Page 79 - MediAppalti, Anno X - N. 5
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Osservatorio sulla Corte dei Conti Mediappalti
Incentivi per funzioni tecniche:
si per l’accordo quadro, no per il project financing
Alla base di quanto, secondo il collegio in tema di incentivi tecnici previsti dall’art. 113 del d.lgs.
50/2016, occorre scrutinare la possibilità dell’applicazione dell’istituto de quo alla fattispecie
dell’accordo quadro di cui all’art. 54 del medesimo decreto.
La definizione di accordo quadro, si rammenta, viene espressa con l’art. 3 co. 1 lett. iii) del D.lgs.
50/2016 che stabilisce si tratti di un “accordo concluso tra una o più Stazioni Appaltanti e uno o più
operatori economici, il cui scopo è stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un
dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste”.
L’accordo quadro pertanto, a tutti gli effetti, è uno strumento negoziale ossia una modalità di
esecuzione del contratto, che si sostanzia in un accordo tra una o più stazioni appaltanti e
uno o più fornitori con cui si stabiliscono i termini e le condizioni per futuri contratti di
affidamento di beni, servizi o lavori richiesti dall’Amministrazione a seconda dell’oggetto
dell’accordo quadro stesso.
Si è in presenza, evidentemente, di uno strumento che rappresenta una importante opportunità per
le stazioni appaltanti. Il RUP, infatti, può accorpare in un’unica procedura una serie di prestazioni
ripetitive e aventi carattere omogeneo da acquistare soltanto qualora ne ricorra la necessità e sino
alla concorrenza massima dell’importo contrattuale.
3. Il primo riscontro
Ove, dunque, oggetto dell’accordo quadro riguardi una delle attività previste dal legislatore (lavori,
servizi e forniture), e sia stato assegnato con gara i relativi incentivi sono individuati nel quadro
economico di ogni singolo contratto affidato per mezzo dell’accordo quadro in questione,
il collegio ritiene che non sussistono motivi ostativi all’applicazione dello strumento degli
incentivi anche a tale schema negoziale.
Risulta particolarmente significativo, e utile al RUP l’indicazione sul momento di assunzione
finanziario degli incentivi. L’aspetto finanziario viene in essere – per il bilancio dell’ente
– nel momento in cui si attiva l’accordo con i vari contratti non nel momento in cui si
aggiudica l’accordo quadro.
4. Incentivi e project financing
Di segno opposto il riscontro sulla compatibilità degli incentivi per funzioni tecniche nel caso del
project financing.
La sezione rammenta come la possibilità di applicare la disciplina dell’art. 113 del d.lgs. 50/2016 alle
forme di partenariato pubblico-privato sia stata oggetto di copiosa giurisprudenza della Corte dei
conti, anche di questa Sezione regionale di controllo (vd. ex multis deliberazioni Sezione regionale di
controllo per la Lombardia numeri 311 e 429 /PAR, deliberazione Sezione regionale di controllo per
il Veneto n. 20/2020).
In merito, la Sezione delle autonomie ha osservato come “una piana lettura di quest’ultima
disposizione non può indurre invero a ritenere che anche l’art. 113 sia applicabile ai contratti di
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