta degli operatori da almeno 15 per importi tra il milione e l’intero sotto
invitare si limita ad indicare il solo numero soglia comunitario (art. 35 del Codice).
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