Page 80 - MediAppalti, Anno X - N. 5
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Mediappalti                                                     Osservatorio sulla Corte dei Conti
                                                                            Incentivi per funzioni tecniche:
                                                         si per l’accordo quadro, no per il project financing











               concessione”, dovendosi piuttosto osservare che “il citato art. 113 è calibrato inequivocabilmente
               sulla tipologia dei contratti di appalto”; ciò in particolare alla luce dell’attuale disposto del comma
               5-bis della stessa norma, da cui si desume univocamente che i compensi incentivanti “per chiara
               affermazione del legislatore costituiscono un “di cui” delle spese per contratti appalto e non vi è alcun
               elemento ermeneutico che possa far ritenere estensibile le disposizioni dell’articolo in esame anche
               alle concessioni, non essendo normativamente previsto uno specifico stanziamento non riconducibile
               ai capitoli dei singoli lavori, servizi e forniture”.


               È  stato  ulteriormente  osservato,  al  riguardo,  che  la  specialità  della  fattispecie  dei  compensi
               incentivanti di cui trattasi “ha richiesto una disciplina espressa e compiuta, che è declinata nell’art.
               113,  con  indicazione  degli  ambiti,  delle  modalità  di  finanziamento  e  delle  relative  procedure  di
               quantificazione e individuazione delle destinazioni, nonché della natura degli emolumenti accessori (e
               per quest’ultimo profilo è stato necessario un ulteriore intervento legislativo). Non sembra praticabile,
               quindi, un’interpretazione estensiva ed analogica”.

               In conclusione, la Sezione delle autonomie ha ritenuto che “per ritenere applicabile anche ai contratti
               di concessione gli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche si dovrebbe operare uno sforzo
               ermeneutico estensivo ed analogico tale da riscrivere, di fatto, il contenuto dell’art. 113 del
               d.lgs. n. 50/2016, che, come si è visto, è calibrato sui contratti di appalto (ai quali espressamente si
               riferisce) e non tiene conto di quelle sostanziali differenze che caratterizzano i contratti di concessione”.
               Pertanto, non discostandosi dall’attuale indirizzo giurisprudenziale la sezione conclude che non può
               ritenersi applicabile all’istituto del “project financing “la disciplina di cui all’art.113 del d.lgs. 50/2016.







































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