Page 82 - MediAppalti, Anno X - N. 5
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Mediappalti                                                     Osservatorio sulla Corte dei Conti
                                       La questione degli incentivi tecnici in rapporto alle nuove norme del
                                          DL 76/2020 e legge di conversione 120/2020 (c.d. Semplificazioni)











                   2.  L’orientamento giurisprudenziale


               Secondo il costante e consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte dei conti - si legge in
               delibera -   l’articolo 113 del Codice dei contratti autorizza l’erogazione di emolumenti accessori in
               favore del personale interno delle Pubbliche Amministrazioni in presenza di determinati requisiti:
               1) l’adozione di un regolamento interno,
               2) la stipula di un accordo di contrattazione decentrata,
               3) il previo espletamento di una procedura comparativa per l’affidamento del contratto di lavoro,
               servizio o fornitura (cfr. ex multis Sez. di controllo per il Veneto, deliberazione n. 1/2019 PAR, Sez.
               di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 310/2019).

               In casi di affidamenti senza gara, annota la sezione, in conformità a quanto emerge dagli orientamenti
               interpretativi delle Sezioni regionali della Corte dei conti e più di recente dalla Sezione regionale di
               controllo  per  l’Emilia  Romagna,  l’orientamento  già  tracciato  dalla  funzione  consultiva  è  quello  di
               legittimare l’erogazione degli incentivi tecnici se a monte vi sia stato l’espletamento di una “gara”,
               la quale può ritenersi sussistente “anche nell’ipotesi del ricorso, da parte dell’ente territoriale, alla
               procedura comparativa di cui all’art. 36, comma, 2, lett. b), d.lgs. n. 50/2016. (Cfr. Sezione regionale
               di controllo per l’Emilia-Romagna, deliberazione n. 33/2020).

               Alla  gara  quindi,  ai  fini  della  verifica  se  insista  o  meno  diritto  agli  incentivi,  le  sezioni  hanno
               tracciato una assimilazione tra gare e procedure semplificate (in cui, comunque, si svolge una micro
               competizione). In questo senso la Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha evidenziato
               “come la disposizione (ndr. l’art.113 del D. Lgs. n. 50/2016) presupponga esplicitamente – laddove
               richiede l’accantonamento in un apposito fondo di risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per
               cento modulate sull’importo dei lavori posti a base di gara – che vi sia una gara, sia pure semplificata;
               in mancanza di tale requisito, l’art. 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 non prevede
               l’accantonamento delle risorse nel fondo e, conseguentemente, la relativa distribuzione”.

               Pertanto,  le  procedure  eccezionali  e  non  competitive  –  che  si  sostanziano  in  affidamenti  diretti
               senza competizione “reale” - sono sottratte all’incentivazione (cfr. deliberazione n. 186/2017/PAR
               della Sezione regionale di controllo per la Toscana). A tal riguardo la Sezione di controllo regionale
               per il  Veneto ha precisato che “è incontrovertibile che gli incentivi per funzioni tecniche possono
               essere riconosciuti esclusivamente per le attività riferibili a contratti di lavori, servizi o forniture che,
               secondo la legge, comprese le direttive ANAC (..)  o il regolamento dell’ente, siano stati affidati previo
               espletamento di una procedura comparativa e, relativamente agli appalti relativi a servizi e forniture,
               la disciplina sui predetti incentivi si applica solo “nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione
               (…). In mancanza di una procedura di gara l’art. 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del
               2016 non prevede l’accantonamento delle risorse e, conseguentemente, la relativa distribuzione (…)
               Le predette circostanze, all’evidenza, non ricorrono per i casi in cui il codice prevede la possibilità di
               affidamento diretto” (cfr. Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n.301/2019/PAR).
               Il riferimento, quindi, all’evidenza pubblica non va inteso in senso formale come classico procedimento
               ordinario ma anche il procedimento condotto come procedura negoziata che sviluppa attraverso una
               pluralità di inviti, una competizione vera e propria (basata anche su una serie di regole e criteri che
               autovincolano la stessa stazione appaltante ed in quanto tale implicano una attività significativa da
               parte del RUP - e correlate responsabilità -).


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