Page 76 - MediAppalti, Anno X - N. 5
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Mediappalti                                                     Osservatorio sulla Corte dei Conti
                                                È consentito erogare gli incentivi tecnici al DEC se l’appalto
                                                                    è stato espletato da un soggetto terzo?











                   3.  La figura del DEC


               Il collegio, quindi, si cimenta nella descrizione sintetica delle indicazioni sul DEC fornite con le linee
               guida  ANAC  n.  3  (espressamente  dedicate  al  RUP  ma  in  cui  si  tratta  anche  il  caso  del  direttore
               dell’esecuzione/direttore dei lavori).
               La  sezione  rammenta  che,  normalmente,  dei  controlli  sull’esecuzione  del  contratto  di  forniture/
               servizi si occupa il RUP fatte salve specifiche eccezioni, appunto, declinate nelle linee guida predette
               (tradizionalmente previste e riportate anche nello schema di regolamento con importanti modifiche,
               ad esempio, con il regolamento attuativo il DEC potrà essere nominato solo nei contratti sopra soglia
               comunitaria, oltre al caso di documentate complessità).

               In questo senso le linee guida rammentano che “Il responsabile del procedimento svolge, nei limiti
               delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista e direttore dell’esecuzione
               del contratto.  Il direttore  dell’esecuzione  del contratto è  soggetto  diverso  dal responsabile  del
               procedimento nei seguenti casi:
                   a)  prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
                   b)  interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
                   c)  prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto
                      della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione,
                      sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);
                   d)  interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla
                      necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
                   e. per ragioni concernente l’organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il
               coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato
               l’affidamento…” (cfr. Sez. contr. Abbruzzo, delib. n. 178/2019/PAR. Sez. contr. Lombardia, delib. n.
               37/2020/PAR).



                   4.  Il riscontro al parere

               Per rispondere al quesito, la sezione prende spunto dall’ultimo periodo dell’art. 113, comma 2, del
               D.lgs. n. 50/2016, laddove è previsto che “…La disposizione di cui al presente comma si applica agli
               appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione…”.
               La circostanza che la gara non sia stata effettuata “…in prima persona dal Comune in questione…”,
               dovrebbe  far  presupporre  che  l’espletamento  della  procedura  ad  evidenza  pubblica  sia  stata
               giuridicamente  e  materialmente  conferita,  dall’ente  destinatario  del  servizio  aggiudicato,  ad  un
               soggetto terzo.

               Si ipotizza, quindi, che la procedura risulti concretamente espletata da un soggetto terzo (ad esempio
               da una CUC) e, pertanto, il riscontro fornito è lo stesso a cui è giunta la Sezione regionale di controllo
               per  l’Emilia-Romagna  con  la  recente  deliberazione  n.  30/2020/PAR,  laddove  si  precisa  che  nel
               caso in cui l’ente “proceda mediante un soggetto aggregatore non può dirsi di per sé preclusivo al
               riconoscimento di incentivi per funzioni tecniche, come è possibile evincere dalla norma contenuta
               nel secondo comma dell’art.5 113, per la quale “Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una
               centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale”; il


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