Page 82 - MediAppalti, Anno X - N. 5
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Mediappalti Osservatorio sulla Corte dei Conti
La questione degli incentivi tecnici in rapporto alle nuove norme del
DL 76/2020 e legge di conversione 120/2020 (c.d. Semplificazioni)
2. L’orientamento giurisprudenziale
Secondo il costante e consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte dei conti - si legge in
delibera - l’articolo 113 del Codice dei contratti autorizza l’erogazione di emolumenti accessori in
favore del personale interno delle Pubbliche Amministrazioni in presenza di determinati requisiti:
1) l’adozione di un regolamento interno,
2) la stipula di un accordo di contrattazione decentrata,
3) il previo espletamento di una procedura comparativa per l’affidamento del contratto di lavoro,
servizio o fornitura (cfr. ex multis Sez. di controllo per il Veneto, deliberazione n. 1/2019 PAR, Sez.
di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 310/2019).
In casi di affidamenti senza gara, annota la sezione, in conformità a quanto emerge dagli orientamenti
interpretativi delle Sezioni regionali della Corte dei conti e più di recente dalla Sezione regionale di
controllo per l’Emilia Romagna, l’orientamento già tracciato dalla funzione consultiva è quello di
legittimare l’erogazione degli incentivi tecnici se a monte vi sia stato l’espletamento di una “gara”,
la quale può ritenersi sussistente “anche nell’ipotesi del ricorso, da parte dell’ente territoriale, alla
procedura comparativa di cui all’art. 36, comma, 2, lett. b), d.lgs. n. 50/2016. (Cfr. Sezione regionale
di controllo per l’Emilia-Romagna, deliberazione n. 33/2020).
Alla gara quindi, ai fini della verifica se insista o meno diritto agli incentivi, le sezioni hanno
tracciato una assimilazione tra gare e procedure semplificate (in cui, comunque, si svolge una micro
competizione). In questo senso la Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha evidenziato
“come la disposizione (ndr. l’art.113 del D. Lgs. n. 50/2016) presupponga esplicitamente – laddove
richiede l’accantonamento in un apposito fondo di risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per
cento modulate sull’importo dei lavori posti a base di gara – che vi sia una gara, sia pure semplificata;
in mancanza di tale requisito, l’art. 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 non prevede
l’accantonamento delle risorse nel fondo e, conseguentemente, la relativa distribuzione”.
Pertanto, le procedure eccezionali e non competitive – che si sostanziano in affidamenti diretti
senza competizione “reale” - sono sottratte all’incentivazione (cfr. deliberazione n. 186/2017/PAR
della Sezione regionale di controllo per la Toscana). A tal riguardo la Sezione di controllo regionale
per il Veneto ha precisato che “è incontrovertibile che gli incentivi per funzioni tecniche possono
essere riconosciuti esclusivamente per le attività riferibili a contratti di lavori, servizi o forniture che,
secondo la legge, comprese le direttive ANAC (..) o il regolamento dell’ente, siano stati affidati previo
espletamento di una procedura comparativa e, relativamente agli appalti relativi a servizi e forniture,
la disciplina sui predetti incentivi si applica solo “nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione
(…). In mancanza di una procedura di gara l’art. 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del
2016 non prevede l’accantonamento delle risorse e, conseguentemente, la relativa distribuzione (…)
Le predette circostanze, all’evidenza, non ricorrono per i casi in cui il codice prevede la possibilità di
affidamento diretto” (cfr. Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n.301/2019/PAR).
Il riferimento, quindi, all’evidenza pubblica non va inteso in senso formale come classico procedimento
ordinario ma anche il procedimento condotto come procedura negoziata che sviluppa attraverso una
pluralità di inviti, una competizione vera e propria (basata anche su una serie di regole e criteri che
autovincolano la stessa stazione appaltante ed in quanto tale implicano una attività significativa da
parte del RUP - e correlate responsabilità -).
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