Page 76 - MediAppalti, Anno X - N. 5
P. 76
Mediappalti Osservatorio sulla Corte dei Conti
È consentito erogare gli incentivi tecnici al DEC se l’appalto
è stato espletato da un soggetto terzo?
3. La figura del DEC
Il collegio, quindi, si cimenta nella descrizione sintetica delle indicazioni sul DEC fornite con le linee
guida ANAC n. 3 (espressamente dedicate al RUP ma in cui si tratta anche il caso del direttore
dell’esecuzione/direttore dei lavori).
La sezione rammenta che, normalmente, dei controlli sull’esecuzione del contratto di forniture/
servizi si occupa il RUP fatte salve specifiche eccezioni, appunto, declinate nelle linee guida predette
(tradizionalmente previste e riportate anche nello schema di regolamento con importanti modifiche,
ad esempio, con il regolamento attuativo il DEC potrà essere nominato solo nei contratti sopra soglia
comunitaria, oltre al caso di documentate complessità).
In questo senso le linee guida rammentano che “Il responsabile del procedimento svolge, nei limiti
delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista e direttore dell’esecuzione
del contratto. Il direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del
procedimento nei seguenti casi:
a) prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
c) prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto
della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione,
sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);
d) interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla
necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
e. per ragioni concernente l’organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il
coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato
l’affidamento…” (cfr. Sez. contr. Abbruzzo, delib. n. 178/2019/PAR. Sez. contr. Lombardia, delib. n.
37/2020/PAR).
4. Il riscontro al parere
Per rispondere al quesito, la sezione prende spunto dall’ultimo periodo dell’art. 113, comma 2, del
D.lgs. n. 50/2016, laddove è previsto che “…La disposizione di cui al presente comma si applica agli
appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione…”.
La circostanza che la gara non sia stata effettuata “…in prima persona dal Comune in questione…”,
dovrebbe far presupporre che l’espletamento della procedura ad evidenza pubblica sia stata
giuridicamente e materialmente conferita, dall’ente destinatario del servizio aggiudicato, ad un
soggetto terzo.
Si ipotizza, quindi, che la procedura risulti concretamente espletata da un soggetto terzo (ad esempio
da una CUC) e, pertanto, il riscontro fornito è lo stesso a cui è giunta la Sezione regionale di controllo
per l’Emilia-Romagna con la recente deliberazione n. 30/2020/PAR, laddove si precisa che nel
caso in cui l’ente “proceda mediante un soggetto aggregatore non può dirsi di per sé preclusivo al
riconoscimento di incentivi per funzioni tecniche, come è possibile evincere dalla norma contenuta
nel secondo comma dell’art.5 113, per la quale “Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una
centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale”; il
4