Page 79 - MediAppalti, Anno X - N. 5
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Osservatorio sulla Corte dei Conti                                                   Mediappalti
               Incentivi per funzioni tecniche:
               si per l’accordo quadro, no per il project financing











               Alla base di quanto, secondo il collegio in tema di incentivi tecnici previsti dall’art. 113 del d.lgs.
               50/2016,  occorre  scrutinare  la  possibilità  dell’applicazione  dell’istituto  de  quo  alla  fattispecie
               dell’accordo quadro di cui all’art. 54 del medesimo decreto.

               La definizione di accordo quadro, si rammenta, viene espressa con l’art. 3 co. 1 lett. iii) del D.lgs.
               50/2016 che stabilisce si tratti di un “accordo concluso tra una o più Stazioni Appaltanti e uno o più
               operatori economici, il cui scopo è stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un
               dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste”.
               L’accordo  quadro  pertanto,  a  tutti  gli  effetti,  è  uno  strumento  negoziale  ossia  una  modalità  di
               esecuzione  del  contratto,  che  si  sostanzia  in  un  accordo  tra  una  o  più  stazioni  appaltanti  e
               uno o più fornitori con cui si stabiliscono i termini e le condizioni per futuri contratti di
               affidamento di beni, servizi o lavori richiesti dall’Amministrazione a seconda dell’oggetto
               dell’accordo quadro stesso.

               Si è in presenza, evidentemente, di uno strumento che rappresenta una importante opportunità per
               le stazioni appaltanti. Il RUP, infatti, può accorpare in un’unica procedura una serie di prestazioni
               ripetitive e aventi carattere omogeneo da acquistare soltanto qualora ne ricorra la necessità e sino
               alla concorrenza massima dell’importo contrattuale.



                   3.  Il primo riscontro

               Ove, dunque, oggetto dell’accordo quadro riguardi una delle attività previste dal legislatore (lavori,
               servizi e forniture), e sia stato assegnato con gara i relativi incentivi sono individuati nel quadro
               economico di ogni singolo contratto affidato per mezzo dell’accordo quadro in questione,
               il collegio ritiene che non sussistono motivi ostativi all’applicazione dello strumento degli
               incentivi anche a tale schema negoziale.

               Risulta particolarmente significativo, e utile al RUP l’indicazione sul momento di assunzione
               finanziario degli incentivi. L’aspetto finanziario viene in essere – per il bilancio dell’ente
               –  nel  momento  in  cui  si  attiva  l’accordo  con  i  vari  contratti  non  nel  momento  in  cui  si
               aggiudica l’accordo quadro.



                   4.  Incentivi e project financing

               Di  segno  opposto  il  riscontro  sulla  compatibilità  degli  incentivi  per  funzioni  tecniche  nel  caso  del
               project financing.
               La sezione rammenta come la possibilità di applicare la disciplina dell’art. 113 del d.lgs. 50/2016 alle
               forme di partenariato pubblico-privato sia stata oggetto di copiosa giurisprudenza della Corte dei
               conti, anche di questa Sezione regionale di controllo (vd. ex multis deliberazioni Sezione regionale di
               controllo per la Lombardia numeri 311 e 429 /PAR, deliberazione Sezione regionale di controllo per
               il Veneto n. 20/2020).
               In  merito,  la  Sezione  delle  autonomie  ha  osservato  come  “una  piana  lettura  di quest’ultima
               disposizione  non  può indurre  invero  a  ritenere  che  anche  l’art.  113  sia applicabile ai contratti  di


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